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Comune di Grumo Appula

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Academic year: 2022

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(1)

Arch. Angelo Majorano Ing. Vito Poli

70121 - B A R I Fax 080 0999238

Comune di Grumo Appula

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

(2)

Grumo Appula

Norme tecniche di esecuzione

ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO URBANISTICO GENERALE

Gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale Comunale (P.U.G.) sono:

- Relazione.

- Relazione integrativa.

- E.R.I.R..

- Sistema delle conoscenze:

Tav. 1 –“Quadro pianificatorio di area vasta” rapp. 1:50.000;

Tav. 2 –“Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 3 –“Vincoli architettonici e costruzioni in pietra a secco” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 4 –“PAI vigente – Assetto idrogeomorfologico” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 5 –“Componenti idrologiche” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 6 –“Componenti idrogeomorfologiche” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 7 –“Componenti botanico-vegetazionali” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 8 –“Vincoli faunistici” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 9 –“Colture in atto” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 10 –“Fattibilità geologica del centro urbano” rapp. 1:5.000;

Tav. 11 –“Vincoli PPTR Puglia nel centro urbano” rapp. 1:5.000;

Tav. 12 –“Stato di fatto funzionale” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 13 –“Componenti culturali e insediative e dei valori percettivi” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 13b –“Aree escluse dalla tutela paesaggistica” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 14 –“Rischio di Incidenti Rilevanti. Disposizioni per prevenire incidenti rilevanti da sostanze pericolose” rapp. 1:5.000/10.000/20.000/50.000;

Tav. 15 – “Aree percorse dal fuoco” rapp. 1:10.000/25.000.

Tav. 16 –“Previsioni di pericolosità idraulica dopo il collaudo delle opere di mitigazione. Stato delle conoscenze” rapp. 1:5.000;

Tav. 17 –“Verde cittadino” rapp. 1:5.000;

Tav. 17b –“Servizi esistenti” rapp. 1:5.000.

- Bilancio della pianificazione vigente:

Tav. 18 –“Strumento urbanistico vigente: Programma di Fabbricazione e successive varianti”

rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 18b –“Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente” rapp. 1:10.000/25.000.

- Quadri interpretativi:

Tav. 19 –“Quadri interpretativi” rapp. 1:10.000/25.000.

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- Previsioni strutturali:

Tav. 20 –“Contesti urbani e rurali” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 20b –“Contesti urbani” rapp. 1:5.000;

Tav. 21a – “Invarianti paesaggistiche – Struttura idrogeomorfologica” rapp. 1:/25.000;

Tav. 21b – “Invarianti paesaggistiche – Struttura ecosistemica e ambientale.

Componenti botanico-vegetazionali” rapp. 1:/25.000;

Tav. 21c – “Invarianti paesaggistiche – Struttura ecosistemica e ambientale.

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” rapp. 1:/25.000;

Tav. 21d – “Invarianti paesaggistiche – Struttura antropica e storico-culturale” rapp. 1:/25.000;

Tav. 21e – “Invarianti paesaggistiche – Rete per la conservazione biodiversità” rapp. 1:/25.000;

Tav. 21f – “Invarianti paesaggistiche – Rete ecologica polivalente” rapp. 1:/25.000.

- Previsioni programmatiche:

Tav. 22 – “Indirizzi per uso del territorio” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 22b –“Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:5.000;

Tav. 22b.1 – “Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:2.000;

Zona nord-est abitato

Tav. 22b.2 – “Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:2.000;

Zona nord-ovest abitato

Tav. 22b.3 – “Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:2.000;

Zona sud-est abitato

Tav. 22b.4 – “Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:2.000;

Zona sud-ovest abitato

Tav. 22c –“Comparti, fasi di attuazione e urbanizzazioni secondarie” rapp. 1:5.000;

Tav. 23 –“Servizi della residenza esistenti e di progetto” rapp. 1:5.000;

Tav. 24 – “Viabilità centro urbano” rapp. 1:5.000;

Tav. 25 – “Viabilità ciclistica territorio comunale (percorso Biciplan Metropolitano integrato)” rapp. 1:10.000/25.000;

Tav. 26 –“Area piccolo-industriale ed artigianale Mellitto” rapp. 1:5.000;

Tav. 27 –“Area turistica Murgia Suagna” rapp. 1:5.000;

Tav. 28 –“Area turistica Mercadante” rapp. 1:5.000.

