LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL PANORAMA EUROPEO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MEDIAZIONE
6. La mediazione minorile
7.3 L’ampio ricorso della mediazione penale per adulti in Belgio
In controtendenza rispetto alla maggior parte delle esperienze europee ed extraeuropee, l’ordinamento belga ha fatto ampio ricorso alla mediazione più nella giurisdizione penale ordinaria che in quella minorile. Per i maggiorenni sussistono tre modelli di mediazione penale giuridicamente formalizzati.
145 E.M. Mancuso, op.cit.
, pg. 1972.
146 E.M. Mancuso, op.cit.
Si ha prima di tutto la mediazione penale in senso stretto, introdotta nel codice di procedura penale nel 1994 all’art 216ter
che indica un istituto a
cui ricorrere nella fase delle indagini preliminari per i reati di scarsa gravità . La mediazione è infatti prevista per fatti di reato per i quali la147 pena detentiva in concreto erogabile sia inferiore o pari a due anni e riguardo ai quali sia intervenuta l’ammissione di responsabilità da parte dell’autore.
Gli elementi ostativi previsti dalla legge al ricorso alla mediazione sono di natura processuale e riguardano: l’ordine di comparizione davanti alla Corte da parte del pubblico ministero, l’inizio delle indagini da parte del giudice, la necessità di sottoporre l’accusato a custodia cautelare o l’avvenuta costituzione di parte civile della vittima.
La mediazione può essere disposta dal pubblico ministero come condizione per la rinuncia a procedere, ma si esige il consenso di entrambe le parti (autore e vittima).
Nel caso in cui all’esito del percorso mediativo le parti siano giunte ad un accordo e il reo abbia adempiuto agli obblighi previsti, il pubblico ministero dovrà archiviare. Nel caso in cui non si sia raggiunto l’accordo o l’autore non abbia rispettato gli impegni presi, il procuratore non è obbligato a esercitare l’azione penale, può comunque scegliere di non farlo.
Accanto a questa forma di mediazione azionata dalla pubblica accusa, l’ordinamento ne conosce un’altra che, dopo anni di progetti pilota, dal 2005 affianca la giustizia penale come strumento parallelo utilizzabile anche dopo l’esercizio dell’azione penale e su iniziativa delle parti. L’inserimento di questa forma mediativa all’interno del Code d’instruction criminelle
, ha consentito di estenderne l’applicabilità a tutte
le fattispecie previste dal codice penale, a prescindere dalla gravità e vi si può ricorrere in ogni stato e grado del procedimento penale. Questi
147 G. Mannozzi, op.cit.
percorsi potranno essere opportunamente valutati in sede dibattimentale nel corso dell’esecuzione e nell’ambito penitenziario. Le parti potranno portare a conoscenza del giudice il contenuto degli incontri di mediazione; il giudice sarà tenuto a indicare nella motivazione della sentenza che è stata compiuta una mediazione, avendo la facoltà di tenerne conto in sede decisoria ai fini della commisurazione della pena.
L’esito positivo del percorso riparativo può portare anche alla concessione di benefici penitenziari o misure alternative . 148
Un ulteriore indirizzo delle politiche riparative in Belgio è quello collocato nella fase di esecuzione della pena. A partire dal 1998 è stato avviato un progetto per l’utilizzo di strumenti di giustizia riparativa negli istituti di pena. Per decreto del Ministero della Giustizia vennero iniziati questi progetti che prevedevano l’inserimento della giustizia riparativa nel carcere, soprattutto con pratiche di tipo mediatorio. Gli incontri sono stati strutturati sulla base del modello anglosassone del victim impact panel
149.
7.4 Francia
Dal 1993 venne inserita nel codice di procedura penale francese la possibilità per il procuratore della repubblica di offrire alla vittima e all’autore del reato una mediazione preliminare alla decisione sull’esercizio dell’azione penale.
