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Analisi della fattispecie di reato

CAPITOLO 3 L’attestazione del piano

3.4 Responsabilità del Professionista

3.4.1 Analisi della fattispecie di reato

Ai sensi dell’art. 236-bis assume rilievo l’opera infedele del revisore legale. Si tratta di un reato proprio perché solo il professionista può produrlo in seno alle attestazioni che deve redigere inoltre, si configura come un reato di pericolo perché è coniato al fine di garantire la completezza delle informazioni prodotte nelle menzionate attestazioni su cui fanno affidamento il committente e i creditori.

La norma configura una fattispecie di mera condotta, vale a dire che per la sua integrazione non è necessario alcun danno né è previsto che il destinatario si determini nel senso indicato dall’esperto: il professionista attestatore può essere chiamato a rispondere dei danni causati dalla viziata attestazione se nell’ambito di un controllo ex

167 Relazione Illustrativa del d.l. 83/2012

168 G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi

dell’art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 132

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F. CONSULICH, Il reato di falso in attestazione e relazioni (art. 236-bis legge fallim.) in La riforma del fallimento, Italia Oggi, n°20 del 15 settembre 2012, p. 132

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post sul piano emergono carenze significative riconoscibili e vizi metodologici nella procedura di revisione dei dati aziendali oppure errori nella valutazione dei dati sull’azienda da risanare tali da inficiare la bontà complessiva e la correttezza del piano. Quindi, l’oggetto materia della fattispecie di reato sono le informazioni che vengono utilizzate dai creditori per giudicare l’idoneità del piano presentato dal debitore per il risanamento della propria situazione di crisi e provvedere ad adempiere alle proprie obbligazioni pertanto si tratta di informazioni riguardanti le componenti della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del debitore.

La condotta è descritta in maniera simile al dettato degli art. 2621 e 2622 C.C. in quanto assumono rilevanza l’esposizione di informazioni false ovvero l’omissione di dati fuorvianti. «Questa precisazione, se consente di definire l’ambito oggettivo della fattispecie qui presa in considerazione, mette in evidenza l’aspetto maggiormente allarmante della normativa, vale a dire l’assenza di parametri tramite cui valutare, qualora venisse contestato, l’esclusione della punibilità allorché la violazione non produca alterazioni di una certa evidenza»170. La valutazione della fattispecie andrà effettuata sulla base del criterio di ragionevolezza e in considerazione sia dello scostamento dalla realtà dell’informazione falsa, sia dell’importanza dell’omessa informazione vera.

Antecedentemente all’introduzione dell’art. 236-bis, l’esperto attestatore veniva valutato solamente in relazione al rapporto obbligatorio che si instaurava nei confronti dell’impresa e dei terzi riconducibile a responsabilità contrattuale ex art. 1173 C.C. Ora, invece, a seguito della riforma «egli è responsabile per l’omessa acquisizione di informazioni rilevanti e necessarie allo svolgimento del compito, ovvero per il silenzio su notizie acquisite o, comunque, a lui note. Dati che, nella loro oggettività sono necessari al terzo per raggiungere una corretta percezione dell’idoneità del piano proposto»171. Infatti i principali soggetti danneggiati sono i creditori che possono essersi astenuti dall’intraprendere azioni esecutive o dal proseguirle e, nel caso si tratti di banche, potrebbero aver concesso nuove aperture di credito o finanziamento

170

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Circolare n. 30/IR dell’11 febbraio 2013, p. 15

171

G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 800

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contando sulla garanzia di salvaguardia del loro credito. Analizzando il dato testuale si nota che la formula «espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti» viene utilizzata per punire il falso ideologico in atti privati e prevede in questo caso due circostanze aggravanti: la prima per il caso in cui il reato sia commesso dal professionista per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la seconda per il caso in cui i creditori vengano danneggiati da tale azione. Queste caratteristiche lo qualificano come reato contro la fede pubblica172.

Il bene giuridico tutelato è l’affidamento riposto dai soggetti coinvolti nell’azione di risanamento nel contenuto delle attestazioni e relazioni redatte dai professionisti indipendenti.

L’art. 236-bis L.F. prevede una condotta illecita sia nella forma commissiva, se caratterizzata dalla falsità, che in quella omissiva, se contraddistinta dalla rilevanza. «Per la condotta commissiva del reato non sorgono soverchie difficoltà, essendo sufficiente per accertare la penale responsabilità, per il riguardo oggettivo, la discrasia corrente tra il dato reale e quello illustrato»173 mentre «per la condotta omissiva la norma pretende che l’informazione mancante sia “rilevante” (qualificazione che non si appunta soltanto sul dato quantitativo , ma anche sull’importanza della notizia in funzione della domanda proposta con il ricorso dal debitore)»174. La rilevanza sussiste quando le omissioni risultino idonee a falsare, nel suo complesso e in modo sostanziale, l’attestazione prodotta dal professionista in modo tale da rendere concreto il pericolo di offesa del bene tutelato. Pistarelli175, augurandosi un estensione del requisito della rilevanza anche per le condotte commissive, esprime perplessità riguardo l’utilizzo di tale termine perché così facendo divengono punibili le condotte commissive anche non rilevanti mentre sono sanzionabili solamente le condotte omissive rilevanti. Villanacci e Coen, per superare questa non giustificabile diversità di

172 F. TETTO, La (ritrovata) indipendenza del professionista attestatore nelle soluzioni concordate della

crisi d’impresa in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 680; G. LO CASCIO, Il professionista attestatore in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 1335

173 G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il

Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 800

174

G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 801

175

L. PISTARELLI, Novità legislative. D.L. 22 giugno 2012 n°83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», Rel. n. III/07/2012, p.6

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trattamento, propongono di interpretare come rilevante ogni omissione che risulti atta ad alterare significativamente la relazione del professionista. «In questo senso potrebbe ritenersi punibile il professionista che, sottacendo dei dati o delle informazioni, determinasse il rischio concreto di arrecare offesa al bene giuridico tutelato (ovvero l’affidamento dei terzi)»176.

Ci si chiede se l’attestatore, per non incorrere in responsabilità di tipo penale, debba riportare ed evidenziare condotte illecite poste in essere da parte degli esponenti societari o dal medesimo imprenditore che lo ha nominato. La risposta a tale quesito discende dalla considerazione che egli non assume la qualifica di pubblico ufficiale pertanto non può incorrere nel reato di omessa denuncia dell’illecito penale ai sensi dell’art. 361 del Codice Penale ma risponde penalmente per avere negligentemente taciuto fatti ai sensi dell’art. 236-bis. Per questo motivo nel momento in cui egli accetta l’incarico di controllo propostogli dall’imprenditore ricorrente deve rispettare il dovere di lealtà informativa