- Norme Tecniche di Esecuzione.

- Valutazione di Incidenza Ambientale.

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3

P.A.I.

Nelle aree del Comune di Grumo Appula ove sono delimitati gli interventi di natura Idrogeologica e Geomorfologica, gli strumenti di governo del territorio sono definiti dal Piano di Bacino – Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e sono regolati dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (all. 1) e dall’“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee” (all. 2), che qui si intendono per intero acquisiti.

PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

Il Comune di Grumo Appula condivide le priorità strategiche che sono emerse nel corso del processo partecipativo avviato dall’ente e tutt’ora in corso. Intende favorire l’integrazione tra agricoltura ed “economia del Parco”, accogliere il Piano ed il Regolamento del Parco Nazionale e la disciplina urbanistica che proporrà, adeguando eventualmente le seguenti Norme Tecniche.

PPTR PUGLIA

Le “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale si intendono acquisite per intero.

VERDE CITTADINO

Il Regolamento comunale per il verde cittadino si intende

acquisito per intero.

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CONTENUTI STRATEGICI E STRUTTURALI DEL PUG

Il Piano Urbanistico Generale del Comune di Grumo Appula, ai sensi degli articoli 27 e 28 delle NTA del PPTR, persegue l’obiettivo della sostenibilità ambientale e territoriale, della salvaguardia e della tutela ambientale, della tutela e della valorizzazione delle invarianti strutturali e infrastrutturali, indica le grandi scelte di assetto di medio e lungo periodo del territorio comunale, detta gli indirizzi per le previsioni programmatiche e per la pianificazione attuativa, detta i criteri generali della perequazione urbanistica come modalità ordinaria di attuazione del piano.

Nella sua impostazione generale il PUG di Grumo Appula si caratterizza attraverso una serie di scelte che hanno concorso a strutturarlo in coerenza con gli obiettivi generali contenuti negli “Atti di indirizzo della Giunta e proposte di ampliamento”, con il quale ha avuto avvio il processo di formazione del nuovo strumento urbanistico, riportati nella Relazione di Piano, nonché coerentemente con quanto delineato nel Documento Programmatico Preliminare.

Obiettivi

Il Comune di Grumo Appula persegue strategie di tutela e valorizzazione coerenti ai valori ambientali e identitari, la valorizzazione dell’impianto insediativo e l’ottimizzazione dell’armatura viaria intercomunale, contro il consumo di suolo.

Il PUG prevede di rispondere al fabbisogno abitativo con adeguata previsione espansiva, favorendo gli interventi di edilizia sociale e mirando alla riqualificazione del tessuto esistente.

In tale prospettiva è prevista la localizzazione dei nuovi comparti, di limitata estensione, a nord e ad est dell’abitato, zona già parzialmente impegnata dai “contratti di quartiere”.

L’aumento delle urbanizzazioni secondarie, nei nuovi insediamenti, a mq.

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5

La viabilità di raccordo extraurbano e le prescrizioni per le zone agricole periurbane, ove è vietato l’accorpamento e l’If è di 0,01, mitigheranno l’intasamento dell’abitato e del centro storico.

La realizzazione di attrezzature ed impianti speciali di interesse generale (SS), quali fiere, strutture annonarie e servizi per la distribuzione commerciale all’ingrosso, ecc., aree per servizi privati di interesse pubblico (SP), quali parcheggi ad uso delle attività commerciali e fieristiche, e aree per centri commerciali (CC), nella zona a nord ovest del centro urbano, fornirà condizioni sufficienti per migliorare la struttura economico-produttiva esistente.

