Art. 5. Il patrimonio della Società è costituito:
a) delle quote sottoscritte dai soci, il cui valore è fissato a lire
cinquanta cadauna; i) della riserva;
c) dei fondi speciali che venissero istituiti per determinate ope-razioni.
— 182 — Art. 6.
La Società potrà, pel maggiore sviluppo delle proprie operazioni, assumere prestiti ed emettere obbligazioni sotto la garanzia del patri-monio sociale nei limiti portati dalle veglianti leggi.
TITOLO III. Soci. Art. 7.
Chi vuole entrare nella Società deve presentarne domanda scritta al Consiglio d'amministrazione, dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi portati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. La domanda dev'essere firmata da due soci, i quali facciano fede dell'onorabilità del richiedente.
Chi non fosse ammesso dal Consiglio d'amministrazione, ha il di-ritto di appellarsi al Comitato degli Arbitri.
I Corpi morali e le Società cooperative e di mutuo soccorso possono essere ammessi come soci facendosi rappresentare da persona a ciò appositamente delegata.
Art. 8.
L'ammissione da parte del Consiglio attribuisce al richiedente la qualità di socio : l'esercizio però dei diritti inerenti è limitato nei modi di cui in appresso.
Art. 9. II socio ammesso deve :
a) versare nel termine di tre mesi, anche a rate d'una lira, la tassa d'ammissione che pel primo anno resta stabilita in lire 3;
i) acquistare almeno una quota sociale ;
c) rispondere sino alla concorrenza delle quote da lui possedute per tutti gli obblighi assunti dalla Società.
Art. 10.
Il nuovo socio, che abbia acquistato non più di una quota sociale, la potrà pagare per rate mensili successive di due lire almeno.
Art. 11. II. socio ha diritto:
а) di ottenere il credito nei limiti e modi determinati dallo Statuto; б) di votare nell'Assemblea, purché abbia pagato almeno metà di una quota sociale, oltre la tassa d'ammissione;
e) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie quote.
Art. 12.
Nessun socio può possedere più di cinquanta quote sociali. Per quelle che, oltre questo numero, gli fossero pervenute per ere-dità o in soddisfacimento di crediti, non avrà diritto che alla
compar-— 185 compar-—
tecipazione negli utili sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesime nel termine di due anni.
Ove il socio non adempia a tale obbligo, la Società potrà sospen-dere il pagamento dei dividendi ed anche far vensospen-dere le quote nei
modi di cui all'articolo 32 tenendo il ricavo a disposizione degli inte-ressati.
Art. 13.
Il Consiglio può escludere dalla Società il socio:
a) che senza uno scusabile motivo sia in mora del pagamento di tre rate della quota da lui sottoscritta ;
5) che abbia costretta la Società ad atti giudiziali per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte colla medesima ;
c) che abbia commesso azioni disonorevoli o subite condanne criminali o correzionali.
Il socio potrà appellarsi da tale deliberazione al Comitato degli Arbitri.
A r t . 14.
Nei casi contemplati agli alinea dee dell'articolo precedente, la So-cietà dovrà rimborsare al socio l'importo delle quote al medesimo spet-tanti, calcolandole al prezzo di emissione dell'anno in corso, ed escluso ogni rimborso della tassa di ammissione.
Art. 15.
Cesserà pure dal far parte della Società il socio che cede la propria quota o fa esplicita dichiarazione di volersi ritirare dalla Società e si assoggetta alle relative disposizioni di legge.
Art. 16. '
Le quote sono nominative e personali : non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d'amministrazione. '
Esse sono vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima.
Ma se il valore delle quote possedute dal socio superi l'ammontare delle ragioni attive della Società verso di lui, egli potrà disporre del-l'eccedenza.
Art. 17.
Se il socio non soddisfaccia ai propri obblighi verso la Società, potrà questa far vendere le di lui quote nei modi indicati dall'articolo 32, anche emettendo un duplicato tutte le volte in cui non sia stato presso di lei depositato il relativo certificato.
Art. 18.
Il socio partecipa ai dividendi a datare dal trimestre (computato secondo l'anno solare) successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento della sua quota.
rag-— 184 rag-—
giunto il quarto del valore della quota, godranno l'interesse massimo corrisposto dalla Banca sui depositi passivi.
Tale interesse sarà conteggiato in compensazione del debito del socio sul residuo prezzo della sua quota.
Art. 19.
Versata la propria quota, soddisfatta la tassa d'ammissione e ogni altra spesa relativa, il socio riceverà un certificato designante l'importo della sua partecipazione nel patrimonio sociale.
Art. 20.
Al principio di ogni anno il Consiglio determinerà il prezzo delle quote sociali, in ragione della partecipazione di ogni quota nel patri-monio sociale.
TITOLO IV.
Operazioni della Società. CAPO P R I M O .
Operazioni ordinarie.
