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CAPITOLO 2 Il piano di risanamento attestato

2.4 La redazione dei piani di risanamento

2.4.7 Grado di dettaglio

Un piano non può prescindere dal rispetto di requisiti minimi inderogabili. Un documento programmatico, generico e privo di dettaglio finirà per essere incontrollabile. Se il documento si limitasse ad una semplice indicazione di risultati alfanumerici, l’imprenditore godrebbe della più ampia autonomia nella determinazione delle modalità dell’attività di risanamento attraverso le quali si ricavano gli obiettivi, intermedi e finali, che dovrebbero essere perseguiti nella fase di esecuzione del piano. Ecco quindi che l’attività di ristrutturazione dell’impresa può essere considerata legittima solo laddove la stessa sia dotata di una logica pianificatoria; logica tale per cui il documento de quo impone una previsione sufficientemente analitica degli sviluppi del piano. In particolar modo, si ritiene che il grado di dettaglio di quest’ultimo debba essere maggiore nelle fasi iniziali allorquando, disponendo di una più elevata quantità di elementi, le incognite sono minori, per poi diminuire, pur dovendo comunque essere sufficientemente definito nelle sue linee guida, nella fase di esecuzione, tant’è che, in relazione dell’insorgenza di fattori prevedibili a priori, si avverte l’esigenza di modificare il piano anche in itinere.

2.4.7.1 Indice di riconoscibilità degli atti

Il dettato normativo non richiede che, ai fini dell’esenzione da revocatoria fallimentare, il piano debba individuare espressamente ogni singolo atto. Tuttavia, se si tiene in considerazione la finalità che il piano di risanamento si prefigge, si rende necessaria l’esplicitazione di una relazione funzionale tra il piano di risanamento e l’atto da esentare. In conseguenza di ciò, è buona norma descrivere nel modo più esauriente e dettagliato possibile le operazioni cui si intende assicurare la protezione prevista dalla legge. È di fondamentale importanza che per un atto sia riconoscibile il rapporto di coerenza con il contenuto del piano. Esso si configura come una relazione inversa: tanto più il piano è generico, tanto meno sarà possibile collegare azioni e piano.

Ferro ribadisce che il piano non può essere una semplice dichiarazione di intenti, ma deve essere predisposto in maniera tale che al suo interno vi sia esplicita

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individuazione degli atti, dei pagamenti e garanzie da porre in essere124 e sia indicata la tempistica per rendere evidente il rapporto fra atti e risanamento. Tanto più il piano sarà coerente, razionale, preciso e analitico, tanto maggiore sarà il grado di protezione offerto agli atti. Per ovviare al problema che non tutti gli atti successivi all’adozione del piano saranno esenti da revocatoria, la dottrina raccomanda l’inserimento di clausole di chiusura per far sì che venga esclusa la revocabilità di quegli atti e pagamenti che rientrano nell’ordinaria amministrazione ma non possono essere ragionevolmente previsti durante la stesura del piano, pur essendo in relazione con esso ed indispensabili per il suo esito.

2.4.7.2 La forma e la data certa

Non è prevista alcuna forma obbligatoria per il piano di risanamento attestato, quindi non sussiste alcun obbligo alla redazione scritta. Tuttavia per offrire maggiore tutela agli effetti la dottrina ritiene opportuno e prudente che il piano si configuri come un accordo scritto con data certa. Questa è la miglior soluzione dal punto di vista pratico perché sarebbe altrimenti difficoltoso perseguire un programma di risanamento complesso e che coinvolge diversi soggetti, sia all’interno che all’esterno dell’impresa, correndo il rischio di perdere la sua certezza.

Visto gli effetti di questo strumento, la forma pattizzia si dimostra essere quella maggiormente intellegibile, più condivisibile e propedeutica a ridurre i rischi dei creditori aderenti.

Per quanto riguarda la data certa non vi è obbligo, ma la prassi riconosce la necessità di procedere alla forma scritta con data certa al fine della certezza e tutela delle posizioni definite: nell’ipotesi in cui il piano di risanamento non dovesse sortire un esito positivo e la società venisse dichiarata fallita la forma scritta con data certa permette al giudice delegato di visionare il piano datandolo nel tempo e di verificare se un atto costituisca esecuzione dello stesso e possa essere esentato da revocatoria.

Per quanto riguarda la salvaguardia degli effetti, De Marchi ed altri autori ritenevano che la migliore soluzione fosse quella del deposito del piano e dell’attestazione presso

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M. FERRO, Il piano attestato di risanamento in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, p. 1359

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il registro delle imprese. Questo indirizzo della prassi è stato accolto dal legislatore che ha modificato l’art. 67 co.3 lett. d) L.F. attraverso l’art. 33 co.1 lett. a) del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 introducendo la facoltà di pubblicizzare il piano di risanamento attestato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

La normativa nulla dice sul tema della comunicazione ai creditori o ai terzi. La dottrina si divide fra coloro che riconoscono la necessità di un adeguata forma di pubblicità e chi ritiene scelta migliore non pubblicarlo. Chi ritiene necessaria la pubblicità del piano vuole conferire ufficialità e data certa al piano attestato, dare pubblicazione al piano stesso e portarlo a conoscenza di tutti i soggetti interessati. Questa posizione è volta a tutelare gli interessi della società che è ricorsa al piano ex art. 67. Infatti, nel caso di contestazione del piano da parte dei creditori dissenzienti o di terzi, la società dovrebbe cercare di mantenere salvi gli effetti del piano nel tentativo di riequilibrare la sua posizione finanziaria e sicuramente un’adeguata informativa sul piano aiuterebbe a raggiungere questo scopo. In questo contesto sembra evidente il tentativo di far prevalere una logica di tipo commerciale sul rischio di azioni esecutive da parte dei terzi estranei al piano o creditori non coinvolti. Un’adeguata pubblicità del piano fornisce la possibilità ai creditori estranei all’accordo di valutare la bontà e la finalità di risanamento e garantisce quella trasparenza richiesta per dare conto di intenti risanatori e non illeciti propedeutici a reati di bancarotta preferenziale.

Il piano dovrebbe essere soggetto a pubblicità notizia per riuscire a rendere incontestabile l’esecuzione di atti in esso contenuti. È auspicabile che il piano sia trasmesso mediante raccomandata o posta certificata oppure nel corso di riunioni presso professionisti.

Coloro che invece non ritengono che sia importante la non pubblicazione adducono quale motivo di successo del piano la riservatezza che essa garantisce. La conoscenza dello stato di crisi potrebbe inibire chi intrattiene rapporti con l’impresa da averne altri.