Presidente. — Il nostro collega Eogadeo trasmette alcuni cenni statistici sullo sviluppo delle Banche popolari nel Ba-rese Io li metto a disposizione dei membri del Congresso, e ringrazio il nostro egregio collega di questa comunicazione. Avrei anche molte altre comunicazioni, notizie e omaggi da offrire al Congresso, ma per istudio di brevità procediamo oltre e le registreremo tutte nel verbale.
Ora si seguita l'esame dei temi posti all'ordine del giorno. Intorno al tema quarto:
Del modo di classificare i soci ascritti alle Banche popolari,
e sul quale dovrei riferire io, pregherei il Congresso di non prendere nessuna deliberazione.
Sta il fatto che nella nostra statistica annuale non sono fis-sati i criterii con i quali le Banche popolari classificano i soci ; e non è men vero che una certa differenza in questa clas-sificazione sarà sempre inevitabile, appunto perchè trae la sua ragione dalle condizioni diverse, nelle quali le piccole indu-strie si esercitano secondo i luoghi. Cosi il grande industriale e il grande agricoltore di un villaggio non è il grande indu-striale e il grande agricoltore di un centro principale. Però an-che questi criterii così diversi coi metodi statistici si possono ridurre al comune denominatore. Già quest'anno le nostre statistiche si sono migliorate su questo punto, perchè nel diramare i nostri interrogatorii abbiamo cercato di fissare meglio che negli anni precedenti, con l'ajuto della Direzione generale di statistica, i criterii intesi a contrassegnare i soci addetti alle nostre istituzioni; ci anderemo sempre più
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fezionando negli anni venturi, ed è argomento a cui rivolge-remo sempre più attentamente i nostri studii. Intanto racco-mando ai rappresentanti delle Banche popolari, nelle risposte che daranno alla statistica, di indicare con quali criterii ab-biano classificato i soci. Tanto più facilmente potremo ridurre al comune denominatore le varie denominazioni, quando i rap-presentanti delle Banche avranno cura di indicarci i criterii coi quali essi procedettero nell'attribuirle ai propri azionisti. Quindi per non indugiarci più a lungo su questo tema, che non sarebbe argomento di discussione, ma di raccoman-dazioni, proporrei di concludere in questi termini :
« Il Congresso, mentre fa voti che nella compilazione della « statistica delle Banche popolari si abbia cura di confor-« mare il più possibile ai medesimi criterii la classificazione « dei soci, prega che nella compilazione stessa si dia conto « dei criterii con i quali le Banche hanno compiuta tale « classificazione. »
Il Congresso approva.
Presidente. — Viene ora il tema sesto :
In quale forma e con quali garanzie più facili e meno dispen-diose dell'atto aidentico [si possano compiere le operazioni di credito con gli illetterati.
Do la parola al relatore.
Manfredi. — Rimettendomi alle ragioni svolte nella re-lazione, ne leggo le conclusioni:
« Il Congresso fa voti perchè nei chirografi a favore delle « Banche popolari, nelle girate di cambiali alle medesime « (chirografi e cambiali per importo inferiore a L. 500), il « crocesegno apposto in presenza del sindaco e di due te-« stimoni tenga luogo di sottoscrizione a tutti gli effetti « delle leggi civili, commerciali e penali. »
Mi riservo, se sarà del caso, di rispondere alle obbiezioni e spiegare i criterii che ini guidarono a queste conclusioni. Presidente. — E aperta la discussione sulla proposta del relatore.
Porro. — Già dal secondo Congresso, quando si discute-vano le osservazioni sul progetto del nuovo Codice com-merciale, io mi permisi di far presenti ai congregati gli
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inconvenienti gravissimi che dalla legge nostra sono fatti alla maggior diffusione del credito, principalmente nelle classi meno abbienti, e si discorse anche allora dell'im-paccio che è prodotto dalla mancanza di una disposizione nel Codice di commercio che riconosca, ad imitazione della legge austriaca, la validità del crocesegno. Dissi allora, l ' u -nico mezzo, il più pratico e il più agevole per diffondere questo credito nelle classi meno abbienti, essere l'adozione nel nuovo Codice della stessa provvidenza adottata da altre nazioni: ma la mia proposta non ebbe fortuna. Oggi essa torna in campo: ma io mi permetto di osservare che oggi è troppo tardi.
