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Ammissione in sovrannumero in applicazione di sentenze dei TAR e del Consiglio d

Come già detto precedentemente, ai sensi della legge 264/99, il numero di posti disponibili per ciascun ateneo di studenti ammissibili ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Architettura e Professioni sanitarie), è determinato da Ministero (oggi MUR) sulla base delle potenzialità formative delle singole università e del fabbisogno delle figure professionali di cui il sistema

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economico-sociale necessita. È evidente, quindi, che il numero di immatricolati annuo per ciascun corso non può essere superiore alle previsioni ministeriali, perché, diversamente, come è stato più volte asserito, gli atenei non sarebbero in grado di formare in maniera adeguata gli iscritti.

Tuttavia, nel corso di questi ultimi anni, la giustizia amministrativa, a seguito dell’impugnazione di atti e decreti ministeriali è intervenuta disponendo l’immatricolazione a un numero superiore di studenti rispetto a quelli programmati dai singoli atenei.

A questo proposito, si intende approfondire due delle principali disposizioni normative che hanno implicato il sorgere di numerosi contenziosi:

a) nell’a.a. 2012/2013, previsione di una graduatoria, non più per singola università, ma a livello di sedi aggregate (nel caso dell’Università di Pisa, le sedi compartecipanti erano Firenze, Siena e Parma);

b) nell’a.a. 2013/2014, introduzione del voto di maturità quale elemento aggiuntivo per la formulazione della graduatoria, la quale per la prima volta veniva redatta su base nazionale.

Nell’a.a. 2014/2015 vi furono altresì contestazioni in merito alle procedure ritenute non in linea con principio dell’anonimato del test.

Per quanto riguarda il punto a), tutto ha inizio con l’ Ordinanza del 18 giugno 2012, n. 3541 del Consiglio di Stato, con la quale è sollevata la questione di legittimità degli articoli 3, 34, 97, 117 della Costituzione, in merito al fatto che, sebbene la prova per la selezione per l’ammissione ai corsi ad accesso programmato fosse uguale nei contenuti, e tenuta per tutti gli atenei nello stesso giorno e alla stessa ora, la formulazione delle graduatorie veniva effettuata per singola università: l’esito del concorso non dipendeva tanto dal merito ma da

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“da fattori casuali e affatto aleatori” è infatti evidente che “coloro che conseguono in un

dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo”.

La Corte Costituzionale201 ritenne inammissibile la questione di legittimità sollevata dal

Consiglio di Stato: “nulla stabilisce la Legge [264/99] con riguardo al tipo di graduatoria

da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale”.

A detta della Corte, non assumeva alcun rilievo l’ipotesi in cui le graduatorie locali condizionassero il destino universitario di uno studente, che tenta di accedere a una Facoltà a numero chiuso, a causa dell’intervento di “fattori casuali e affatto aleatori” così come aveva sostenuto il Consiglio di Stato.

In concomitanza all’Ordinanza del Consiglio di Stato, tuttavia, il Ministero con Decreto

Ministeriale 28 giugno 2012, n. 196202, stabilì che le prove venissero gestite a livello di

aggregazione territoriale203 di più atenei e che, pertanto, fosse formulata una graduatoria

201 Sentenza n. 302/2013.

202 Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012/2013.

203

Atenei

Bari, Foggia, Molise

Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Politecnica delle Marche Brescia, Pavia, Verona

Cagliari, Sassari

Catania, Catanzaro "Magna Graecia", Messina, Palermo

Chieti - "G. D'Annunzio", L'Aquila, Perugia, Roma "Tor Vergata Genova, Torino I Facoltà, Torino II Facoltà

Milano, Milano Bicocca, Varese "Insubria", Vercelli "Avogadro" Napoli "Federico II", Napoli Seconda Università, Salerno

Padova, Trieste, Udine

Roma La Sapienza Med. e Farmacia Policlinico A E, Roma La Sapienza Med. e Odontoiatria Policlinico B C D, Roma La Sapienza Med e Psicologia

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per ciascuna di esse. Ma è evidente che questo tentativo politico non risolse il problema, in quanto si realizzava una disparità di trattamento: si sarebbe potuto verificare che un candidato non fosse vincitore in una graduatoria con un punteggio X, che invece gli avrebbe consentito di esserlo in un’altra graduatoria. La conseguenza inevitabile di questa scelta ministeriale, come immaginale, fu un elevato numero di ricorsi al TAR.

Nelle more di un pronunciamento della Corte Costituzionale, e alla dei numerosi pendenti ricorsi ai TAR, il Ministro tornò in merito alla questione, sancendo all’art. 4 del Decreto

Ministeriale 12 giugno 2013, n.449204 che per i concorsi di ammissione Medicina e

chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e Architettura che le graduatorie fossero uniche a livello nazionale.

Lo stesso decreto introdusse per la prima volta205 il cosiddetto bonus maturità quale

elemento aggiuntivo per la formulazione della graduatoria. All’art. 10 “Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove” si introdusse una valutazione del percorso, per un massimo di 10 punti, ma soltanto nel caso in “cui voto sia non inferiore all'80esimo

percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13”206.

204 Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014

205 In realtà, si iniziò a parlare di valorizzazione del percorso scolastico ai fini dell’ammissione alle facoltà ad accesso programmato nel 2008, con il D.Lgs. “Norme per la definizione dei percorsi

di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1”. Detto decreto, invero, non fu mai applicato.

