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Art 217-bis ed esenzione da reato di bancarotta

CAPITOLO 2 Il piano di risanamento attestato

2.3 L’analisi della disposizione normativa

2.3.3 Art 217-bis ed esenzione da reato di bancarotta

Art. 217-bis.

Esenzioni dai reati di bancarotta

Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies.

La riforma attuata attraverso il Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 Luglio 2010, n. 122 ha introdotto l’art. 217-bis che, attraverso un testo semplice e lineare, esonera dal reato di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta l’imprenditore qualora esso abbia compiuto pagamenti e operazioni in esecuzione di un “piano”, equiparando così l’effetto salvifico per le tre procedure alternative al fallimento: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano di risanamento attestato. Questa norma è stata introdotta perché nel nostro ordinamento vige il principio di coerenza, in base al quale una regola che autorizza determinati atti non può coesistere con una regola che a tali atti colleghi una responsabilità civile o penale. Per questo motivo il legislatore ha creato una serie di “percorsi protetti” all’interno della legge fallimentare qualora l’imprenditore decida di procedere al risanamento dell’impresa in difficoltà attraverso procedure stragiudiziali88.

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Lo scopo perseguito dal riformatore è stato quello di favorire la gestione delle difficoltà economiche garantendo la sicurezza della circolazione della ricchezza e rimuovendo ogni ostacolo ai progetti di risanamento senza un apparente coordinato fra l’art. 67 e art 217-bis. Rileva Sandrelli: «è indubbia a finalità legislativa sia nel favorire, per un verso, il mantenimento in vita di un’impresa (anche per i casi in cui il “salvataggio” dell’impresa si presenti arduo e concreto sia il rischio del fallimento, con le sue implicazioni penali), così conservando l’occupazione lavorativa ed il gettito tributario sia, d’altro canto, nell’agevolare la soluzione della crisi d’impresa (individuale e collettiva) eliminando quegli “inciampi” per l’imprenditore in difficoltà e per i suoi corrispondenti, rappresentati da situazioni in cui possa

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La diposizione normativa incide su due differenti fattispecie incriminatrici. «In primo luogo, la bancarotta preferenziale, prevista dall’art. 216 comma 3, reato plurisoggettivo, ma che, tuttavia, non conosce espressa responsabilità penale per il creditore indebitamente soddisfatto. Inoltre, la bancarotta semplice, per la quale, evidentemente, il legislatore ha superato il non pacifico connotato colposo, attribuitole dalla giurisprudenza, di per sé ostativo all’ipotesi di comportamento concorsuale ex art. 110 c.p.»89.

Dal punto di vista formale la natura di questa previsione è identificabile come una limitazione della portata incriminatrice delle fattispecie di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta perché in ogni caso esse sono fattispecie che rimangono punite dal vigente sistema legislativo90.

Con tecnica tanto pragmatica quanto singolare il legislatore ha prospettato l’esenzione di responsabilità relativamente alle fattispecie punitive descritte dagli articoli 216 co. 3 L.F. e 217 L.F. nel caso in cui l’atto sia compiuto nel novero di una delle procedure alternative al fallimento: concordato preventivo, nella forma tradizionale o in quella c.d. “in continuità”, accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato e piano di risanamento attestato. Inoltre il legislatore autorizza al pagamento di pendenze pregresse, dopo un attenta verifica da parte del Tribunale del rispetto delle finalità di risanamento in ambito del concordato preventivo.

L’entrata in vigore della scriminante ha dato l’impressione che il legislatore della riforma abbia sostituito al criterio tradizionale su cui si fonda la bancarotta preferenziale, cioè la tutela della par condicio creditorum, il criterio della continuità d’impresa, sempre che questo prolungamento della vita dell’impresa miri ad un

ravvisarsi responsabilità penale.» G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 791

89 G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il

fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 791

90 Sandrelli si esprime nei seguenti termini «Non già, dunque, un esimente (o una causa di non

punibilità), bensì una limitazione del portato tipico del delitto di bancarotta sia preferenziale sia semplice. Come tale valevole per tutti i partecipi, a vario titolo, concorrenti con il fallito nel perfezionamento delle operazioni», G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 794

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migliore soddisfacimento dei creditori91. Permane il dubbio se in ipotesi di sopravvenuto fallimento il giudice penale possa assoggettare ad una nuova e personale valutazione la “ragionevolezza” dell’originario “piano” di risanamento e la “idoneità” dello stesso a conseguire i risultati prospettati, in funzione di giustificare la “disapplicazione” della esimente di cui al 217-bis L.F..

Sandrelli si chiede se la disciplina possa essere applicata anche in casi differenti rispetto a quelli elencati come nel caso in cui qualcuno «provveda, nei fatti, alla liquidazione dei beni con modalità “atomistiche”, allo stesso modo della consueta liquidazione concorsuale: la risposta è, a parere di chi scrive, negativa»92.

Ora si tratta di comprendere, all’indomani dell’introduzione di questa regola, quali spazi rimangano per l’applicazione della bancarotta semplice e per l’ipotesi di bancarotta preferenziale. Innanzitutto l’esenzione descritta non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica93 perché essa costituisce un’ipotesi che non rientra nelle regole generali emergenti dall’intero sistema fallimentare. L’indebita preferenzialità in grado di rientrare nel campo applicativo dei non abrogati art. 216 co. 3 e 217 co. 3 L.F. può essere ravvisata, a titolo meramente esemplificativo ancorché il tema fuoriesce dai limiti di questa breve trattazione, nel soddisfacimento dei debiti anteriormente all’estensione di quelli concessi per finanziamenti prededucibili, nel pagamento o soddisfazione di un creditore al di fuori del piano nella fase esecutiva del concordato, nel caso in cui vengano effettuate le operazioni descritte dall’art. 167 co. 2 L.F. senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato ed infine quando sono attuati comportamenti gravemente imprudenti per ritardare il fallimento se non «rapportabili allo scopo a cui vorrebbero essere diretti oppure travalichino i confini della

91 Vitello sostiene che la lesione della par condicio fosse già rinvenibile nella pregressa disciplina, ma non

nega che la nuova previsione impone una tutela per i creditori, discendente dall’asseverazione del professionista e che sia disposta la valutazione imparziale del Tribunale. M. VITELLO, Brevi (e scettiche) considerazioni sul concordato preventivo con continuità aziendale in Il fallimentarista, 2013, p. 4

92 G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il

fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 793

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ragionevolezza, o quando infine, l’agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio do di terzi estranei all’impresa»94.

Rimane il dubbio se in ipotesi di sopravvenuto fallimento il giudice penale possa assoggettare ad una nuova e personale valutazione la “ragionevolezza” dell’originario “Piano” di risanamento e la “idoneità” dello stesso a conseguire i risultati prospettati, in funzione di giustificare la “disapplicazione” della esimente di cui al 217-bis.