Come si è detto, nel sistema tradizionale, in base all’art. 2380 bis c.c., la gestione dell’impresa è affidata in via esclusiva agli amministratori, soci o non soci, e consiste in linea generale nel compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
L’articolo in commento, introdotto dalla riforma del diritto societario, definisce con maggiore chiarezza, rispetto al passato, il rapporto tra la funzione degli amministratori e i poteri dell’assemblea individuati dall’articolo 2364 c.c..
La ratio della norma è quella di affermare la competenza speciale dell’assemblea rispetto a quella generale degli amministratori, con il definitivo superamento della tesi secondo la quale l’assemblea è sovrana.
A) Competenze
Gli amministratori, invero, hanno una competenza generale nel governo della società e deliberano su tutti gli argomenti che la legge non riserva espressamente all’assemblea, le cui competenze sono definite tassativamente dal legislatore.
Nello specifico, le funzioni amministrative consistono nella:
• Gestione della società nell’ambito dell’oggetto sociale;
• Esecuzione delle delibere assembleari;
• Attività propositiva nei confronti dell’assemblea;
• Attività sostitutiva dell’assemblea;
• Rappresentanza generale, sia sostanziale sia processuale della società;
• Tenuta di libri e scritture contabili;
• Attuazione degli adempimenti pubblicitari.
Tale funzioni sono esercitate in posizione di autonomia rispetto all’assemblea.
B) Nomina
Per quanto concerne la nomina degli amministratori essa, ai sensi dell’art. 2383c.c. spetta all’assemblea ordinarie, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo.
Non è escluso, però, che un soggetto senza nomina o con nomina invalida partecipi, con il consenso degli amministratori formalmente in carica alla gestione della società rivestendo in tal modo la qualifica di amministratore di fatto.
Non può essere nominato amministratore l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Entro tenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese indicando le generalità per ciascuno, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Quanto alla durata dell’incarico gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori, anche se nominati a tempo determinato sono rieleggibili, salva diversa disposizione statutaria.
Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che ha la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità salvo che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
C) Cause di cessazione
Sono cause di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del termine:
• La rinuncia da parte degli amministratori. Ai sensi dell’art. 2385 c.c. “L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la
maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.”;
• La decadenza dall’incarico nel caso in cui sopraggiunga una causa d’ineleggibilità;
• La morte;
• La revoca da parte dell’assemblea che può essere deliberata in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa.
“La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.”.
L’art. 2386 c.c. prevede delle disposizioni di dettaglio per la sostituzione degli amministratori che siano cessati dall’ufficio con effetto immediato (ad esempio per morte o decadenza) al fine di garantire la completezza e il regolare funzionamento dell’organo amministrativo.
In particolare la norma predetta dispone che “Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati come sopra scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.”.
D) Compenso
Gli amministratori hanno diritto a un compenso per la loro attività.
In particolare l’art. 2389c.c. prevede che: “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”.
E) Divieto di concorrenza
Infine a carico degli amministratori è posto un divieto di concorrenza ai sensi dell’art. 2390 c.c. in base al quale, “Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.”
F) Rappresentanza
La rappresentanza può essere attribuita a tutti o solo a uno degli amministratori. Le limitazioni ai poteri risulta dallo statuto o da una decisione degli organi competenti e non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.