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Annullamento delle azioni proprie già presenti nel patrimonio sociale –

CASI SPECIALI DI ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE E

4.1 Delibera dell’assemblea di riduzione di capitale –

4.1.2 Annullamento delle azioni proprie già presenti nel patrimonio sociale –

4.1.2 Annullamento delle azioni proprie già presenti nel patrimonio sociale.

Diverso rispetto a quanto prospettato precedentemente è il caso in cui la società deliberi di ridurre il proprio capitale, ma annullando le azioni proprie che sono già presenti nel patrimonio; due operazioni percio‟ non collegate e autonome: la prima di acquisto di azioni proprie in base o all‟art. 2357 o 2357 bis n. 2,3 o 4 c.c. e la seconda che consiste nella successiva riduzione del capitale mediante il rispettivo annullamento.

Cio‟ che ci si chiede è se questa riduzione abbia una autonoma rilevanza oppure se risulta essere legittima solo in presenza dei requisiti di esuberanza del capitale.

L‟opinione prevalente109

prevede che la fattispecie sia interamente disciplinata dall‟art. 2445 c.c.; a sostegno di cio‟ si è specificato che le ipotesi di riduzione sono solo due e non se ne puo‟ inserire una terza autonoma che andrebbe a ledere, per i creditori, la garanzia del capitale sociale.

Verrebbero a determinarsi dei risvolti negativi per l‟azienda se questi beni (le azioni proprie) destinati allo scambio fossero eliminati, rappresentando essi una ricchezza per l‟azienda. Infatti la società ha investito degli utili per l‟acquisto delle azioni proprie, che sono beni economici, e che potrebbero essere alienati nel caso fosse necessario per ricostituire gli utili che precedentemente sono stati utilizzati.

Andando a sostenere l‟autonomia si verificherebbe un‟agevole e sistematica elusione dell‟art. 2445 c.c.; gli amministratori potrebbero ripetitivamente provvedere ad acquisti di azioni proprie e l‟assemblea potrebbe sistematicamente acconsentire alla riduzione del capitale con annullamento delle azioni proprie ogni volta queste vengano acquistate.

Nel caso in cui la società decidesse di annullare le azioni proprie che detiene in portafoglio, sarebbe perchè considera l‟esborso non piu‟ come un investimento destinato a produrre un ritorno di fondi impiegati, ma come una riduzione del patrimonio netto.

Quindi tale decisione deve fondarsi su una valutazione di sufficienza del patrimonio, in modo da far ritenere questi fondi esuberanti rispetto alle necessità dell‟azienda110

.

Altra parte della giurisprudenza111, invece, ha ritenuto che si trattasse di un meccanismo autonomo di riduzione del capitale.

109

Trib. Torino, 17 dicembre 1999, in Diritto e pratica societaria, 2000, n.3, pagg. 61; Trib. Triste, 3 ottobre 1997, in Le società, 1998, pagg. 198; Trib. Verona, 28 gennaio 1988, in Giur. Comm. , 1988, I, pagg. 926; CARBONETTI, op. cit., pagg.164.; CORSI, Annullamento di azioni proprie, riduzione e contestuale aumento, in Giur. Comm., 1988, II, pagg. 927.

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La riduzione del capitale sociale rappresenta un‟operazione che contabilmente si puo‟ definire neutra perchè dallo stato patrimoniale vengono eliminate sia una posta attiva sia una passiva contemporaneamente.

Inoltre non essendo le azioni proprie un bene necessario al conseguimento dell‟oggetto sociale, con il loro annullamento non si va a pregiudicare l‟interesse dei creditori, ma vengono piuttosto eliminate dalla società entità non commerciabili.

Cio‟ che risalta è l‟interesse che induce una società ad annullare le azioni proprie e questo spesso non ha nulla a che vedere con l‟esuberanza del capitale, perchè lo scopo potrebbe essere quello di investire liquidità eccedenti, sostenere e regolarizzare il corso dei propri titoli, annullare le azioni proprie per difficoltà di rimetterle in circolazione.

Quindi l‟esuberanza rappresenta uno dei motivi, meritevoli di tutela che possono comportare l‟annullamento delle azioni proprie.

Ma tale operazione puo‟ ledere gli interessi dei terzi, in particolare dei creditori sociali? La legge stabilisce che una volta che la società acquista azioni deve provvedere a costituire una “riserva indisponibile” di pari importo che deve essere mantenuta finchè le azioni non sono trasferire o annullate.

Con l‟annullamento, il principale effetto che si verifica è quello di liberare tale riserva che da non disponibile diventa disponibile e quindi è possibile distribuirla liberamente tra i soci senza alcun controllo da parte dei creditori.

Due sono le soluzioni delineate: predisporre il “contestuale ripristino del capitale sociale al livello precedente rispetto alla riduzione (anche utilizzando l‟importo disponibile della riserva azioni proprie) oppure applicare analogicamente il 3 comma dell‟art. 2445 c.c.”112

: in questo caso la delibera di riduzione tramite annullamento dovrà essere motivata e tale motivazione in sede di omologazione sarà oggetto di sindacato del giudice.

La delibera dovrà essere eseguita solo dopo che sono decorsi i novanta giorni dal giorno dell‟iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, in modo da consentire ai creditori di fare opposizione.

Escludendo i casi menzionati, la società puo‟ legittimamente deliberare di ridurre il capitale per esuberanza.

111

Trib. Piacenza, 6 agosto 1999, in Il sole 24 ore, 1 sett. 1999 pagg. 16; App. Milano, 21 settembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, pagg. 926.; NOBILI, Osservazioni in tema di azioni proprie, in Riv. soc., 1987, pagg. 804; BUSANI-CANALI, La riduzione del capitale sociale non esuberante mediante annullamento di azioni proprie, in

Notariato, 1999, pagg. 585 ss.

112

QUATRARO BARTOLOMEO, D’AMORA SALVATORE, RUBEN ISRAEL, QUATRARO GABRIELLA, op. cit., pagg. 919.

70

Potrà essere rimborsata una quota di capitale a tutte le azioni, riducendo il loro valore nominale; per le azioni proprie l‟operazione sarà solo contabile essendo gli importi di loro pertinenza e quindi verranno portati in diminuzione del capitale e iscritti in una riserva.

La restituzione potrebbe essere esclusa per le azioni proprie il cui valore nominale non diminuirebbe e in questo caso le azioni dovrebbero essere frazionate o raggruppate in modo da ricostituire l‟uguale valore nominale.

Potrebbe risultare valida anche la delibera in cui viene predisposta la riduzione del numero delle azioni in misura diversa rispetto a quelle in circolazione. In questo caso la delibera di riduzione dovrà disporre i frazionamenti o i raggruppamenti necessari per ristabilire l‟uguale valore nominale delle azioni.

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