Il PUG favorisce e promuove l’utilizzo di energie rinnovabili perseguendo i seguenti obiettivi in linea con le recenti politiche regionali:

- favorire la riduzione dei consumi energetici;

- favorire lo sviluppo e la diffusione sul territorio delle energie rinnovabili, azzerando la dipendenza da fonti energetiche convenzionali nella Pubblica Amministrazione;

- favorire l’uso integrato delle fonti di energia rinnovabile sul territorio;

- favorire la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree produttive pianificate o in prossimità di esse;

- instaurare le condizioni economiche, normative e tecnologiche che rendano possibile il raggiungimento di un grado di penetrazione del rinnovabile almeno del 50%;

- realizzare progetti sperimentali per la fornitura e la produzione di

servizi energetici innovativi, con il coordinamento con la MTB.

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FINALITÀ DEL P.U.G.

Il P.U.G. Piano Urbanistico Generale disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica, nel territorio comunale. Il PUG si effettua mediante i PUE.

Il Piano si ispira ai criteri di imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell’azione amministrativa, nonché ai principi della massima partecipazione, della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica nel quadro della legislazione vigente.

I PUE, a seconda delle aree di intervento, dovranno sempre tendere a realizzare opere di rigenerazione ecosostenibile, utilizzando materiali e tecnologie che prevedano:

• infrastrutture tecnologicamente avanzate in chiave di efficienza ecologica, anche finalizzandole alla costruzione di spazi verdi, sistemi fognari modulari per utenze stagionali, ecc.;

• incrementi della superficie a verde sia pubblico che privato e un indice elevato di imboschimento;

• il rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli;

• l'uso di materiali e tecniche della tradizione locale in particolare l'uso dell'edilizia in pietra a secco, per gli interventi di recupero e di riqualificazione edilizia;

• trattamento dei bordi in chiave paesaggistica utilizzando le forme e i materiali propri del contesto rurale locale.

In particolare, le aree industriali di nuovo impianto, quelle esistenti da

riqualificare e le zone turistiche/alberghiere (C

3

) dovranno essere progettate

prevedendo un corretto inserimento nella struttura topografica del territorio,

senza pertanto compromettere la struttura orografica e geomorfologica.

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7

L’attività produttiva dovrà, infine, contemplare al suo interno la produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso l’uso integrato di impianti eolici di piccola taglia, di tecnologie solari e di centrali di cogenerazione alimentate da biomassa proveniente dagli scarti della lavorazione agricola locale e dai residui delle stesse aziende presenti nell’area.

Le norme tecniche di esecuzione e gli elaborati grafici di P.U.G.

costituiscono gli strumenti per la strutturazione del territorio comunale e per la disciplina dell'attività edilizia sia pubblica che privata.

1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11 della L.R. n° 20 del 27/7/2001.

2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:

• a) verifica di perimetrazione conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

• b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

• c) modifiche di perimetrazione motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;

• d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all'articolo 15 L.R. n° 20 del 27/7/2001 derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

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Adeguamento degli Standard

Ai fini della determinazione dei rapporti di densità di fabbricazione si stabilisce che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono:

a) superficie lorda abitabile : mq 30/ab. di cui mq 25 per destinazioni specificatamente residenziali e mq 5 per destinazioni non specificatamente residenziali, ma strettamente connesse con le residenze (servizi per la residenza), quali negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni e simili;

b) volume lordo abitabile : mc 100/ab., di cui mc 80 per destinazioni residenziali e mc 20 per destinazioni non specificatamente residenziali (servizi per la residenza), quali negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni e simili.

In zone turistico - residenziali alberghiere la determinazione della volumetria attribuita ad ogni abitante viene stabilita in:

a) superficie lorda abitabile : mq 18,5/ab di cui mq 15 per destinazioni specificatamente residenziali e mq 3,5 per destinazioni non specificatamente residenziali, ma strettamente connesse con le residenze (servizi per la residenza), quali negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni e simili;

b) volume lordo abitabile : mc 60/ab., di cui mc 50 per destinazioni

residenziali e mc 10 per destinazioni non specificatamente residenziali

(servizi per la residenza), quali negozi di prima necessità, servizi collettivi

per le abitazioni e simili.

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9

PARTE

STRUTTURALE

(11)

Titolo

1

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Applicazione del Piano.

1. Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano Urbanistico Generale (PUG) e dai P.U.E. ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale n° 20 del 27/7/2001 e succ. mod. ed int..

2. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali.

3. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG riconosce la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE.

4. I PUE assistiti da convenzione, saranno formati secondo le indicazioni degli elaborati prescrittivi del PUG e sulla base del principio della perequazione urbanistica, in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione comunale. Nel caso in cui non ci sia l'adesione di tutti i proprietari delle aree ricomprese nell'ambito di intervento, la costituzione del consorzio e l'eventuale ricorso all'istituto del comparto avverranno ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di inerzia da parte dei proprietari o in caso di mancata costituzione del consorzio, nonostante formale invito da parte del Comune, il Comune stesso potrà procedere alla formazione di uno strumento esecutivo di iniziativa pubblica.

art. 2 - Finalità delle norme.

1. Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale n° 20 del 27/7/2001.

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art. 3 - Deroghe.

1. Sono ammesse deroghe al Piano Urbanistico Generale sul permesso di costruire per edifici ed impianti pubblici ed interesse pubblico di cui all’ art. 14 del D.P.R.

n° 380 2001

2. Modifiche o integrazioni della disciplina di piano derivanti da disposizioni di Piani comunali di settore, in materia ambientale (Piano del rumore, Piano degli elettrodotti, Piano dell’aria, Piano dei rifiuti, Piano del risparmio energetico, ecc.) non comportano variante urbanistica.

3. Ogni successiva modifica agli elaborati prescrittivi comporta variante al P.U.G..

Le eventuali varianti seguiranno le disposizioni previste dalla Legge urbanistica regionale per le due tipologie di previsione, strutturale e programmatica.

art. 4 -Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d’uso degli immobili.

1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti le forme di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie:

a) residenziale;

b) turistico-ricettiva;

c) produttiva e direzionale;

d) commerciale;

e) rurale.

2. La destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile, come risultante dal titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all’accatastamento.

3. I mutamenti di destinazione d’uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione

certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell’intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della

destinazione d’uso. Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d’uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività.

4. I mutamenti di destinazione d’uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

5. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della destinazione d’uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e

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culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitarie tradizionali del contesto sociale e architettonico.

6. Sono fatti salvi i vincoli relativi alle destinazioni d’uso derivanti da finanziamento pubblico o da varianti urbanistiche regolate da specifiche disposizioni normative e/o convenzionali

art. 5 - Indici urbanistici.

1. St = Superficie territoriale (mq)

Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

In essa non sono comprese:

• —le aree e gli spazi già di uso pubblico;

• —le aree destinate ad uso pubblico dal P.U.G., comprese quelle destinate alla rete principale della viabilità e dei trasporti, nonché dei relativi nodi e svincoli;

• —le aree destinate a zona di rispetto cimiteriale a norma delle disposizioni vigenti o previste dal P.U.G..

2. It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale (St), comprensiva dell’edificato esistente.

3. Sf = Superficie fondiaria (mq)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

4. If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)

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13

5. Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq)

E' la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie territoriale (St).

6. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)

È la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie fondiaria (Sf).

7. Sco = Superficie coperta (mq)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

8. Rc = Rapporto di copertura (%)

È il rapporto, misurato in percentuale, fra superficie coperta (Sco) e superficie fondiaria (Sf).

9. S.l.. = Superficie lorda (mq)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.

La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

10. V = Volume (mc)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

11. H = Altezza dell’edificio (m) Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Nel caso di terreno in pendenza l’altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte.

Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.

12. S1 = Superficie per l'urbanizzazione primaria (mq)

È la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione primaria.

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13. S2 = Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq)

È la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione secondaria, da reperire all'interno dell'area interessata dagli strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva.

14. Sm = Superficie minima di intervento (mq)

È la superficie minima da assoggettare ad intervento di attuazione del P.U.G..

15. Prescrizioni generali

• 14.1. Negli interventi a permesso di costruire semplice, gli indici It, If, Uf vanno computati tenendo conto dei volumi e delle superfici lorde di pavimento preesistenti e che si intendono mantenere.