Oramai non possiamo più lusingarci che i poteri legislativi dello Stato vogliano in questa materia, che or ora hanno codificata, ritornare sul fatto loro. E tanto più ritengo oggi
superfluo e vano il discuterne inquantochè panni impos-sibile, almeno nei termini nei quali è redatto l'ordine del giorno, che, se anche i poteri legislativi dello Stato volessero occuparsi nuovamente di questa quistione, adottino mai la proposta dell'onorevole relatore. Egli non si preoccupa che delle Banche popolari, e mi permetto di dire che un prov-vedimento legislativo in materia non può essere preso che per la generalità delle operazioni cambiarie che si sogliono fare nel regno, ed è impossibile che si provvegga dai poteri
legislativi unicamente a favore delle Banche.
Di più, a termine dell'ordine del giorno sarebbe limitata a sole 500 lire la facoltà di firmare mediante il crocese-gno. Ma in tal caso è inutile, imperocché noi sappiamo che fino a 500 lire si può far la prova testimoniale. Una cam-biale crocesegnata e con l'attestazione di due testimoni po-trebbe già utilmente essere prodotta in giudizio.
Se il Congresso volesse appoggiare l'introduzione nel Co-dice di commercio di consimili disposizioni, io mi ci sotto-scriverei ben volentieri: ma nei termini nei quali è posto l'ordine del giorno io ne sconsiglio l'adozione, imperocché, ripeto, sarebbe opera vana, inopportuna e superflua.
Presidente. — Se permette il Congresso, darò qualche schiarimento intorno ad un punto delicato. Io non so quale estensione darà la Commissione incaricata di rivedere il Codice di commercio alle facoltà larghe che la Camera e il
Senato concessero al Governo in questa materia. Se pro-valessero le idee di alcuni, tali facoltà sarebbero interpre-tate così largamente che io non crederei temeraria la spe-ranza di poter ottenere anche le modificazioni proposte.
Inoltre è nell'intendimento del Governo, e ne parlai più volte specialmente col ministro delle finanze e del commer-cio, di presentare alla Camera alcuni provvedimenti per age-volare il credito agrario e l'esplicazione delle Banche po-polari. Tra questi provvedimenti, senza reclamare nessun privilegio per parte nostra (perchè il relatore si è occupato delle Banche popolari, ma io credo che una disposizione di legge non potrebbe in nessuna guisa favorire le une e non le altre, tanto più che vi possono essere delle Banche agrarie che non abbiano il nome di Banche popolari e pul-si trovino in relazione con illetterati più forse che le nostre Banche popolari medesime), ben potrebbero trovar luogo le modificazioni proposte.
Quindi nessuna difficoltà a che si chieda questo provve-dimento dal Congresso delle Banche popolari, con speranza di successo immediato o prossimo futuro.
Ciò che è avvenuto per il passato malleva della grande in-fluenza che le nostre deliberazioni esercitano sui poteri dello Stato: non invano abbiamo chiesta la diminuzione della tassa sugli assegni, e che fosse modificata la legge commer-ciale per modo che le nostre Società cooperative avessero diritto di cittadinanza nel Codice.
Il nostro Congresso usando dell'autorità propria, ben può, se lo crede opportuno, formulare il suo voto, salvo poi al Comitato l'esaminare se possa essere appoggiato più fa-cilmente presso la Commissione di revisione del Codice di commercio, ovvero nell'occasione in cui si compilerà questa legge speciale sul credito agrario.
Io esprimo la mia opinione personale, e credo d'interpre-tare anche quella del relatore, che considerava la quistione dal punto di vista delle Banche popolari, ma è certo che non avrebbe difficoltà di presentare al Congresso un voto, il quale, pur mostrando che questo è un desiderio prominente delle Banche popolari, invocasse il provvedimento a beneficio di tutti.