206 Il punteggio era attribuito sulla base della seguente tabella:

Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a: Punteggio

100 e lode 10 punti

100

Giova far constatare che il Decreto Ministeriale 23 aprile 2013207, fissò la data della prova

a luglio, cosa mai avvenuta prima, mettendo in evidente difficoltà neodiplomati che avevano programmato le proprie attività di studio per l’esame di maturità e per la preparazione al test. Ma il Ministero ritornò sull’argomento spostando la data a settembre, così come era sempre stato negli anni accademici precedenti.

L’applicazione dei punteggi relativi al voto di maturità fu oggetto di molte polemiche e, chiaramente, di numerosi ricorsi.

Infatti, la valutazione dei voti di maturità sulla base dei percentili aveva lo scopo di renderli comparabili a prescindere dall’istituto e dalla tipologia di formazione superiore.

In particolare, si ritenne che il correttivo fosse necessario a livellare la produttività degli studenti provenienti da istituti per tipologia e area geografica.

A settembre 2013, il giorno stesso della prova, il governo Letta (Ministro Prof.ssa Maria Chiara Carrozza), sopprimeva il bonus. Infatti, l’art. 20 del Decreto Legge 12 settembre

2013, n. 104208 recante misure urgenti in materia di Istruzione, università e ricerca aboliva

l’art. 4 del D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.

97-98 8 punti 95-96 7 punti 93-94 6 punti 91-92 5 punti 89-90 4 punti 86-87-88 3 punti 83-84-85 2 punti 80-81-82 1 punto

207 Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014.

208 Art. 20 DL 104/2013 “(Corsi di laurea ad accesso programmato)”.

1. L'articolo 4 del Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 Ë abrogato. L'articolo 4 del citato Decreto legislativo n. 4 del 2008 non Ë applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

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Quindi, in buona sostanza, accadde che durante lo svolgimento della prova i candidati acquisirono la notizia che non avrebbero potuto contare sul punteggio che sarebbe stato attribuito loro per i risultati conseguiti durante la scuola superiore.

Dopodiché durante la conversione del decreto legge, la Camera “ripesca ed ammette a

medicina le vittime del bonus maturità”209. Questo il significato dell’emendamento

dell’On. Giancarlo Galan: l’ammissione in sovrannumero di coloro che erano stati esclusi dal test di Medicina e dalle altre facoltà a numero programmato nazionale, ma che, se il bonus-maturità non fosse stato cancellato durante la prova, sarebbero riusciti a entrare. Pertanto, la legge di conversione all’art. 20 prevede “1-bis. I partecipanti agli esami di

ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero numero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi”.

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Il 29 novembre 2013, con il decreto ministeriale n. 986 “Definizione del Decreto Legge 104/2013 convertito in Legge 128/2013” del Ministro Carrozza sono fissate le modalità e il calendario per la definizione e gestione della graduatoria con il bonus di maturità, in applicazione del Decreto Legge 104/2013 come convertito nella Legge 128/2013.

In merito alla questione al punto b) di cui sopra, nell’anno accademico 2014/2015, molti TAR furono chiamati a giudicare questioni di presunte violazioni del principio dell’anonimato e della trasparenza durante lo svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia.

La procedura così come definita dal Ministero e dal Cineca210 prevedeva che:

- per tutta la durata della prova a tutti i concorrenti fosse imposto di tenere sul banco, e bene in vista, sia il documento di riconoscimento che la scheda anagrafica;

- la scheda anagrafica era contraddistinta dallo stesso codice identificativo presente sulle domande e sul modulo risposte.

Gran parte della G.A.211 ritenne che la procedura seguita non fosse garantista dell’effettività

dell’anonimato, che, nelle procedure concorsuali, rappresenta un interesse pubblico primario.

Difatti, "La Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con le

sentenze n. 1632-16 e 1633-16 ha sciolto il nodo relativo alla mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentarie per l’anno accademico 2014-2015, consentendo a numerosi studenti l’iscrizione, anche in sovrannumero". I

Giudici, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del concorso per l’ammissione al corso di laurea in questione, culminato nella graduatoria unica nazionale pubblicata il 12 maggio

210 Consorzio Interuniversitario al quale il Ministero affida la gestione delle prove concorsuali. 211Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28.

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2014 e rettificata in data 22 maggio dello stesso anno, con le sentenze n. 1632-16 (r.g. 10629-14) e 1633-16 (r.g. 10628-14), hanno ritenuto dirimente, ai fini della soluzione, la censura relativa alla violazione dei principi di segretezza e anonimato delle prove concorsuali. Conformandosi ad alcune pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che qualificano, i Giudici hanno quindi accolto “le censure relative alla violazione

dei predetti principi, affermando che le concrete modalità di svolgimento della prova concorsuale per l’anno accademico 2014-2015 confermano tale violazione, e conseguentemente ha disposto l’annullamento della graduatoria nazionale nella parte in cui ha escluso i ricorrenti senza pregiudizio dei candidati che già si erano utilmente collocati nella graduatoria nazionale".

Alla luce di quanto esposto, è possibile affermare che le controversie giurisdizionali sul numero chiuso, nonostante i numerosi interventi del legislatore, non hanno mai visto la fine.

Ciò che si ritiene opportuno evidenziare è l’“evoluzione” della tipologia del contenzioso: si è passati da ricorsi fondati su doglianze inerenti alla violazione di principio costituzionale, fondamentale quale il diritto allo studio, a ricorsi che, come è stato detto in precedenza, fondano le proprie radici in aspetti di carattere più formale: la tipologia della prova, le imperfezioni nella somministrazione, l’incongruenza delle domande.

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CAPITOLO IV

Il numero chiuso all’Università di Pisa