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Art. 50.

Contribuiscono all'amministrazione della Società:

a) le Assemblee dei soci;

b) il Consiglio d'amministrazione; c) il Comitato dei sindaci;

d) il Comitato degli arbitri; e) il Comitato di sconto;

f ) il Direttore coll'occorrente numero d'impiegati.

a) Assemblee. Art. 51.

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Quando sieno legalmente costituite, esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro demandati dal presente Statuto.

Art. 52.

L'Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, non oltre la seconda metà di febbrajo, e in essa:

a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio

dell'anno precedente;

b) si procederà alla nomina delle cariche sociali;

c) si tratteranno tutti gli altri oggetti di competenza dell'As-semblea, che per deliberazione del Consiglio o dietro domanda del Co-mitato dei sindaci o di trenta soci fossero posti all' ordine del giorno.

La domanda dei soci, di cui sopra, sarà fatta per iscritto al Consiglio non più tardi della fine di gennajo.

Art. 53.

Potranno convocarsi Assemblee straordinarie quando il Consiglio lo creda necessario o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei sindaci o da cento soci, oppure dal decimo dei soci, se questi son meno di cin-quecento.

— 190 — Art. 54.

Il Consiglio convocherà le Assemblee mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta. Ufficiale del Regno almeno quindici giorni innanzi quello fissato per l'adunanza e con quegli altri modi che saranno determinati dal Consiglio. Negli avvisi di convocazione s'indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 55.

L'Assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un quinto dei soci. Se non si raggiunga questo numero, l'Assemblea sarà riconvocata nel settimo giorno successivo, e allora si riterrà va-lidamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e potrà de-liberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione. Di ciò sarà fatto cenno nell'avviso di seconda con-vocazione.

Art. 56,

Il socio non ha diritto che ad un voto qualunque sia il numero delle quote da lui possedute.

Non sono ammesse le procure: le persone tutelate possono inter-venire alle Assemblee a mezzo dei loro rappresentanti.

Art. 57.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta : trattandosi di persone o quando venti soci lo richiedano, si procede a scrutinio segreto.

Art. 58.

Allorché tre quarti dei soci intervenuti all'Assemblea non si cre-dano abbastanza informati sugli oggetti posti in discussione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata fino al settimo giorno successivo. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 59.

La Presidenza delle Assemblee è devoluta al presidente del Con-siglio, salvo il caso in cui l'Assemblea, con apposita deliberazione che potrà esser presa anche a voto palese, deleghi tale ufficio ad altro socio. In assenza del presidente supplisce il vicepresidente e, in man-canza di questo, un consigliere delegato dal Consiglio.

Il presidente nomina il segretario dell'Assemblea fra i soci. Art. 60.

Ove in una tornata non sia stato esaurito l'ordine del giorno, potrà l'Assemblea essere prorogata dal presidente non oltre il settimo giorno successivo mediante dichiarazione fatta all'adunanza, senz'uopo di al-tra pubblicazione.

Nelle adunanze di continuazione si potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, sempreché si tratti di og-getti indicati nell'ordine del giorno già pubblicato.

— 191 —

b) Consiglio d'amministrazione. Art. 61.

11 Consiglio è composto del presidente, del vicepresidente e di consiglieri, i quali durano in carica per un biennio e sono rieleggibili. Dopo due rielezioni non sono rieleggibili. I consiglieri si rinnovano ogni anno per metà. Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità di nomina.

Le funzioni di segretario possono essere demandate ad uno dei suoi membri o ad un impiegato della Banca.

Art. 62.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Gli ammini-stratori non contraggono, per effetto della loro gestione, alcuna respon-sabilità di fronte ai terzi, salvo quella ad essi imposta dalla legge o derivante dalla violazione dello Statuto o dall' inadempimento delle deliberazioni dell'Assemblea.

Gli amministratori sono esonerati da ogni obbligo di dar cauzione. Art. 63.

Il Consiglio d'amministrazione si raduna ordinariamente una volta per settimana, e le sue adunanze si ritengono legali quando intervenga almeno la metà dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità prevale il voto del presidente nelle votazioni palesi: nelle segrete parità importa recezione del partito.

Art. 64.