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legge che tornerebbe favorevole agli analfabeti. Tutti s'adope rano a distruggere l'ignoranza: l'esercito diventa un mezzo efficace a diffondere la coltura ; io l'ho provato perchè fui soldato e vidi centinaja e centinaja di giovani, che avevano timore soltanto di guardare i libri, imparare a leggere e a scrivere. E noi vorremmo desiderare una legge che favo-risca gli analfabeti ? La legge attuale, civile e commerciale, co' suoi rigori è favorevole all'istruzione. Quanti analfabeti hanno imparato a leggere e a scrivere nel mio paese per diventar clienti della Banca cooperativa ! Appena noi ab-biamo costituita la Banca popolare, vennero a noi dei pro-prietari, dei coloni, degli agricoltori ricchi di due o 300,000 lire, che non sapevano fare la loro firma, e per ciò non pote-rono ottener credito. Ma in breve li ho visti tornar istruiti ; appunto perchè la necessità del sapere sottoscrivere li spinse a istruirsi. Perciò ritengo che la proposta sia pericolosis-sima e da respingersi.
Brasiui. — Gli effetti dell'istruzione obbligatoria si senti-ranno f r a quindici, sedici, venti anni: noi dobbiamo intanto oc-cuparci del presente e di quelli che attualmente non possono fruire dei beneficii del credito se non per l'espediente pro-posto. Del resto, nell'attesa di queste riforme, io farei osser-vare al Congresso che la prova testimoniale sotto le lire 500 è validissima, essendo sempre ammessa in materia commer-ciale. Quindi l'atto autentico non è necessario : nè le Banche devono temere che senza di esso non si possa far cauta-mente un mutuo. Perchè dubitare che i testimoni dimenti-cheranno, o mentiranno di leggieri? Io non faccio nemmeno l'ipotesi che mancheranno, poiché mi par difficilissima ad avverarsi. Ha da venire una moria nei testi ?
Quindi raccomanderei al Congresso di accettare l'ordine del giorno proposto coll'emendamento :
« Nell'intento di rendere più estesa e più agevole l'espli-« cazione del credito popolare, il Congresso raccomanda « che, pur sotto l'impero delle leggi attuali, sia concesso il « prestito all'operaio analfabeta con la semplice garanzia « della prova testimoniale. »
Volpe-Landi. — Il nuovo Codice di commercio fa delle cambiali un titolo esecutivo, tale cioè da potersi eseguire coattivamente senza prima aver ottenuto la condanna del
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debitore. Con ciò mira a scemare le spese e agevolare il disbrigo delle vertenze. Ma non so se possa essere giusto e opportuno l'ammettere con eguale effetto di validità la cam-biale col crocesegno, che è cosa ben differente dalla sotto-scrizione. Potrebbe parer pericoloso. Che se la cambiale col crocesegno non ha virtù esecutiva, è in una posizione sfa-vorevole di fronte alle altre, tale da togliere tutto il van-taggio sperato dall'adozione della proposta del relatore.
E poi la cambiale col crocesegno — e qui parlo per le Banche piccole più che per le maggiori — difficilmente si potrà riscontare.
La Banca può sentirsi dire : sta bene che ci sia la vostra firma, ma il crocesegno non mi garba. Di questo parere è la Banca Nazionale, che non sconta mai cambiali col cro-cesegno. Epperò, per queste considerazioni, crederei che non sia il caso di accettare la soluzione proposta.
Maturi. — Opino anch'io, come il rappresentante di Porli, che una disposizione speciale è inutile, dal momento che sino a 500 lire si può usare la prova testimoniale.
La Banca di Cajazzo ammette allo sconto dei buoni rila-sciati con la firma di due soci, attestanti chi è il debitore vero, e quantunque ci sia stato qualche caso di morosità, non una sola volta è avvenuto che il pretore abbia assolto il debitore, non ostante che non sia firmato.
Nè vorrei che la legge sembrasse favorire gli illetterati. Fucilli. — Anche a Corato, fino a 500 lire, ci acconten-tiamo che due individui solvibili firmino l'effetto dinanzi alla Banca e a due testimoni, dichiarando innanzi ad essi che la somma va a vantaggio del debitore, pur presente, il quale conferma. E non abbiamo avuto se non un solo esempio in cui i firmatari hanno pagato del proprio, perchè chi aveva preso la somma non è stato puntuale verso la Banca : ma ab-biamo visto il pretore chiamare in causa l'individuo che aveva ricevuto la somma e condannarlo all'indennizzazione totale di coloro che avevano pagato per onore della loro firma.