• 14.2. I criteri come sopra indicati per la determinazione del volume (V) e della superficie lorda di pavimento (S.l.) sono utilizzati anche ai fini della applicazione degli oneri di urbanizzazione e per la determinazione della quantità di aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

art. 6 - Aree di pertinenza.

1. Sono aree di pertinenza quelle, fondiarie e territoriali, che vengono utilizzate, in base alle prescrizioni di P.U.G. e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici.

2. Le aree di pertinenza sono assoggettate a specifico vincolo di asservimento alle prescrizioni di Piano, quale servitù di diritto pubblico, da costituirsi a mezzo di atto soggetto a trascrizione obbligatoria nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari o degli eventuali aventi titolo.

L'Amministrazione comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico.

3. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa abbiano completamente utilizzato l'edificabilità concessa dall'indice urbanistico previsto per la stessa dal P.U.G.. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici.

4. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità solo per saturare l'edificabilità prevista dalle presenti norme.

5. Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto di cui al precedente

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art. 7 - Interventi edilizi.

Sono interventi edilizi quelli definiti e disciplinati come tali dal Regolamento edilizio.

art. 8 - Urbanizzazione primaria.

L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere che sono condizione necessaria per l'utilizzazione edificatoria delle aree. Essi sono, ai sensi dell'art. 4 della legge 29-9-1964, n. 847 e della Tabella C della L. R. n° 6 del 12/2/79 e s.m.:

a) Sedi viarie

Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili.

b) Fognature

I condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana, nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale e gli impianti di depurazione.

c) Rete idrica

Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana.

d) Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

Le reti per l'erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi industriali e domestici, ivi comprese le cabine secondarie, e del gas combustibile per uso domestico, nonché i condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete principale urbana.

e) Pubblica illuminazione

Le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico.

f) Rete telefonica

La rete telefonica, ivi comprese le centraline telefoniche al servizio di fabbricati o gruppi di fabbricati.

g) (Vpd) = Verde di decoro

Verde pubblico, a sviluppo lineare, lungo le strade (scarpate, spartitraffico, relitti, ecc.) o puntuale (aiuole, spartitraffico, ecc.), necessario per motivi tecnici e per motivi di qualificazione ambientale.

Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto dei singoli edifici, mantenute a verde con alberatura ed eventuali attrezzature.

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Esse si realizzano su aree di proprietà pubblica attraverso interventi diretti con progetti approvati dal Consiglio Comunale oppure, per le zone di espansione (sia residenziale che produttiva), in esecuzione di specifiche convenzioni, su aree che devono essere cedute al Comune.

art. 9 - Urbanizzazione secondaria.

1. L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche previsti dall'art. 44 della legge 22-10-1971, n.

865 e dagli artt. 3 e 5 del D.M. 2-4-1968, n. 1444.

Vengono classificate in :

- scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie);

- attrezzature (edificio per il culto, attrezzature socio-culturali, attrezzature sanitarie, attrezzature commerciali e mercati);

- spazi pubblici a verde e per lo sport di quartiere;

- parcheggi.

Sono state proporzionate secondo i seguenti standards minimi:

- scolastiche mq/ab 4,50

- attrezzature mq/ab 3,00

- spazi pubblici a verde mq/ab 10,00

- parcheggi di zona mq/ab 2,50

- per un totale di mq/ab 20,00

2. Per le zone di espansione gli elaborati del P.U.G. non individuano attraverso localizzazioni esplicite le aree delle U2; queste sono tuttavia da ricavarsi e da individuarsi, entro la maglia in sede di strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto delle tipologie di U2 e delle relative superfici specificate nella tavola n. 24 di P.U.G.. Le U2 relative alle zone omogenee A e B sono specificatamente individuate nella tav. n. 19 di P.U.G..

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17

Titolo

2

ATTUAZIONE DEL P.U.G.

art. 10 - Strumenti di attuazione.

1. Il Piano Urbanistico Generale, in conformità alla L.R. n° 20 del 27/7/2001 si attua mediante:

• relazione annuale economico-urbanistica di attuazione del P.U.G.;

• permesso di costruire;

• permesso di costruire con convenzione obbligatoria nelle zone di recupero;

• permesso di costruire con atto d'obbligo unilaterale nelle zone di recupero;

• P.U.E., di iniziativa pubblica o privata o di iniziativa mista:

o In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.

o Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della l. 179/1992 i Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e l’arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l’inquadramento dell’intervento nell’ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.