Art. 21. La Società:
a)lfa prestiti e sconta cambiali, mandati di pubbliche amministra-zioni, note di lavoro e buoni del Tesoro, provinciali e municipali;
b) fa operazioni di credito agrario;
c) accorda sovvenzioni contro pegno di effetti pubblici ; d) apre conti correnti verso garanzia di due o più persone be-nevise alla Società; '
e) riceve depositi in numerario;
J) fa il servizio di cassa per conto di terzi ; g) riceve valori a custodia ed in amministrazione ;
h) fa prestiti sull'onore;
i) amministra senza lucro il patrimonio delle Società cooperative di produzione e di consumo.
Le operazioni di cui alle lettere a, i,ce d non potranno compiersi che coi soci.
Le operazioni di minore entità avranno sempre la preferenza su quelle di maggiore importo.
Art. 22.
La Società s'interdice le operazioni aleatorie, e non impiega lo somme ricevute a deposito in operazioni a lunga scadenza o in ac-quisto di stabili tranne che per far salvo un proprio credito o pel col-locamento de' propri uffici.
— 185 — a) Prestiti e sconti.
Art. 23.
Il socio, che domanda un prestito o uno sconto, deve: a) aver pagato per intero l'importo della propria quota; t) non aver debiti scaduti nè verso la Società, nò verso i propri mallevadori per altri prestiti o sconti ottenuti dalla Società;
e) offrire, secondo i casi, garanzie morali e materiali per l'esatta esecuzione degli obblighi da lui assunti.
Art. 24.
Si potranno concedere ai soci prestiti fino al doppio del valore delle quote dai medesimi possedute calcolate secondo l'ultimo bilancio.
Per prestiti maggiori saranno necessarie malleverie o garanzie reali accettate dalla Commissione di sconto.
Art. 25.
I prestiti avranno la durata di non oltre sei mesi : potrà però es-sere concessa una proroga di altri quattro mesi qualora alla scadenza venga rimborsato almeno un quarto della somma sovvenuta.
Art. 26.
I ricapiti cambiari, di cui si domanda lo sconto, dovranno portare almeno due firme note e benevise alla Società ed avere una scadenza di non oltre sei mesi dalla data della loro presentazione.
Nel computo delle firme sarà calcolata anche quella del socio pre-sentatore.
Art. 27.
Le note di lavoro da scontarsi dovranno portare la liquidazione del committente e la sua dichiarazione che non pagherà se non alla Banca.
Art. 28.
L'Assemblea determinerà ogni anno la somma che l'Amministra-zione potrà impiegare in prestiti sull'onore giusta le discipline di ap-posito regolamento.
b) Operazioni di Prestito agrario. Art. 29.
La Società potrà :
a) fare prestiti con scadenza fino ad un anno su pegno di pro-dotti agrari;
b) scontare ai proprietari i canoni di affitto, subingredendo nei
diritti spettanti ai medesimi verso i conduttori;
c) fare prestiti ai coltivatori con pegno sulle scorte e sui frutti pendenti o raccolti, previa rinunzia del proprietario del fondo al suo privilegio in favore della Società.
— 186 —
c) Sovvenzioni contro pegno.
Art. 30.
La Società potrà fare sovvenzioni su pegno di effetti pubblici emessi o garantiti dallo Stato o cartelle di credito fondiario non oltre i quat-tro quinti del loro valore.
Art. 31.
Le sovvenzioni non dovranno avere una durata di oltre sei mesi: potranno però essere rinnovate per altri sei mesi.
Art. 32.
Ove alla scadenza la somma sovvenuta non sia restituita, la So-cietà potrà, senz'uopo di costituzione in mora e senza formalità giu-diziali, far vendere a mezzo di pubblico mediatore o di notajo gli effetti ricevuti in pegno, fino alla concorrenza del suo credito per capitale, interessi e spese.
Tali condizioni dovranno essere anticipatamente consentite dal de-bitore pignoratizio nella dichiarazione di debito od anche in atto se-parato. Ma la dichiarazione non è necessaria per le obbligazioni garan-tite unicamente dalle azioni del socio.
Art. 33.
Con ispeciale regolamento saranno determinate le modalità delle polizze dell'anticipazione, le forme della trasmissione dei titoli rap-presentati dalle medesime, le cautele pei casi di ribasso degli stessi, e le norme pel loro ritiro.
d) Conti correnti attivi. Art. 34.
La cifra massima del credito che può essere concesso ad ogni socio sotto la forma di conto corrente con garanzia personale non potrà ol-trepassare le lire 500.
La durata massima del conto corrente s'intende stabilita a due anni. L'ammontare complessivo dei crediti aperti non dovrà mai ec-cedere il quinto del capitale versato.
e) Deposito in numerario. Art. 35.
La Società riceve depositi in numerario, aprendo ai depositanti un conto corrente.