La mediazione reo/vittima è quindi presente nella fase delle indagini preliminari in forma di diversion
, ed è destinata ai reati di minore gravità.
Sebbene non sia esplicitamente prevista una disciplina della mediazione in ambito di sede di commisurazione della pena, parte della dottrina sostiene che l’esito positivo del percorso di mediazione, possa essere ragione per
148 I. Gasparini, op.cit.
, pg. 1994.
149 G. Mannozi, op.cit.
l’attribuzione di effetti premiali al momento della commisurazione della pena.
Anche per quanto riguarda la fase del dibattimento e quindi del procedimento penale in senso stretto, non è previsto un richiamo esplicito; tuttavia, l’Institut Francais pour la Justice Restaurative
, propone
l’adozione di sentencing circles nel corso del dibattimento, coinvolgendo esponenti della comunità particolarmente toccati dall’evento criminoso, in sostituzione o in collaborazione con la giuria popolare della Corte D’Assise. 150
Per quanto attiene la procedura, il protagonista della mediazione è il procuratore titolare dell’azione penale, che agisce ex officio o su espressa richiesta della vittima del reato.
Viene espressamente richiesto il solo consenso della vittima; infatti, il riferimento all’accordo delle parti che era presente nel testo del 1993 è stato eliminato nel 2010. Questa scelta riflette un’impronta politico criminale tesa ad imprimere un’assimetria tra i due protagonisti dell’illecito; ne deriva una sostanziale polarizzazione dell’istituto della mediazione in favore della vittima. Sebbene il consenso dell’autore possa essere recuperato da altre fonti, la scelta di aver esplicitamente inserito soltanto il consenso della vittima, suscita perplessità alla luce del Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters
delle Nazioni Unite, i quali radicano la giustizia riparativa nel
libero consenso di entrambe le parti.
Nella mediazione penale francese, non solo il procuratore è il principale promotore, ma egli conserva anche l’ultima parola sull’esito della mediazione e sull’incidenza di quest’ultima sull’archiviazione. Il fatto che il procuratore conservi l’ultima parola emerge dalla previsione che anche una mediazione effettuata con successo può comunque non estinguere l’azione penale; infatti l’azione penale resta sospesa in attesa del percorso
150 I. Gasparini, op.cit.
mediativo. Quindi anche in caso di accordo fra le parti il procuratore potrà decidere di esercitare discrezionalmente l’azione penale, in opposizione allaratio
della giustizia riparativa di cui ai Basic Principles delineati dalle
Nazioni Unite.
Un secondo punto critico della mediazione penale francese, riguarda l’accezione esclusivamente civilisticanegoziale della funzione riparativa degli accordi emersi dalla mediazione. Dall’art 4115 c.p.p. emerge l’insistenza sulla formula “compensazione del danno” in favore della vittima; ciò sembrerebbe suggerire l’importanza del risarcimento del danno in favore della vittima, più che la riparazione della dimensione umana.
Con la legge n.896 del 15 Agosto 2014 viene inserito tra le disposizioni del codice di procedura penale un nuovo titolo sulla giustizia riparativa che prevede sia la possibilità di ricorrere a queste tecniche in ogni stato e grado (anche in fase esecutiva), sia la potenziale apertura ad ogni categoria di reato. Si prevede anche la possibilità che i percorsi riparativi non si limitino alla sola mediazione, ma tengano presente anche forme riparative d’ispirazione oltreoceanica (incontri di gruppo tra detenuti e vittime o percorsi di accompagnamento da parte della comunità dell’ex detenuto al momento dell’uscita dal carcere).
Da questa legge sembra emergere anche un ritrovato senso di valorizzazione per l’autore del reato e una parificazione tra i due protagonisti dell’illecito; infatti, si richiede espressamente la presenza del consenso dell’autore del reato, oltre che della vittima, per iniziare qualsiasi misura riparativa . 151 151 I.Gasparini, op.cit. , pg. 19911992.
CAPITOLO IV