particolare riferimento alla nozione di “specifico affare” individuato nel primo caso,
nell’attività di prestazione di servizi di pagamento: quest’ultima contraddistingue
anche l’istituto di cui all’artt. 2447-bis e ss. c.c., e può consistere, per dottrina
prevalente,
237sia nel compimento di un singolo atto giuridico, che in un ramo di
attività d’impresa.
238
235
E, per il rinvio operato dall’art. 2454 c.c., la S.a.p.a. Secondo la prevalente dottrina, la normativa di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c. non è, invece, applicabile alla S.r.l.: in tal senso, GIANNELLI, Art. 2447- bis, in
Commentario NICCOLINI-STAGNO D’ALCONTRES, Napoli, 2004, 1223, nonché GENGHINI-SIMONETTI, Le società di capitali e le Cooperative, in Manuali notarili, vol. III, Padova, 2012, pag. 818, ad avviso dei quali l’inapplicabilità andrebbe ravvisata nella circostanza che “la s.r.l., in seguito alla riforma del diritto societario, costituisce un modello autonomo, distinto dalla società per azioni”. Tale impostazione, ove accolta, rappresenterebbe un ulteriore indizio dell’impossibilità di ricondurre la fattispecie di cui all’art. 114- terdecies TUB a quella di cui all’art. 2447-bis c.c.: come in precedenza osservato (par. 3.2.), infatti, tra le possibili forme societarie assumibili dall’Istituto di Pagamento (anche cd. ibrido) per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento figura, in uno a quella della S.p.a. e della S.a.p.a., anche quella della S.r.l. e della società cooperativa (art. 114-novies co. 1 lett. a TUB).
236
Invero, anche i PSP cd. ibridi potrebbero trovarsi a svolgere l’attività di prestazione di servizi di pagamento per il tramite di una società all’uopo costituita: il Cap. X, par. 3 del Provvedimento della Banca d’Italia del 20 giugno 2012 recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, infatti, stabilisce che “nel caso in cui l’istituto presti allo stesso tempo servizi di pagamento o attività di emissione di moneta elettronica e altre attività imprenditoriali, la Banca d’Italia può richiedere che sia costituita una società dedicata esclusivamente alla prestazione dei servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica, se le attività diverse dai servizi di pagamento o dall’emissione di moneta elettronica danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto, l’affidabilità e l’efficienza dei servizi di pagamento o dell’emissione di moneta elettronica o la capacità della Banca d'Italia di esercitare i previsti controlli sull’istituto.” Come evidente, peraltro, anche in tal caso, la circostanza non rappresenta il risultato dell’esercizio di una legittima facoltà dei PSP cd. ibridi, ma, piuttosto, l’effetto di un (eventuale) atto coercitivo preordinato alla tutela di interessi reputati di primario rilievo.
237
Tale impostazione fa leva sull’art. 2447-sexies c.c. che, nell’indicare gli obblighi degli amministratori in merito alla tenuta separata dei libri e delle scritture contabili, richiama gli artt. 2214 e ss. c.c. In tal senso, in dottrina: RAGUGNO, La rappresentazione contabile dello specifico affare, in Giurisprudenza commerciale, 5,
102
Parzialmente analoga appare, invece, la disciplina dettata per la costituzione e la
relativa pubblicità,
239dei patrimoni in parola: l’art. 114-terdecies TUB, del resto, al
co. 1, rinvia espressamente all’art. 2447-quater co. 2 c.c. (pubblicità della costituzione
del patrimonio destinato), mentre al co. 2 ripropone (pur non richiamandolo
espressamente), in buona sostanza, il disposto dell’art. 2447-quinquies co. 1 c.c. (diritti
dei creditori).
