10 SICUREZZA
10.4 ANALISI DEI RISCHI
10.4.1 ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI
In questo paragrafo è stata effettuata una valutazione dei rischi specifici. Il metodo di valutazione adoperato dall’AgriTech S.R.L. rispetta la normativa italiana D.Lgs.81/08. In particolare, la nostra azienda ha valutato i seguenti rischi specifici:
• Movimentazione manuale dei carichi
• Rischio videoterminale
• Vibrazioni meccaniche
• Rumore
• Agenti chimici
• Radiazioni ottiche artificiali
• Campi elettromagnetici
• Atmosfere esplosive: incendio.
Movimentazione manuale dei carichi
Gli addetti al montaggio eseguono continuamente la movimentazione manuale di componenti di macchina di piccola entità.
Per “movimentazione manuale dei carichi” si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche, comportano pericolo di infortunio per il lavoratore a seguito di ribaltamento o rilascio del carico, scivolamenti e rischi di lesioni dorso-lombari.
Qualora non sia possibile evitare tale movimentazione, l’azienda adotta tutte le misure organizzative necessarie e mette a disposizione degli addetti mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Per la movimentazione dei pesi più rilevanti l’azienda ricorre all’utilizzo di carrelli o, per quelli di entità maggiore, di impianti di sollevamento, quali carroponti. Nell’ambito delle attività d’ufficio i carichi che vengono sollevati manualmente sono di piccola entità e non superano mai qualche chilogrammo.
Videoterminali
I videoterminali sono presenti all’interno degli uffici, nel reparto di assemblaggio e di collaudo.
Ai fini del D.Lgs. 81/08 si intende per videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.
I principali effetti negativi sulla salute possono essere ricondotti a:
• rischi per l’apparato visivo:
• condizioni sfavorevoli d’illuminazione;
• impegno protratto in visione ravvicinata;
• difetti visivi non/mal corretti;
• condizioni ambientali sfavorevoli;
• disturbi muscolo scheletrici:
• posizioni di lavoro inadeguate;
• posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati;
• movimenti rapidi e ripetitivi delle mani.
Essi possono essere prevenuti con l’applicazione dei principi ergonomici e con portamenti adeguati. In azienda vengono date, pertanto, precisazioni tecniche sulle attrezzature e sull’ambiente di lavoro riportate, rispettivamente, in figura 9.7.
Vibrazioni meccaniche
Attualmente in azienda sono presenti attrezzature che possono esporre gli addetti ai seguenti rischi derivanti da vibrazioni meccaniche:
• VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO:
vibrazioni meccaniche che comportano un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, causati ad esempio dall’utilizzo di sega elettrica o flessibile.
• VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO: vibrazioni che comportano in particolare lombalgie e traumi del rachide, causati ad esempio dall’utilizzo del muletto.
Nell’ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo III, il Datore di Lavoro valuta e quando necessario misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. Nel caso in cui venga superato il valore d’azione pari 0,5 m/s2 (livello d’azione giornaliero di esposizione normalizzato ad un periodo di 8
Figura 9.7:Corretta disposizione del videoterminali
ore) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero e a 2,5 m/s2 per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, per tali addetti dovranno essere prese una serie di misure affinché venga ridotta l’esposizione a vibrazioni meccaniche.
Rumore
Il Datore di Lavoro, così come previsto dalla normativa di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08- titolo VIII, capo II si impegna:
• ad effettuare una valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori al rumore ai sensi dell’art. 190;
• ad adottare misure di prevenzione e protezione per eliminare il rischio alla fonte o ridurlo al minimo, ai sensi dell’art 192;
• nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, fornire i dispositivi di protezione individuali per l’udito (tappi, cuffie, ecc.), ai sensi dell’art. 193
• a garantire che i lavoratori esposti siano informati e formati sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, ai sensi dell’art. 195;
• a garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti, ai sensi dell’art.
196.
Il lavoratore avrà invece fra i vari obblighi previsti dall’art 20, quello di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dal datore di lavoro.
Agenti chimici
La valutazione del rischio legato all’esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche nel luogo di lavoro è definita dalla normativa italiana ed è contenuta nel Titolo IX del D.Lgs n. 81/08.
La presenza di un agente chimico nel luogo di lavoro di per sé non configura una condizione di rischio ma occorrerà comprendere la pericolosità̀ del prodotto legata alla sua natura chimica. Pertanto l’insorgenza del rischio da agenti chimici si verifica quando sono presenti due fattori:
• pericolo derivante dall’agente chimico;
• esposizione del lavoratore all’azione dell’agente chimico.