Questo metodo mi pare che possa bene tener luogo del procedimento proposto dal relatore.
Trieste. — Convengo in ciò che ha detto il rappresen-tante la Banca popolare di Cremona. Pino ad ora nel Ve-neto vige la legge germanica di cambio, che concede di
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t e t t a r e le cambiali col crocesegno quando sia autenticato dal notajo. Questa agevolezza giova nelle operazioni che tutte le Banche fanno specialmente coi campagnoli. Quindi la nostra domanda potrebbe anche essere appoggiata dalla considerazione che adottando il nuovo Codice, il quale non contiene disposizione somigliante, verremmo a peggiorare la condizione di una parte delle nostre provincie, escludendo dal credito gli analfabeti che prima ne potevano fruire. Da noi non è neppure così eccessivamente costoso quest'atto della vidimazione del crocesegno, perchè si sogliono pren-dere speciali accordi coi notai. Quindi, concludendo, appog-gerei la domanda fatta dal rappresentante della Banca po-polare di Cremona.
Porro. — La stessa obbiezione che fu sollevata al Congresso di Padova viene oggi riprodotta dall'egregio rappresentante di Corato. Credo di essere non tiepido amico di libertà, e sa-rei ben lungi dal voler favorire l'ignoranza : ma io mi pre-occupo della parte pratica; l'idealismo negli affari per me è fuori di luogo. Io mi preoccupo dello scopo precipuo delle Banche popolari, la diffusione cioè del credito nelle classi meno abbienti, e quando per fatalità mi trovo di dovere ope-rare fra una popolazione in cui sgraziatamente son molti gli analfabeti, debbo cercare il mezzo a questa diffusione nell'espediente legale proposto dal relatore. La relazione insiste nella limitazione della somma, allegando che non è scusabile l'ignoranza in chi può meritare un mutuo di più che 500 lire. Ma il limite sarebbe un impaccio troppo grave a t u t t e le operazioni delle nostre Banche.
Perciò modificherei l'ordine del giorno nei seguenti termini : « Il Congresso, nell'intendimento di poter meglio estendere « il credito nelle classi meno abbienti, fa voto perchè me-« diante legislative disposizioni riguardo alle cambiali o pa-« gherò a ordine sia stabilito che il crocesegno apposto in « presenza di due testimoni e del notajo tenga luogo di firma « per tutti gli effetti delle leggi civili, commerciali e penali. »
Ci tengo molto alla parola e notajo, innanzi tutto perchè così si toglie la gratuità e una qualche pena viene inflitta all'ignoranza; inoltre perchè il notajo è un pubblico ufficiale, specialmente destinato dalla legge a curare l'autenticità degli atti civili e commerciali, sicché un crocesegno
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tenticato da uotajo dovrebbe avere tutti gli effetti di firma, anche allo scopo di serbare alle cambiali il carattere, che il nuovo Codice loro dà, di titolo esecutivo.
(¿alassi. — Nei termini nei qiiali la proposta è presen-tata, dubito che non possa essere accolta nella legislazione nostra. Essa non sta in armonia con le nostre leggi, sicché è difficile che una Commissione coordinatrice voglia adot-tarla. Il sistema oramai è stato condannato dalla giurispru-denza nostra, che ripetutamente ha detto che il crocesegno non potrà mai equivalere nè alla firma e neppure a un principio di prova scritta.
La sola via sarà di ricordare, come ha giustamente e op-portunamente fatto l'egregio signor Trieste, che in paese ita-liano, vigendo la legge germanica, si pratica, ed è naturale, del resto, che si pratichi, di fare equivalere alla firma il crocesegno quando sia autenticato dal notajo.