240La segregazione patrimoniale costituisce, invece, il sicuro tratto comune ai due istituti:
in entrambi i casi, infatti, la costituzione del patrimonio, separato ovvero destinato,
determina l’isolamento di parte dello stesso dal restante patrimonio sociale, per esser
destinato alla realizzazione di specifiche finalità; in altre parole, in entrambi i casi, si
realizza il fenomeno della separazione patrimoniale che ricorre quando una parte del
patrimonio di un soggetto, pur continuando ad appartenere al soggetto medesimo, è
assoggettato ad una disciplina peculiare per quanto riguarda la responsabilità.
241Ciò
2007, 622; GENGHINI-SIMONETTI, Le società di capitali e le Cooperative, in Manuali notarili, vol. III, Padova, 2012, pag. 817; CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2, Diritto delle società, Torino, 2010, 184; COMPORTI, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in La riforma delle società a cura di SANDULLI- SANTORO, Torino, 2003, 950 e ss.; PORTALE, Dal capitale “assicurato” alle “tracking stocks”, in Rivista delle società, 2002, 167; FAUCEGLIA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Fall., 2003, 809; SCARPA, Nozione di affare del patrimonio destinato, in Notariato, 6, 2008, 712.
238
Minoritaria in dottrina risulta, invece, l’impostazione che, facendo leva sul dato letterale, segnatamente l’art. 2447-ter co. 1 lett. c) (che menziona “la realizzazione dell’affare”) e l’art. 2447-bis co. 2 c.c. (che si riferisce “ad affari attinenti ad attività”), individua nello specifico affare una singola operazione, ovvero, una precisa iniziativa economica destinata a realizzarsi entro un lasso di tempo previamente indicato: in tal senso, GIANNELLI, Art. 2447- bis, in Commentario NICCOLINI-STAGNO D’ALCONTRES, Napoli, 2004, 1220, nonché GENGHINI-SIMONETTI, Le società di capitali e le Cooperative, in Manuali notarili, vol. III, Padova, 2012, pag. 813. Come evidente, l’adesione a tale impostazione determinerebbe l’impossibilità di ricondurre il patrimonio di cui all’art. 114-terdecies TUB alla nozione di patrimonio separato ex art. 2447-bis c.c., attesa la difficoltà di qualificare l’attività di prestazione di servizi di pagamento in termini di iniziativa economica destinata a realizzarsi, entro un lasso di tempo previamente indicato.
239
Non pare superfluo evidenziare, peraltro, che la costituzione del patrimonio di cui all’art. 2447-bis c.c. è subordinata al rispetto di un limite sia quantitativo (non previsto per i cd. finanziamenti destinati) che qualitativo: salvo leggi speciali, infatti, i patrimoni separati non possono esser costituiti per un valore complessivamente superiore al 10 % del patrimonio netto della società e non possono esser comunque costituti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
240
Inoltre, anche il patrimonio di cui all’art. 114-terdecies TUB risulta costituito mediante l’adozione di apposita deliberazione che realizza una modificazione statutaria: in tal senso, il co. 1 della suddetta previsione che, nel richiamare espressamente l’art. 2436 c.c., ripropone (ancorché in maniera meno articolata) il contenuto dell’art. 2447-ter c.c. (deliberazione costitutiva del patrimonio separato).
241
In entrambi i casi, poi, ed in maniera non dissimile, la segregazione patrimoniale così realizzata riverbera i suoi effetti sull’organizzazione contabile dell’ente. Ed invero, con particolare riferimento agli Istituti di pagamento l’art. 114-terdecies TUB, da un lato rinvia espressamente al disposto dell’art. 114-duodecies co. 2 TUB (in tema di modalità di tenuta dei conti di pagamento), mentre, dall’altro, al co. 4, obbliga l’Istituto di pagamento a tenere separatamente, con riferimento al patrimonio destinato, i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e ss. c.c., nel rispetto dei principi contabili internazionali, nonché gli amministratori a redigere un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d’esercizio dell’istituto di pagamento. Dello stesso tenore, con riferimento al patrimonio di cui all’art. 2447-bis e ss. c.c., risulta poi il disposto dell’art. 2447-sexies c.c.