Le votazioni sono palesi o segrete. Quest'ultimo modo dovrà sem-pre adottarsi quando fosse domandato anche da uno solo fra i consi-glieri o sindaci, oppure si tratti di persone o si tratti d'affari in cui ta-luno dei componenti il Consiglio abbia un interesse diretto od indiretto.

Art. 65.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente, e in sua assenza od impedimento, dal vicepresidente. Mancando anche quest'ul-timo, il presidente può delegare a rappresentarlo uno fra i consiglieri più anziani.

Art. 66.

Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-ministrazione, che per il presente Statuto non sieno tassativamente

ri-servati all'Assemblea o ad altro organo .amministrativo. Art. 67.

Gli atti del Consiglio sono firmati dal presidente o da chi lo r p-presenta e dal segretario.

— 192 — Art. 68.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga delegata ad uno od a parecchi dei suoi membri, resta affidata al di-rettore.

Secondo le norme d'uno speciale regolamento l'opera del direttore sarà sorvegliata da un consigliere, delegato per turno ad assisterlo nelle diverse mansioni a lui affidate.

c) Comitato dei sindaci.

Art. 69.

Il Comitato dei sindaci è composto di tre soci, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili. Entrano pure a formar parte del Comitato due supplenti, i quali, in ordine di età, agiscono nei casi di morte, impedimento, assenza o dimissione di uno o più sindaci.

Art. 70.

I sindaci vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, dei regola-menti e delle deliberazioni sociali; ed esercitano le mansioni e le con-trollerie loro affidate dalle vigenti leggi.

Art. 71.

I sindaci hanno diritto di ottenere dal Consiglio notizie e schiari-menti intorno alle diverse operazioni sociali, di assistere con voto con-sultivo alle riunioni del Consiglio, e di far inserire nell'ordine del giorno di queste e delle Assemblee generali le proposte che credono opportune nell'interesse della Società.

Art. 72.

Essi possono funzionare per turno settimanale colle norme stabi-lite in apposito regolamento.

d) Comitato di sconto.

Art. 73.

II Comitato di sconto si compone di . . . soci, nominati a schede segrete dall'Assemblea, i quali durano in carica due anni e sono rie-leggibili.

L'Assemblea potrà anche deferirne la nomina ad una Commissione di . . . membri, eletti a maggioranza assoluta.

Art. 74.

Il Comitato funziona mediante una Commissione di tre membri eletti per turno settimanale.

La Commissione è presieduta da un consigliere d'amministrazione con voto deliberativo.

— 193 — Art. 75.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e sono valide anche coll'intervento di due commissarii oltre il consigliere d'ammini-strazione.

Art. 76.

Le votazioni possono essere palesi o segrete: però, trattandosi di proposte d'affari presentate da membri del Consiglio d'amministrazione o del Comitato di sconto, la votazione dovrà sempre aver luogo a scru-tinio segreto, e le proposte medesime non s'intenderanno ammesse se non quando sieno approvate con tre voti almeno.

Art. 77.

Nessun prestito può essere concesso, nè alcun effetto scontato se non dietro approvazione della Commissione di sconto.

Il fido massimo da concedersi ai soci od agli Istituti, persone o ditte ammesse a compiere operazioni di sconto straordinario, dev' essere preventivamente stabilito dal Consiglio d'amministrazione in unione al Comitato di sconto, mediante castelletto da rivedersi almeno una volta ogni semestre.

Art. 78.

Il socio, a cui venga negato il credito da lui richiesto, può reclamare al Comitato degli arbitri, il quale deciderà, sentito il direttore.

e) Comitato degli arbitri. Art. 79.

Il Comitato degli arbitri è costituito di tre soci nominati dall'Assem-blea, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Gli arbitri decidono inappellabilmente di tutte le controversie di cui agli articoli 7, 13 e 78 del presente Statuto e di quelle che loro fos-sero demandate da speciali regolamenti o da deliberazioni sociali.

Dovranno inoltre decidere le quistioni fra i soci e l'Amministrazione per affari conclusi colla Banca, quando amendue le parti ne facciano

richiesta con formale compromesso. . Art. 80.

Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente, il quale lo convoca. Il Consiglio d'amministrazione e il direttore sono tenuti a dare agli arbitri le informazioni e gli schiarimenti di cui fossero richiesti.

Art. 81.

Gli arbitri decidono, tranne il caso dell'alinea ultimo dell'articolo 79, anche come amichevoli compositori.

