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ANALISI DELLE ESPERIENZE PIU’ SIGNIFICATIVE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE 

6.  La giustizia riparativa in Australia e Nuova Zelanda

6.2  Modelli utilizzati

6.2.2  Le conferencing australiane

utilizzato in concomitanza con la gestione del caso attraverso la giustizia        ordinaria. In questo caso l’esito del​family group conferenicng

​            concorrerà 

alla formazione del fascicolo riguardante le informazione sul reo che sarà        utilizzato per la commisurazione della pena. In caso di esito positivo,        l’accordo di riparazione potrebbe funzionare da circostanza attenuante . 97 La normativa neozelandese ha costruito un ponte tra famiglie e Stato,        nell’intento di risolvere tutte le questioni che riguardano i minori. 

  

6.2.2 Le conferencing australiane    

Il sistema delle     ​conferencing opera in tutti gli Stati e Territori australiani        (ogni Stato ha un proprio specifico programma di ​conferencing)

​          e

rappresenta un'opportunità per il soggetto autore del reato di assumersi la        responsabilità delle proprie azioni e per vedere in prima persona come il        proprio comportamento ha colpito gli altri.  

Nel determinare se la questione è adatta per una       ​conferencing si valutano:      la gravità del reato, il livello di violenza in questione, il danno causato alla        vittima, la natura e la portata dell’offesa, il numero avvertimenti che sono        stati dati in precedenza al soggetto. 

I diversi programmi presenti sul territorio australiano si differenziano        anche per quanto riguarda i tipi di reati che sono esclusi per legge        dall’essere oggetto di ​conferencing.  

Alcuni Stati come la Tasmania, il New South Wales, Western Australia,        presentano un elenco specifico sui reati esclusi, tra i quali figurano:        omicidio, traffico di droga, abusi sessuali; ci sono invece programmi come        il​Family Conferencing

​      del South Australia o       ​Yustice Group Conferencing     

dello Stato di Victoria che non prevedono una legislazione specifica di        reati vietati. 

97 G. Mannozzi, ​op.cit

La valutazione di idoneità si deve basare anche sull’avvenuta accettazione        del reo della propria responsabilità, sull’analisi del suo livello di rimorso e        sui sentimenti provati verso la vittima. 

Una volta svolte queste considerazioni, se risulta che l’autore del reato sia        adeguato e idoneo, e accetta di partecipare, si organizza una       ​conferencing  con le parti interessate.  

Esse si svolgono nelle diverse fasi del processo (dalla fase del        pre­sentence a quella esecutiva) e sono gestite dalla polizia e dai tribunali        separatamente o in alcuni casi in maniera congiunta .  98

Di solito si ha l’incontro di vittima e autore del reato insieme ad un        facilitatore, la polizia e altre persone di supporto; tuttavia in quasi tutte le        giurisdizioni la presenza della vittima è considerata opzionale. 

Dall’incontro emerge il piano riparativo che deve essere portato a termine        dal soggetto autore del reato ed esso può includere: le scuse formali alla        vittima, dei servizi alla comunità, lavori per la vittima o la sua famiglia,        programmi di educazione, beneficenza.  

Gli autori di reato che non rispettano gli esiti della ​conference

​        possono 

essere ritrasferiti al sistema penale convenzionale, sebbene in alcune        giurisdizioni c’è la possibilità di valutare in modo discrezionale il        comportamento avuto dal reo .  99

In quasi tutti gli Stati la partecipazione della vittima è assolutamente        opzionale, le ​conferencing

​      possono andare avanti anche in loro assenza;       

un’eccezione è costitutita dall’Australian Capital Territory.  

In quest’ultimo Stato nel 1994 venne avviato un programma sperimentale        gestito dalla polizia che nel 2001, a seguito di approfondite consultazioni,        venne esteso all’ordinamento penale e in seguito venne trasposto nel       

Crimes (Restorative Justice) Act 2004 .  100 98 J.J. Larsen, ​op cit ​ , pg. 7­8.  99 J.J. Larsen, ​op cit, ​  pg. 6.  100 B. Spricigo, ​op. cit ​ ., pg.1931. 

Si tratta del ​Re­integrative Shaming experiment,

​            costituente un esempio di       

diversionary conferencing,

   basato sulla teoria della vergogna reintegrativa.       

Secondo questa teoria la forma più efficace di controllo è quella derivante        dal ​moralising shame

​      che, salvaguardando le relazioni sociali, non umilia       

la persona accusata di reato.  

