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ANALISI COMPARATA TRA IL DIRITTO ITALIANO E IL DIRITTO FRANCESE

Dopo aver svolto una disamina differenziata dei due ordinamenti giuridici, quello italiano594 e quello francese595, in materia di diritto d’autore, e dopo aver accennato ai tentativi compiuti596 sul piano internazionale per superare le differenze legislative dei vari Stati in questa materia,597 appare necessario affrontare, in conclusione, una breve comparazione esplicita tra le discipline esaminate.

I due sistemi appaiono, di primo acchito, pressochè identici.

Com’è noto la radice ideologico culturale598 è del tutto simile, così come la struttura sistematica.

Anche i vari istituti sono coincidenti come i diritti morali e patrimoniali attinenti all’autore.599

Nonostante questa similitudine innegabile dei due diritti,600 da un’analisi approfondita traspaiono delle differenze che è sicuramente importante sottolineare e commentare.

Innanzitutto, per ciò che concerne la dimensione (definita dalla legge) dell’area delle opere protette, una prima differenza si può notare in materia di “titolo” dei prodotti artistici.

Infatti, mentre per l’ordinamento giuridico italiano il titolo di un’opera d’ingegno non costituisce altro che un semplice segno distintivo della stessa opera e, solo in

594 Vedi PARTE I.

595 Vedi PARTE II.

596 Di cui sono stati partecipi sia l’Italia, sia la Francia.

597 Vedi PARTE III.

598 Tra l’altro, come abbiamo visto, il diritto d’autore italiano nasce, sulla base delle legislazioni

“rivoluzionarie” francesi.

599 Anche se, come abbiamo visto, sono disposte con classificazioni differenti.

600 Che si estende anche alla concezione dualistica sulla natura del diritto d’autore, che ha informato le due legislazioni.

quanto tale, avendo assolto la sua funzione individuatrice, merita una tutela,601 la normativa francese mostra una diversa sensibilità sull’argomento.

In effetti l’art.l.112-4 del code de le propriété intellectuelle prevede una protezione specifica per il titolo, purché esso presenti un carattere di originalità.

É pacifico come questa norma francese abbia maggiore importanza sul piano teorico rispetto a quello pratico,602 però è interessante notare come il legislatore francese abbia ritenuto anche il titolo di un’opera, meritevole di essere annoverato tra i prodotti artistici degni di tutela (a prescindere dall’opera stessa).

Per quanto concerne invece la restante disciplina che fissa l’area di protezione del diritto d’autore sia la legislazione italiana, sia quella francese (soprattutto nella interpretazione della giurisprudenza) adottano il sistema della definizione generale,603 alla quale si aggiunge un’elencazione non tassativa, a titolo esemplificativo.604

Sono, poi, considerate nella disciplina di entrambi i paesi anche le opere derivate (in senso lato)605 e, inoltre, sia in Italia che in Francia non vengono richieste formalità per la nascita delle prerogative dell’autore sulla propria opera, al di fuori della sua estrinsecazione.606

601 In tal senso Cass. 26 giugno 1963, n.1734, in Dir.Aut. 1964; e anche Cass. 18 dicembre 1978, n.6047, in Dir.Aut. 1979.

602 Ciò è testimoniato anche dalla rarità dei precedenti giurisprudenziali, in tale ambito.

603 Che in entrambi i casi si collega al concetto di “originalità”.

604 Per il diritto italiano art.2 (l.dir.aut.); per il diritto francese art.l.112-2 (cod.prop.int.).

605 Tali opere hanno, però una classificazione diversa nei due paesi, per cui quando in Francia si parla di “oeuvres de collaboration” ci si deve riferire, nel diritto italiano, sia alle opere composte, sia alle opere in comunione; mentre, se alle opere collettive corrispondono “les oeuvres collectives”, particolare in Francia (e inesistente, in questa forma, in Italia) è la categoria delle “oeuvres composites”, per cui si incorpora in un lavoro nuovo un’opera preesistente, senza che venga richiesta alcuna collaborazione all’autore di quest’ultima.

