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CASI SPECIALI DI ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE E

4.4 Esecuzione forzata –

“Il limite (utili e riserve disponibili) non è richiesto se le azioni proprie vengono acquistate in occasione dell‟esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società.

L‟ipotesi si realizza quando la società riesca ad ottenere il pignoramento delle azioni a soddisfazione di un credito vantato verso un socio. L‟assegnazione delle azioni oggetto di esecuzione puo‟ riguardare le azioni di proprietà del socio che ha il debito verso la società o anche le azioni la cui titolarità spetta ad un terzo soggetto che abbia costituito le azioni in garanzia per il socio debitore ove l‟accettazione delle azioni proprie in garanzia da parte della società sia consentita dalla legge. Generalmente si esclude che i crediti siano rappresentati dai conferimenti ancora dovuti dai soci: di regola, infatti, è vietato acquistare le azioni non interamente liberate. Al piu‟ si potrebbe ammettere la possibilità che si tratti dei crediti per i conferimenti ancora da versare alla società che siano relativi ad altre azioni emesse dalla stessa società. Si esclude altresi‟ che i crediti siano rappresentati dai finanziamenti concessi dalla società per l‟acquisto delle azioni proprie essendo questi vietati dal legislatore. Potrebbe forse fare eccezione il caso in cui il finanziamento sia stato concesso ai lavoratori dipendenti. E‟ plausibile ritenere che i crediti verso i soci abbiano altra origine; è probabile pertanto che si tratti di crediti sorti per le operazioni di natura commerciale o di prestiti concessi ai soci che non siano rivolti all‟acquisto di azioni proprie133.”

L‟unica condizione da rispettare riguarda la necessità che i titoli siano interamente liberati. Secondo Pistolesi134, nonostante nell‟abrogato art. 2357 c.c. non fosse espressamente prevista, l‟acquisizione forzata doveva ritenersi comunque esonerata dalle condizioni espresse nell‟articolo. In base alla nuova disposizione alcune perplessità sono state elimanate, ma tuttavia alcuni dubbi permangono.

L‟obbligazione inadempiuta a cui fa riferimento la legge non si riferisce ai decimi richiamati dagli amministratori e non ancora versati dai soci per le azioni successivamente acquistate dalla società. Questo perchè la norma specifica che i titoli acquistati a seguito di un esecuzione forzata devono essere interamente liberati.

Ritiene Sabatelli135 che “ non si possa escludere l‟applicabilità della norma in esame, allorchè l‟esecuzione forzata abbia per oggetto il soddifacimento di un credito per decimi non pagati dall‟azionista relativi ad altre azione emesse dalla società.”

133

SANTOSUOSSO, Le azioni proprie nell’economia dell’impresa, Giuffré, I ed. 2001.

134

PISTOLESI, op. cit., pagg. 965.

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Quanto previsto all‟art. 2344 c.c. nei confronti del socio moroso, infatti, non è tassativo: gli amministratori, di fronte all‟inadempimento dell‟azionista per il versamento dei decimi residui, possono scegliere tra il particolare procedimento previsto dall‟art. 2344 c.c. e gli ordinari strumenti di esecuzione coatta.

Nel caso si scegliesse la seconda strada, non sembra esista nessun motivo, grazie alla nuova normativa, per escludere che il procedimento si possa concludere con l‟acquisto delle azioni proprie interamente liberate, da parte della società emittente.

Merita una riflessione circa il collegamento tra l‟esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società e l‟acquisto da parte della stessa delle azioni proprie.

In linea generale, quando il creditore risulta insoddisfatto agisce sul patrimonio del debitore, ma non acquisendo la proprietà dei beni di quest‟ultimo ma provvedendo prima a venderli e poi successivamente soddisfacendosi sul ricavato.

Nonostante gli art. 505- 508 c.p.c. prevedano l‟assegnazione al creditore dei beni pignorati, se si considera quanto è disposto all‟art. 506 c.p.c. l‟assegnazione appare una vera e propria alienazione136, dove il creditore interviene in veste di terzo acquirente.

L‟assegnatario, pagando il relativo prezzo, acquista il bene, ma il suo credito non viene estinto se il totale tra i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell‟assegnatario e il totale delle spese di esecuzione, ammonta ad un valore pari alla somma da questi versata. Nel caso invece l‟assegnatario acquisti il bene ad un prezzo superiore a tale totale, va a concorrere sull‟eccedenza insieme agli altri creditori.

In questo modo tale procedimento esecutivo, analizzato sotto il profilo dell‟acquisizione del bene da parte del creditore assegnatario, presenta tutte le caratteristiche di una comune operazione di acquisto di azioni proprie a titolo oneroso; proprio per questo motivo risulta inspiegabile la decisione del legislatore italiano e della direttiva comunitaria di sottrarlo alla disciplina generale, soprattutto in base alle conseguenze di natura economica rispetto al patrimonio della società emittente.

In base all‟art. 506 c.p.c., l‟acquisizione dei beni non pone rimedio al danno causato dall‟inadempimento, rimanendo nel patrimonio della società un credito insoddisfatto; si aggiunga anche il caso in cui, se la società non possedesse riserve disponibili sufficienti per finanziare, e tale operazione di acquisto di titoli avvenisse tramite fondi a copertura del capitale, l‟acquisizione dei titoli avrebbe come conseguenza la riduzione del valore del patrimonio netto al di sotto del capitale, perchè entrerebbero nel portafoglio della società delle

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azioni il cui valore, a fronte delle somme sborsate, in base all‟art. 2357 ter dovrebbe essere annullato da una posta di pari importo iscritta al passivo137.

Un‟altra ipotesi configurabile riguarda la società che per effetto della fusione, acquista un credito verso un terzo della società che successivamente si fonde; tale credito deve essere garantito da pegno sulle azioni della società incorporante, essendo questo non in contrasto con l‟art. 2358 c.c.

E‟ inoltre necessario che la società in sede di esecuzione forzata, sia riuscita a pignorare le azioni emesse che sono possedute dal debitore e che la società medesima chieda e ottenga l‟assegnazione138

.

137

SABATELLI, op. cit., pag. 138.

138

QUATRARO BARTOLOMEO, D’AMORA SALVATORE, RUBEN ISRAEL, QUATRARO GABRIELLA, op. cit., pagg. 927.

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