I depositi potranno essere mobilizzati coll'uso di assegni bancari o mediante libretti di risparmio nominativi e al portatore o verso emis-sione di buoni fruttiferi od altre obbligazioni a scadenza fissa di cassa.
Le norme relative alle diverse specie di depositi saranno discipli-nate con apposito regolamento.
— 187 — f) Servizio di cassa.
Art. 36.
La Società potrà fare pagamenti ed esazioni per conto di terzi verso il rimborso delle spese e della provvigione mercantile d'uso, emettere assegni sulle diverse piazze del Regno e ricevere ' cambiali per incasso.
g) Depositi a custodia ed amministrati. Art. 37.
La Società riceve in deposito a custodia titoli di credito, mano-scritti ed oggetti preziósi verso una provvigione da determinarsi dal Consiglio.
Art. 38.
La Società risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non mai oltre il limite del valore attribuito dal depositante agli oggetti stessi.
Art. 39.
La Società potrà ricevere in amministrazione titoli di credito pa-gabili nel Regno, provvedendo alla esazione degli interessi o dividendi relativi, e all'incasso dei titoli estratti, e passando le somme riscosse in conto corrente a favore del depositante.
CAPO SECONDO.
Operazioni straordinarie.
Art. 40.
I fondi esuberanti alle operazioni ordinarie s'impiegheranno di con-formità a speciali regolamenti:
1." nello sconto di cambiali di Società cooperative, Istituti di credito, persone o ditte notoriamente solvibili quand'anche non soci; semprechè si tratti di ricapiti portanti almeno due firme e con sca-denza non superiore a sei mesi;
2.° in sovvenzioni contro pegno di titoli provinciali, comunali o industriali;
3." in anticipazioni sopra pegno di merci;
A." in mutui ipotecari;
5." in acquisto di buoni del Tesoro, provinciali o comunali, e di valori garantiti dallo Stato o dalle Provincie, e di obbligazioni emesse dalle Banche popolari per il servizio del credito agrario;
6." in acquisto di stabili, quando ciò sìa necessario per collocare gli uffici della Società.
Art. 41.
II fido da concedersi per isconto di cambiali non potrà mai ecce-dere per ogni persona o ditta la somma che verrà preventivamente
— 188 —
determinata nei modi dell'art. 77. Trattandosi di Società, il lido non potrà mai eccedere il quarto del capitale versato.
Ove però fossero prestate garanzie reali, il fido potrà essere ac-cresciuto di un importo pari a quattro quinti del valore delle medesime.
Art. 42.
La somma da impiegarsi in mutui non potrà mai eccedere il quarto del capitale sociale, e gli stabili da ipotecarsi dovranno essere situati nella Provincia in cui ha sede la Società, essere liberi da ipoteche, ed avere un valore almeno doppio della somma da sovvenirsi.
Art. 43.
I mutui non potranno eccedere la durata di dieci anni e saranno preferiti quelli a scadenza più breve o intesi a promuovere opere di pubblica utilità od il benessere delle classi lavoratrici.
Art. 44.
Le merci e derrate sulle quali potranno farsi anticipazioni saranno determinate dall'Assemblea.
TITOLO V.
Bilancio, utili e loro riparto, e riserva. Art. 45.
II bilancio dovrà esporre lo stato delle rendite e spese dell'eser-cizio divise in distinte categorie a norma delle singole operazioni, e la somma degli utili conseguiti durante l'anno e delle perdite sofferte. Il bilancio sarà presentato ai sindaci un mese avanti il giorno fissato per l'Assemblea ordinaria insieme coi documenti giustificativi e verrà depositato in copia negli uffici della Società per l'ispezione dei soci.
Art. 46. Gli utili saranno ripartiti come segue:
il 70 per cento ai soci in proporzione delle quote da loro pos-sedute ;
il 20 per cento alla riserva;
il 10 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere assegnato agl'impiegati ed erogato in premii e sussidii d'i-struzione o di beneficenza. Quella parte che il Consiglio non credesse di attribuire a questi scopi, sarà devoluta alla riserva.
Art. 47.
Della quota d'utili, assegnata agl'impiegati, una parte potrà essere trattenuta per costituire un fondo di previdenza od una cassa pensioni con norme da approvarsi dal Consiglio.
Art. 48. La riserva è costituita:
a) col prelevamento annuo sugli utili dell'esercizio come all'ar-ticolo 46;
— 189 — i) colle tasse d'ammissione;
c) colla differenza fra il valore originario della quota sociale e quella fissata ogni anno a norma dell'art. 20 e pagato dai nuovi soci;
d) coi lucri eventuali.
Art. 49.
Allorché la riserva avrà raggiunto la metà del capitale sociale, tutti i proventi, che alla medesima sarebbero devoluti, verranno ripar-titi fra i soci cogli utili dell'esercizio.
TITOLO VI.