— 194 — TITOLO VII. Degl' impiegati.

Art. 82.

Gl'impiegati dipendono dal Consiglio d'amministrazione, il quale li nomina, sospende e revoca colle norme stabilite da speciale regola-mento.

Art. 83.

Per la nomina o la revoca del direttore occorre che sieno presenti alla seduta almeno tre quarti dei consiglieri.

Art. 84.

11 direttore rappresenta la Società in confronto ai terzi ed in giu-dizio, firma la corrispondenza, sorveglia gl'impiegati e la contabilità, provvede alla pubblicazione delle situazioni mensili, interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio, del Comitato e della Commis-sione di sconto, e compie tutti gli atti ai quali sia stato autorizzato per deliberazione del Consiglio.

Art. 85.

Il cassiere deve tenere in giornata ed in piena evidenza i libri del-l'entrata ed uscita, prestandosi alle verifiche e fornendo gli schiari-menti richiesti dal consigliere di turno, dai censori e dal direttore.

Art. 86.

Il direttore ed il cassiere devono prestare cauzione nella misura de-terminata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 87.

In caso d'impedimento, d'assenza o di remozione del direttore o del cassiere, ne fa le veci un membro del Consiglio, a meno che il Consiglio stesso non stabilisca di affidare le mansioni di direttore o di cassiere ad altra persona, determinandone i poteri a norma delle cir-costanze.

Art. 88.

Nessuno può essere eletto ad impiegato se non sia socio della Banca. TITOLO Vili.

Dell'ammortizzazione dei titoli smarriti. Art. 89.

Nei casi di smarrimento, furto o distruzione dei certificati delle quote sociali, di polizze per deposito di titoli, di libretti di conto corrente o di risparmio nominativi, di mandati di pagamento, ricevute ed altri

— 195 —

piti intestati, potranno esserne emessi duplicati nei modi e colle garan-zie di cui in appresso.

Art. 90.

Chi denunzia la perdita di un titolo e ne chiede il duplicato, dovrà identificare il titolo perduto e fare il deposito della somma occorrente per la spesa delle pubblicazioni di cui in appresso.

Art. 91.

Il Consiglio d'amministrazione dietro tale denunzia sospenderà il pagamento o la restituzione dei valori rappresentati dal titolo smarrito.

Art. 92.

Il Consiglio d'amministrazione farà pubblicare nel foglio degli an-nunzii giudiziari della Provincia un avviso, con cui diffiderà l'ignoto de-tentore del titolo perduto a volerlo consegnare alla Direzione od a far valere le proprie ragioni entro un termine da stabilirsi a norma dei casi e non mai minore di tre mesi, avvertendolo che, in mancanza di opposizione, non verrà attribuito valore alcuno al titolo e si procederà al rilascio di un duplicato del medesimo.

Le pubblicazioni saranno tre, alla distanza di almeno quindici giorni dall'una all'altra. Il termine, di cui al precedenté capoverso, dovrà de-correre dall'ultima pubblicazione.

Presso la sede della Società dovrà essere esposto un elenco dei ti-toli dei quali fu denunziata la perdita.

Art. 93.

Trascorso il termine stabilito senza che sieno state notificate op-posizioni di terzi, o quando siano le medesime state rimosse da sen-tenza, o siasi notificato atto di recesso dall' opposizione, il Consiglio dichiarerà annullati i titoli smarriti e surrogherà ai medesimi un du-plicato.

Art. 94.

Il Consiglio potrà esonerare il richiedente dalle formalità di cui agli articoli precedenti, emettendo il duplicato verso garanzia perso-nale o reale.

TITOLO IX.

Dello scioglimento della Società. Art. 95.

La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso quando si verificasse la perdita di almeno la metà del capitale versato, oppure quando lo scioglimento fosse votato in un'Assemblea, convocata espres-samente a tale scopo, e nella quale sia intervenuto almeno un terzo dei soci, alla maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.

— 196 —

In caso di sciog'limento, l'Assemblea determinerà le norme della liquidazione e della somma ricavata dalla liquidazione, e nominerà 1 liquidatori ed i revisori dei conti.

Il riparto del patrimonio sociale avrà luogo fra i soci in ragione della loro cointeressenza.

TITOLO X.

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