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Nelle aree VI è ammessa la realizzazione e la ristrutturazione:

Nel documento Comune di Grumo Appula (pagine 84-87)

art. 35 - Prescrizioni generali

14. Nelle aree VI è ammessa la realizzazione e la ristrutturazione:

a) di edifici residenziali ad uso dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, in funzione della conduzione del fondo;

b) di edifici non residenziali necessari per lo svolgimento dell'attività agricola (annessi agricoli);

c) di edifici per allevamenti zootecnici limitatamente, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, alle aziende con base alimentare autonoma almeno dell'80%; sono tassativamente esclusi tutti gli allevamenti suinicoli avicoli e di conigli.

15. Forme di intervento:

15.1. Autorizzazione a permesso di costruire semplice: per gli interventi di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, nonché per quelli riguardanti la costruzione degli edifici da adibire all'attività agricola ed alla residenza dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, in funzione della conduzione del fondo.

15.2. P.P. per ogni altro intervento.

16. Indici urbanistici:

16.1. Edifici residenziali di cui al punto 14 lett. a):

—If max = 0,02 mc/mq

—H max 8 m

—Rc max = 2%

—Sm= 10.000 mq è vietato l'accorpamento.

16.2. Edifici di cui al punto 14 lett. b) e c):

—If max = 0,05 mc/mq

—H max 8 m

—Rc max = 3%

—Sm= 10.000 mq è vietato l'accorpamento

—h max = (esclusi i volumi tecnici, silos e simili) m 7,50

• __distanza minima fra gli edifici per allevamenti ed edifici residenziali esterni all'intervento = m 500

• __distanza minima degli edifici per allevamenti dai bordi stradali = m 100.

In sede di Relazione annuale economico-urbanistica potrà essere consentita una Sm minore di mq. 10.000 per l'esercizio di attività orto - floro - vivaistiche, purché essa non sia inferiore a mq. 4.000.

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a) all'imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n° 18, per tutti gli interventi di cui al precedente comma 11, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, lettera a) della legge 28 gennaio 1977, n° 10;

b) al titolare o al legale rappresentante della impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli subordinatamente al versamento dei contributi di concessione.

17.2. Il rilascio dell'autorizzazione e del permesso di costruire è subordinato:

a) alla presentazione al sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;

b) all'accertamento da parte del sindaco della effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;

c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente 1°

comma, anche alla presentazione al sindaco, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione.

17.3. La realizzazione di impianti per allevamenti zootecnici e per le lavorazioni di prodotti agricoli è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque ed alla adozione di particolari tecniche, anche di tipo agronomico, atte a garantire per le acque di scarico i limiti di accettabilità previste dalle norme vigenti.

17.4. Per gli edifici esistenti nelle aree VI alla data di adozione del P.U.G., in contrasto con la destinazione funzionale e con le prescrizioni alle presenti norme, sono ammessi esclusivamente interventi di straordinaria manutenzione.

art. 46 - VA - Aree a verde agricolo comprese negli ambiti territoriali.

1. Le aree VA, nelle quali viene mantenuta l’attività agricola, sono destinate alla formazione di parchi in funzione di connettivo con il sistema del verde comprensoriale esterno.

2. E’ incompatibile con la destinazione di zona VA l’apertura o l’ampliamento di cave. Le cave abbandonate dovranno essere sistemate in base a modalità da concordare con l’Amministrazione comunale.

3. Per qualsiasi alterazione naturale, anche se provvisoria, delle condizioni del terreno non intesa all’esercizio dell’attività agricola (sterri, rinterri, accatastamenti di materiali) dovrà essere preventivamente richiesto al Sindaco il relativo permesso.

4. E’ fatto divieto di alterare il deflusso naturale delle acque di pioggia o di corsi d’acqua superficiali, di alterare comunque il coefficiente di assorbimento idrico del terreno naturale o di provocarne l’inquinamento.

5. E’ vietata la costruzione di attrezzature che, per ingombro e dimensione, modifichino sostanzialmente le caratteristiche naturali dell’area.

6. Sono ammesse soltanto recinzioni naturali, come siepi muretti a secco e simili, fatta salva la possibilità di recinzioni in filo spinato, o in rete a protezione delle aree coltivate, nonché di recinzioni con cancellata di m. 1,80 di altezza su zoccolo in muratura alto cm. 50 per gli edifici residenziali o destinati ad altre funzioni.

7. Gli alberi esistenti possono essere abbattuti nei seguenti casi:

1. nelle zone di coltura boschiva, a rotazione secondo le esigenze di tale tipo di coltura;

2. per opere di miglioria avente come conseguenza una nuova sistemazione dei campi.

15. In sede di P.P. sarà definito il sistema delle strade-parco, dei “punti di sosta attrezzati”

aventi sede all’interno delle zone agricole, sentite le categorie interessate ai fini della tutela delle attività e delle colture agricole in atto.

16. Per la realizzazione dei «punti di sosta attrezzati» dovranno essere utilizzati, di norma, gli edifici esistenti precedentemente usati per l’attività agricola, che potranno essere destinati a:

a) attrezzature sportive;

b) attrezzature per attività ricreative e di svago c) attrezzature culturali e per il tempo libero;

d) servizi e parcheggi relativi alle attrezzature ammesse.

10. Nei «punti di sosta attrezzati» non è consentita, di norma, alcuna edificazione, ad eccezione di piccoli chioschi per il ristoro, nel solo caso in cui non sia possibile il recupero a tale uso di edifici esistenti.

Nel documento Comune di Grumo Appula (pagine 84-87)