606 Disposizione questa che è tra l’altro imposta a tutti i paesi aderenti alla Convenzione di Berna.

Rilevante è, invece, una differenza che riguarda i soggetti del diritto d’autore.

Infatti, mentre l’ordinamento giuridico italiano esclude implicitamente ma nettamente607 la possibilità che possa essere concessa la qualifica di autore a un soggetto diverso da una persona fisica, l’art.l.113-5 del code de la propriété intellectuelle ammette che per le opere collettive sia possibile che sia investita dei diritti dell’autore anche una persona giuridica.608

Questa è sicuramente un’importante eccezione, anche se, poi, la sua portata viene ridotta da un’interpretazione prudente della giurisprudenza francese, che opera restrittivamente nell’applicazione di tale norma.609

Forti analogie si possono notare anche nell’ambito del contenuto delle prerogative del diritto d’autore.

Entrambe le legislazioni rispettano la dicotomia diritti morali, diritti patrimoniali;

inoltre vi è assoluta coincidenza anche per ciò che riguarda le diverse tipologie di facoltà.

Mentre, però, la legge italiana in materia di diritto morale all’integrità di un’opera di arte figurativa, che sia stata ceduta, ritiene possibile un intervento dell’autore solo nel caso in cui si accorga che il proprietario della stessa opera abbia prodotto delle modificazioni su di essa tali da determinare nocumento alla reputazione dell’autore, la normativa francese (nella sua interpretazione dottrinale e

607 Come fà anche la Convenzione di Berna.

608 Poco credito ha (come abbiamo visto nel cap.II par.II) la tesi secondo cui il fatto che anche una persona giuridica possa essere titolare di diritti d’autore sarebbe testimoniato, in Francia, anche dalla possibilità, ammessa dal diritto transalpino, di costituire società unipersonali.

609 Esigendo per ogni fattispecie che si dimostri che l’opera sia realmente un’opera collettiva e non in realtà un’opera in collaborazione. C’è anche da rilevare che l’opinione in dottrina è che il legislatore non avesse proprio l’intenzione di derogare il principio generale e abbia, quindi, detto più di quanto avesse voluto.

giurisprudenziale610) sposa una linea molto più favorevole all’artista. Infatti, se per le opere destinate a rimanere in ambito privato è ammesso un intervento dell’autore anche solo sussistendo un interesse legittimo,611 quando una scultura (ad esempio), dopo essere stata ceduta dall’autore, è collocata in un luogo pubblico, viene riconosciuto allo stesso autore un potere di vigilanza affinchè siano effettuati sulle opere suddette solo atti modificativi (o distruttivi) strettamente necessari per ragioni oggettive.612

Per quanto concerne, invece, il diritto di pentimento, ancora una volta occorre rilevare la maggiore sensibilità francese alla posizione dell’autore.

Infatti se per l’ordinamento giuridico italiano, affinchè possa essere ritirata un’opera dal commercio, è necessario che sussistano “gravi ragioni morali”,613 nel diritto francese questa causa giustificativa non è richiesta, potendo l’autore decidere discrezionalmente di interrompere la diffusione della propria opera.614 Questo, evidentemente, comporta una più frequente possibilità di utilizzo di tale facoltà da parte degli autori francesi rispetto agli autori italiani e, ciò, se da un lato risulta positivo, dall’altro lato consente anche un abuso del diritto che i cessionari dell’esclusiva patrimoniale sono costretti a subire, anche se occorre dire che questi ultimi godono, nel diritto francese, di un diritto di prelazione su un’eventuale nuova diffusione dell’opera.

Anche i diritti patrimoniali non presentano differenze rilevanti nelle due realtà

610 In realtà la giurisprudenza ha manifestato una tendenza alla contraddittorietà in questa materia.

611 Che deve essere comunque dimostrato.

612 In dottrina si fa riferimento, addirittura, all’esigenza della forza maggiore.

613 Art.142 (l.dir.aut.).

614 Ovviamente previo indennizzo del cessionario dei diritti patrimoniali, come è disposto anche dalla normativa italiana.

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