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LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL PANORAMA EUROPEO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MEDIAZIONE

6.  La mediazione minorile 

7.3  L’ampio ricorso della mediazione penale per adulti in Belgio 

 

In controtendenza rispetto alla maggior parte delle esperienze europee ed        extraeuropee, l’ordinamento belga ha fatto ampio ricorso alla mediazione        più nella giurisdizione penale ordinaria che in quella minorile. Per i        maggiorenni sussistono tre modelli di mediazione penale giuridicamente        formalizzati. 

145 E.M. Mancuso, ​op.cit.

​ , pg. 1972. 

146 E.M. Mancuso, ​op.cit.

Si ha prima di tutto la mediazione penale in senso stretto, introdotta nel        codice di procedura penale nel 1994 all’art 216­​ter

​        che indica un istituto a         

cui ricorrere nella fase delle indagini preliminari per i reati di scarsa        gravità . La mediazione è infatti prevista per fatti di reato per i quali la147        pena detentiva in concreto erogabile sia inferiore o pari a due anni e        riguardo ai quali sia intervenuta l’ammissione di responsabilità da parte        dell’autore.  

Gli elementi ostativi previsti dalla legge al ricorso alla mediazione sono di        natura processuale e riguardano: l’ordine di comparizione davanti alla        Corte da parte del pubblico ministero, l’inizio delle indagini da parte del        giudice, la necessità di sottoporre l’accusato a custodia cautelare o        l’avvenuta costituzione di parte civile della vittima. 

La mediazione può essere disposta dal pubblico ministero come        condizione per la rinuncia a procedere, ma si esige il consenso di entrambe        le parti (autore e vittima).  

Nel caso in cui all’esito del percorso mediativo le parti siano giunte ad un        accordo e il reo abbia adempiuto agli obblighi previsti, il pubblico        ministero dovrà archiviare. Nel caso in cui non si sia raggiunto l’accordo o        l’autore non abbia rispettato gli impegni presi, il procuratore non è        obbligato a esercitare l’azione penale, può comunque scegliere di non        farlo. 

Accanto a questa forma di mediazione azionata dalla pubblica accusa,        l’ordinamento ne conosce un’altra che, dopo anni di progetti pilota, dal        2005 affianca la giustizia penale come strumento parallelo utilizzabile        anche dopo l’esercizio dell’azione penale e su iniziativa delle parti.        L’inserimento di questa forma mediativa all’interno del      ​Code  d’instruction criminelle

  , ha consentito di estenderne l’applicabilità a tutte       

le fattispecie previste dal codice penale, a prescindere dalla gravità e vi si        può ricorrere in ogni stato e grado del procedimento penale. Questi       

147 G. Mannozzi, ​op.cit.

percorsi potranno essere opportunamente valutati in sede dibattimentale        nel corso dell’esecuzione e nell’ambito penitenziario. Le parti potranno        portare a conoscenza del giudice il contenuto degli incontri di mediazione;        il giudice sarà tenuto a indicare nella motivazione della sentenza che è        stata compiuta una mediazione, avendo la facoltà di tenerne conto in sede        decisoria ai fini della commisurazione della pena.  

L’esito positivo del percorso riparativo può portare anche alla concessione        di benefici penitenziari o misure alternative . 148

Un ulteriore indirizzo delle politiche riparative in Belgio è quello collocato        nella fase di esecuzione della pena. A partire dal 1998 è stato avviato un        progetto per l’utilizzo di strumenti di giustizia riparativa negli istituti di        pena. Per decreto del Ministero della Giustizia vennero iniziati questi        progetti che prevedevano l’inserimento della giustizia riparativa nel        carcere, soprattutto con pratiche di tipo mediatorio. Gli incontri sono stati        strutturati sulla base del modello anglosassone del ​victim impact panel

149

 

7.4 Francia 

 

Dal 1993 venne inserita nel codice di procedura penale francese la        possibilità per il procuratore della repubblica di offrire alla vittima e        all’autore del reato una mediazione preliminare alla decisione        sull’esercizio dell’azione penale.  

La mediazione reo/vittima è quindi presente nella fase delle indagini        preliminari in forma di ​diversion

​ , ed è destinata ai reati di minore gravità.  