Rimane ora la questione della spesa occorrente per tale autenticazione. Bisognerebbe ottenere una riforma o modi-ficazione nella tariffa notarile in questo senso, che quando si tratti di ricognizione di firme su cambiali non superiori alle lire 500 basti per il notajo la corresponsione di soli 50 centesimi, e per cambiali non superiori a lire 1000 quella di una lira; al disopra delle lire 1000 i diritti ordinarli; e nella legge che s'invocasse a cotesto oggetto si dovrebbe provve-dere in maniera che, rinunziando il Demanio ad ogni suo diritto in proposito, lasciasse cotesta piccola retribuzione libera al notajo. Credo che i notari sarebbero contentissimi di cotesta disposizione, e che tutto anderebbe come nel mi-gliore dei mondi possibili e in perfetta armonia con la le-gislazione vigente.
Sul merito della proposta credo che non potremo otte-nere che nel nostro sistema di legislazione sia introdotta la ricognizione della firma per mezzo del sindaco, con la sola presenza dei testimoni : lasciamo da parte il considerare se sia buona o cattiva la proposta, la credo anche buona, ma non otterremo che sia adottata; quindi mi limiterei a chiedere quello che si può ottenere.
Brasini. — L'ordine del giorno del rappresentante della Banca di Cremona implica una grande contraddizione. Do-manda, nell'interesse delle classi povere, che il crocesegno
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valga quanto una firma e vuole clie abbia tal valore sem-pre e in tutti i casi ; cioè valga anche in favore dei ricchi.
Ma è naturale che ci si risponda, se facciamo una tale do-manda, che le classi povere non fanno mutui di tre o quat-tromila lire. Chi può fare affari di tale importanza deve sapere leggere e scrivere, se non lo sa, paghi il notajo. Questa speciale agevolezza non la dobbiamo domandare che nell'interesse dei lavoratori poveri, quindi solo negli affari non superiori a una certa somma.
Presidente. — Do la parola al relatore per rispondere alle fatte obbiezioni.
Manfredi. — Mi preme di toglier di mezzo, prima d'ogni altra, un'obbiezione, grave per verità, ma, a mio avviso, estra-nea alla questione. Si è osservato da alcuno degli egregi che mi hanno preceduto, che effetti col crocesegno saranno difficilmente riscontabili. È vero: ma sarà perchè portano il crocesegno o per altra causa? Credete voi che se portas-sero il crocesegno (ben noto s'intende) d'un milionario non si potrebbero riscontare?
Dunque la cagione, o almeno la principal cagione, che vieta si possano facilmente riscontare, è non nel crocesegno, ma nella qualità delle persone obbligate, che firmano in quella maniera; e cioè nell'esser quelli povera gente, artigiani, con-tadini, che non si levaron mai sino ad imparare a leggere e a scrivere : umile clientela, la quale, appunto perchè umile, deve essere ed è tanto più cara e preziosa alle nostre Ban-che. Ciò è tanto vero che, supponete pure che quegli artigiani e quei contadini, anziché cocresegnare, avessero firmato, e ancora difficilmente potreste riscontare le loro cambiali; appunto perchè i maggiori Istituti, ignorando quelle firme, difficilmente darebbero danaro su di esse. Parlo cose note, e difficoltà di cui pur troppo sono esperti quanti qui seg-gono rappresentanti di piccole Banche della campagna.
Dunque la riscontabilità dipende della natura dell'opera-zione che la Banca ha fatto e dall'opinione che si abbia della bontà dell'effetto, più che della forma giuridica del-l'effetto stesso.
La proposta nostra, senza illudersi su queste difficoltà, mira all'oggetto di ottenere che la Banca possa far credito con forma legale e avvalendosi delle cautele di legge a quanti non
sanno firmare, e pur son degni di riguardi o del riguardo, almeno, di risparmiar loro la grave spesa dell'atto autentico o della procura notarile. Starà poi alle Banclie, voltachè la proposta, mercè l'autorevole appoggio del Congresso, diven-tasse legge, di ponderare entro quai limiti far uso delle fa-coltà per essa guadagnate ; attalchè uno sconto troppo largo di cambiali, come queste, poco accette ai maggiori Istituti, non aggravi il loro portafogli di effetti difficilmente r i -scontabili.
Però la questione è tutta giuridica, e in questo campo si sono mosse due obbiezioni : si è detto che è troppo larga e troppo favorisce gli illetterati ; si è detto che è inutile perchè possiamo anche ora ricorrere alla prova testimoniale per ottener la condanna del debitore.
Ma è favorire l'ignoranza il provvedere a coloro che, per