I sentimenti di vergogna elaborati attraverso gli incontri dialogici con la        vittima, possiedono un’efficacia intimidativa maggiore di quella derivante        dall’inflizione di una misura penale .  101

Il programma si fonda sulla partecipazione libera e volontaria di tutte le        parti e si differenzia dagli altri programmi di ​conferencing

​        presenti in   

Australia per il fatto di essere vittimocentrico; per questo motivo c’è        bisogno della partecipazione della vittima (anche attraverso un suo        rappresentante). Questo programma può essere avviato anche più volte da        uno stesso soggetto in quanto non vi è un limite restrittivo da questo punto        di vista e può essere avviato sia da autori di reato minorenni che        maggiorenni.  

I reati più gravi non sono preclusi da questo programma, tuttavia per        avviarlo è necessario che sia già iniziato procedimento penale e ci sia stata        l’ammissione della responsabilità da parte della persona a cui il fatto è        attribuito. Tale ammissione non preclude a quest’ultima di dichiararsi        innocente in sede processuale.  

 

 6.2.2 La mediazione reo­vittima in Australia   

I programmi di mediazione reo vittima si differenziano dalle       ​conferencing  per il numero limitato di partecipanti che si riduce alla vittima al reo e al        mediatore. La partecipazione della vittima è necessaria per iniziare la        mediazione e anche questo aspetto le differenzia dalle​conferencing.

​        Esse, 

101 G. Mannozzi, ​op.cit

inoltre, sono spesso l’unica soluzione possibile per i soggetti sottoposti a        detenzione penitenziaria. 

La mediazione reo vittima si può svolgere solo se entrambe le parti        decidono di parteciparvi. Per quanto riguarda l’iniziativa, nella maggior        parte dei casi può essere presa sia della vittima o del reo, tuttavia in alcuni        Stati si prevede un intervento attivo anche della polizia, del magistrato,        degli avvocati o del consulente di supporto della vittima. 

I tipi di reati per i quali la mediazione è disponibile cambiano da Stato a        Stato. In Queensland ad esempio, nessun tipo di reato viene escluso dalla        possibilità di avviare una mediazione, così come in Tasmania, Northern        Territory e New South Wales. Diversamente in Western Australia è        previsto un elenco di offese che sono escluse tra cui figurano omicidio,        abusi sessuali, violenze domestiche.  

Questo procedimento, che è disponibile sia per autori di reato minorenni        che maggiorenni, è un’opportunità per la vittima e il reo di discutere        sull’offesa ricevuta o compiuta e su come il dolore arrecato possa essere        riparato .  102

Nella maggior parte dei casi la mediazione reo­vittima viene avviata nella        fase esecutiva della pena; tuttavia in Tasmania con il programma       

Court­order Meditation e in Wester Australia con il programma       

Reparative Meditation,

         si da la possibilità di avviarla anche nella fase di       

pre­sentence

103

Per quanto riguarda i programmi avviabili nella fase esecutiva, in New        South Waless si ha il ​Restorative Justice Unit

​           . Esso è un programma         

penitenziario, della durata di alcuni mesi (di solito dodici) e classificabile        come un’ipotesi di mediazione. I principi chiave su cui si basa sono la        volontarietà della partecipazione, la piena partecipazione di vittima e        autore del reato, la partecipazione informata e consapevole, il       

102 J.J. Larsen, ​op.cit.

​ , pg. 18. 

riconoscimento delle proprie responsabilità da parte dell’autore del reato e        la sicurezza fisica ed emotiva per le parti.  

In Western Australia, sono presenti tre tipi di programmi, il       ​Reparative  Court­based Meditation

  , avviabile in fase di pre­sentence e il       ​Protective 

Conditions Process e il Victim­offender Dialougue process

            , avviabili nella     

fase esecutiva e gestiti dall’amministrazione penitenziaria.  Il​Protective Conditions Process

​        può essere avviato solo su iniziativa della       

vittima e consiste nella comunicazione all’autore del reato delle modalità        di esecuzione della pena che inibiscono ogni forma di contatto con la        vittima. Tuttavia, al posto dell’esclusione totale, si può anche raggiungere        un accordo sul livello e sulla natura di eventuali contatti, questo accordo        viene raggiunto anche grazie ad un mediatore. 

Il​Victim­offender Dialougue process,

​        invece, ha il solo scopo di assistere       

la vittima nell’elaborazione del crimine sofferto; infatti non si prevedono        né risarcimenti né scuse ufficiali.  

Questo tipo di mediazione si caratterizza per l’alto livello di        confidenzialità degli incontri, il cui esito non può essere comunicato alle        autorità competenti. 

Nel Northern Territory sono disponibili dei programmi di reintegrazione        per le persone condannate e ristrette nella libertà che si preparano a        rientrare nella comunità di appartenenza. Anche in questo caso la        partecipazione è volontaria e da essa gli autori di reato non possono        ottenere alcuna riduzione della pena .  104             104 B. Spricigo, ​op.cit ​ ., pg. 1937­1938. 

 

CAPITOLO III   

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL PANORAMA EUROPEO,