Sebbene non sia esplicitamente prevista una disciplina della mediazione in        ambito di sede di commisurazione della pena, parte della dottrina sostiene        che l’esito positivo del percorso di mediazione, possa essere ragione per       

148 I. Gasparini, ​op.cit.

​ , pg. 1994. 

149 G. Mannozi, ​op.cit.

l’attribuzione di effetti premiali al momento della commisurazione della        pena.  

Anche per quanto riguarda la fase del dibattimento e quindi del        procedimento penale in senso stretto, non è previsto un richiamo esplicito;        tuttavia, l’​Institut Francais pour la Justice Restaurative

​             , propone   

l’adozione di   ​sentencing circles nel corso del dibattimento, coinvolgendo        esponenti della comunità particolarmente toccati dall’evento criminoso, in        sostituzione o in collaborazione con la giuria popolare della Corte        D’Assise.   150

Per quanto attiene la procedura, il protagonista della mediazione è il        procuratore titolare dell’azione penale, che agisce ex officio o su espressa        richiesta della vittima del reato.  

Viene espressamente richiesto il solo consenso della vittima; infatti, il        riferimento all’accordo delle parti che era presente nel testo del 1993 è        stato eliminato nel 2010. Questa scelta riflette un’impronta politico        criminale tesa ad imprimere un’assimetria tra i due protagonisti        dell’illecito; ne deriva una sostanziale polarizzazione dell’istituto della        mediazione in favore della vittima. Sebbene il consenso dell’autore possa        essere recuperato da altre fonti, la scelta di aver esplicitamente inserito        soltanto il consenso della vittima, suscita perplessità alla luce del       ​Basic  Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal                    Matters

 delle Nazioni Unite, i quali radicano la giustizia riparativa nel       

libero consenso di entrambe le parti.  

Nella mediazione penale francese, non solo il procuratore è il principale        promotore, ma egli conserva anche l’ultima parola sull’esito della        mediazione e sull’incidenza di quest’ultima sull’archiviazione. Il fatto che        il procuratore conservi l’ultima parola emerge dalla previsione che anche        una mediazione effettuata con successo può comunque non estinguere        l’azione penale; infatti l’azione penale resta sospesa in attesa del percorso       

150 I. Gasparini, ​op.cit.

mediativo. Quindi anche in caso di accordo fra le parti il procuratore potrà        decidere di esercitare discrezionalmente l’azione penale, in opposizione        alla​ratio

​    della giustizia riparativa di cui ai       ​Basic Principles delineati dalle       

Nazioni Unite.  

Un secondo punto critico della mediazione penale francese, riguarda        l’accezione esclusivamente civilistica­negoziale della funzione riparativa        degli accordi emersi dalla mediazione. Dall’art 41­1­5 c.p.p. emerge        l’insistenza sulla formula “compensazione del danno” in favore della        vittima; ciò sembrerebbe suggerire l’importanza del risarcimento del        danno in favore della vittima, più che la riparazione della dimensione        umana. 

Con la legge n.896 del 15 Agosto 2014 viene inserito tra le disposizioni        del codice di procedura penale un nuovo titolo sulla giustizia riparativa        che prevede sia la possibilità di ricorrere a queste tecniche in ogni stato e        grado (anche in fase esecutiva), sia la potenziale apertura ad ogni categoria        di reato. Si prevede anche la possibilità che i percorsi riparativi non si        limitino alla sola mediazione, ma tengano presente anche forme riparative        d’ispirazione oltre­oceanica (incontri di gruppo tra detenuti e vittime o        percorsi di accompagnamento da parte della comunità dell’ex detenuto al        momento dell’uscita dal carcere).  

Da questa legge sembra emergere anche un ritrovato senso di        valorizzazione per l’autore del reato e una parificazione tra i due        protagonisti dell’illecito; infatti, si richiede espressamente la presenza del        consenso dell’autore del reato, oltre che della vittima, per iniziare qualsiasi        misura riparativa .   151         151 I.Gasparini, ​op.cit. ​ , pg. 1991­1992. 

            CAPITOLO IV