Il processo di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici si articola in tre fasi:
• valutazione del pericolo: occorre eseguire un’attenta analisi della scheda di sicurezza del prodotto in cui sono elencate e descritte tutte le proprietà intrinseche di pericolo della sostanza. Le schede di sicurezza devono essere chiare, specifiche, scritte in modo comprensibile e aggiornate;
• valutazione dell’esposizione: ovvero valutare le modalità attraverso le quali i lavoratori esposti possono entrare in contatto con una sostanza pericolosa, la frequenza di utilizzo della sostanza nociva, la quantità massima circa la presenza della sostanza nell’ambiente di lavoro e l’assorbimento nell’organismo;
• caratterizzazione del rischio: si tratta di adottare le misure preventive, protettive e di sorveglianza sanitaria al fine eliminare o ridurre la possibilità di esposizione alla sostanza.
Nella scelta delle misure di protezione, l’azienda riserva particolare attenzione all’etichettatura posta sui recipienti che contengono le sostanze pericolose, e alle indicazioni per i pericoli e per i consigli di sicurezza. Inoltre, l’AgriTech S.R.L.:
• fornisce attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
• riduce al minimo il numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti al rischio;
• riduce al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione;
• adotta misure igieniche adeguate;
• riduce al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione.
Radiazioni ottiche artificiali
Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs.81/08. In particolare l’impresa:
• assicura la sorveglianza fisica e medica avvalendosi di Esperti Qualificati e Medici autorizzati e fornisce i mezzi necessari per la loro attuazione;
• fornisce all’Esperto Qualificato tutti i dati e gli elementi relativi alle pratiche con radiazioni;
• provvede che gli ambienti di lavoro siano individuati, delimitati e segnalati e che l’accesso sia regolamentato;
• predisporre di norme interne sulla protezione e sicurezza e provvede che tali norme siano consultabili nei luoghi di lavoro;
• fornisce ai lavoratori i mezzi di protezione;
• informa i lavoratori sui rischi connessi con le attività lavorative, sulle norme di sicurezza e sulle conseguenze del mancato rispetto di esse;
• provvede affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, le modalità operative e usino i mezzi di protezione.
Campi elettromagnetici
Il criterio utilizzato dall’azienda per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori esposti ai campi elettromagnetici di frequenza da 0 Hz a 300 GHz è definito secondo i criteri stabiliti nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs.81/2008. In particolare la valutazione del rischio derivante dall’esposizione a campi elettromagnetici si può organizzare secondo i seguenti punti fondamentali:
• individuazione di radiazioni giustificabili sulla base della loro classificazione, secondo le norme tecniche di riferimento o specifici standard tecnici;
• identificazione dei compiti lavorativi che espongono gli addetti al rischio da campi elettromagnetici, identificazione delle mansioni che prevedono i compiti lavorativi di cui sopra e individuazione nominale degli addetti che, conseguentemente, risultano esposti al rischio;
• identificazioni delle aree potenzialmente soggette a divieto di accesso;
• calcolo o misurazione diretta delle grandezze fisiche che risulta necessario valutare (campo elettrico e/o magnetico, correnti di contatto, correnti attraverso gli arti), in corrispondenza degli organi bersaglio (capo, tronco ed eventualmente, estremità), sotto le condizioni definite da ognuno dei compiti lavorativi e, nel caso, di ognuna delle situazioni espositive identificate precedentemente;
• valutazione dell’esposizione e confronto normativo;
• il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo di esposizione;
• l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
• tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
Atmosfere esplosive: incendi.
Per la valutazione dei rischi legati alla presenza di fulmini si fa rifermento alla normativa CEI EN 62305-2:2013 (CEI 81-10/2).
Per la tutela dei lavoratori dal rischio di fulminazione e la protezione degli edifici e degli impianti dagli effetti dei fulmini si ricorre all'art. 84 del del D.Lgs. 81/08.
Incendio
Per la tutela dei lavoratori dai rischi di incendi e la prevenzione di incendi nei luoghi di lavoro si ricorre all'art. 46 del del D.Lgs. 81/08, da attuarsi secondo le norme previste dal D.M. 10 marzo 1998.
La valutazione del rischio d'incendio è stata effettuata nel seguente modo:
• il tipo di attività;
• il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
• la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
• le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
• le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
• il numero di persone presenti sul luogo di lavoro, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
L’approccio adottato per la valutazione del rischio di incendio (D.M. 10 marzo 1998) si articola nelle seguenti fasi:
• individuazione dei pericoli di incendio;
• individuazione degli esposti;
• eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
• valutazione del rischio di incendio;
• individuazione delle misure preventive e protettive