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Più dettagliatamente, all’ampliamento del novero dei soggetti abilitati ad emettere moneta elettronica, 192 s’è affiancata una formulazione più ampia della nozione d

Nel documento Mobile payment (pagine 82-84)

IMEL,

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non più incentrata sul principio di esclusività dell’attività esercitabile

(essenzialmente, l’emissione di moneta elettronica e le attività ad essa connesse e

strumentali), comprensiva anche degli IMEL cd. “a operatività limitata”, ovvero,

sottoposti ad una regolamentazione “meno invasiva” in ragione delle limitazioni alle

attività esercitabili,

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in uno, soprattutto, al riconoscimento della possibilità di

prestare servizi di pagamento.

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In tal senso, anche i Considerando n. 2 e 4 della direttiva 2009/110/EC, nella parte in cui esplicitano la necessità di modificare la direttiva 2000/46/CE rappresentata, da un lato, dalla circostanza che “alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l’emersione di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di servizi di agevole utilizzo” e, dall’altro, di “agevolare l’avvio e l’esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento”.

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Secondo il Considerando n. 17 della direttiva 2009/110/EC “per ragioni prudenziali è opportuno che gli Stati membri assicurino che possano emettere moneta elettronica soltanto gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati o che beneficiano di una deroga conformemente alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale, gli istituti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche”.

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L’art. 2 n. 1 della direttiva 2009/110/EC definisce, infatti, gli IMEL come una “persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II della stessa direttiva”.

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In tal senso, il Considerando n. 10 della direttiva 2009/110/EC, nella misura in cui prevede che “è riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica, attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali, distribuiscono moneta elettronica, tra l’altro mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l’offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti o il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei

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Con l’entrata in vigore del d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45 il legislatore italiano ha, sotto il

primo profilo, recepito le indicazioni comunitarie, da un lato, riservando l’attività di

emissione di moneta elettronica a banche ed IMEL, dall’altro, riconoscendo la facoltà

di emissione anche alla Banca centrale europea, allo Stato italiano ed agli altri Stati

comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché, infine, a

Poste Italiane S.p.A.

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In tale contesto, gli IMEL, pur mantenendo la qualifica di

soggetto non bancario,

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hanno assunto, in uno alle banche, un ruolo privilegiato

nell’emissione di moneta elettronica (che come visto è attività, invece, preclusa agli

Istituti di pagamento) collocandosi, al contempo ed a pieno titolo, tra i prestatori di

servizi di pagamento in quanto abilitati a svolgere anche l’intera gamma di servizi di

pagamento, nonché ad erogare, a determinate condizioni e con limiti di durata,

finanziamenti in relazione ai servizi di pagamento prestati,

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senza necessità, peraltro,

di apposita autorizzazione.

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clienti o l’apporto di un’integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non siano autorizzati a emettere moneta elettronica tramite agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all’allegato della direttiva 2007/64/CE tramite agenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 di tale direttiva”.

195

In tal senso, il Considerando n. 12 della direttiva 2009/110/EC secondo cui “la gestione dei sistemi di pagamento è un’attività che non è riservata a specifiche categorie di istituti. È importante tuttavia riconoscere che, come nel caso degli istituti di pagamento, l’attività di gestione dei sistemi di pagamento può anche essere svolta dagli istituti di moneta elettronica.”

196

Cfr. art. 114-bis co. 1 e 2, TUB.

197

Tuttora e perentoriamente, infatti, l’art. 1 co. 2 lett. h-bis) TUB, definisce gli IMEL come “le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica”.

198

A norma dell’art. 114-quater co. 3 TUB, infatti, gli istituti di moneta elettronica possono prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell’articolo 114-octies TUB senza necessità di apposita autorizzazione di cui all’articolo 114-novies TUB, ossia concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati e gestire sistemi di pagamento; nonché, prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica, quali ad esempio, la progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all’attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l’emissione di moneta elettronica (Cap. IV, Sez. 1, par. 1 del provvedimento della Banca d’Italia del 20 giugno 2012, recante Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica).

L’attività di concessione di finanziamenti, peraltro, è consentita nel rispetto delle stesse condizioni previste per gli Istituti di Pagamento dal Cap. IV, Sez. 1 par. 1 del provvedimento della Banca d’Italia del 20 giugno 2012, recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” (v. supra sub par. 3.2.1. in questo capitolo): il finanziamento può esser concesso esclusivamente in relazione ai servizi di pagamento indicati ai punti 4, 5 e 7 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e purché si configuri come accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento, nonché di breve durata, non superiore a dodici mesi (anche in tal caso, tuttavia, può essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito). Come per gli istituti di pagamento, poi, agli IMEL è preclusa la possibilità di concedere finanziamento utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento, mentre, a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, è fatto

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Per un verso, dunque, risulta addirittura “capovolto” l’ordine di rilevanza delle attività

Nel documento Mobile payment (pagine 82-84)