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o I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i PUE ai sensi degli articoli 21 e seguenti della l.r. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del D.lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L’accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.

o I principi del DRAG-PUE, di cui alla D.G.R. n. 2753/2010, intesi al perseguimento dei generali obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane, rappresentano un parametro generale di riferimento per la pianificazione esecutiva comunale.

art. 11 - Relazione annuale economico-urbanistica di attuazione del P.U.G..

1. L'Amministrazione comunale annualmente provvede, mediante relazione al Consiglio Comunale in occasione della presentazione del bilancio di previsione:

1.1. A verificare lo stato di attuazione dei Piani urbanistici ed a proporre gli eventuali adeguamenti;

1.2. Ad indicare i mezzi finanziari disponibili nell'anno successivo per l'attuazione dei Programmi;

1.3. A verificare la congruità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

1.4. A determinare eventualmente le condizioni ed i criteri di svolgimento della iniziativa privata, sia negli interventi previsti nella pianificazione esecutiva, sia in quelli a permesso di costruire semplice;

1.5. A favorire programmi di riqualificazione urbana che si propongono di avviare il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati attraverso proposte unitarie che riguardano:

b) parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita nell'ambito considerato;

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Titolo

3

INDIRIZZI DIRETTIVE E MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE INVARIANTI

Nelle aree sottoposte ai vincoli di salvaguardia rivenienti dalle NTA del PPTR devono essere sempre rispettate le prescrizioni generali sulla classificazione del territorio in zone funzionali.

Il P.U.G. recepisce la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C

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delle schede d’ambito del paesaggio

“Puglia centrale” e “Alta Murgia”.

Indirizzi per le componenti idrologiche

Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l’equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell’acqua;

b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell’acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione; limitare e ridurre le trasformazioni e l’artificializzazione del reticolo idrografico;

c. migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua;

d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione dell’habitat e dell’ecosistema fluviale, promuovendo l’inclusione dello stesso in un sistema di corridoi di connessione ecologica;

e. garantire l’accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

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Al fine di perseguire i suddetti indirizzi, occorre realizzare strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60. I caratteri storico- identitari delle componenti idrologiche, con specifico riferimento ai paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati. Al fine di perseguire il suddetto indirizzo, occorre promuovere il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non devono compromettere gli elementi esistenti di naturalità e storico- culturali e devono garantire la permeabilità dei suoli.

Direttive per le componenti idrologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a. ai fini del perseguimento in particolare dell’indirizzo 1a, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60;

b. ai fini del perseguimento in particolare dell’indirizzo 1b, promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali;

c. ai fini in particolare del perseguimento dell’indirizzo 3, prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:

l’impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati;

l’uso di materiali costruttivi ecocompatibili;

l’adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;

la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l’adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;

la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti;

d. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;

e. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle fasce sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina in materia di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni e promuovendo l’utilizzo di metodi e

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Indirizzi per le componenti geomorfologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

a) valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;

b) prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promovendo l’inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

3. L’insieme dei solchi erosivi di natura carsica devono essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l’accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Direttive per le componenti geomorfologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a) promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;

b) individuano le lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica regionale;

c) dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle fasce sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina in materia di ripristino ecologico dei sedimi e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni.

Contestualmente individuano aree, esterne alle fasce sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette fasce in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

2. Gli enti locali, nei piani urbanistici di competenza, individuano le doline meritevoli di tutela evalorizzazione dal punto di vista paesaggistico e le sottopongono alla disciplina prevista dalle presenti norme per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi”, e i “Cordoni dunari.

3. Le componenti geomorfologiche puntualmente individuate e incluse nel “Catasto dei geositi” di cui all’art. 3 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i“Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i

“Cordoni dunari”.

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4. Le grotte puntualmente individuate e incluse nel “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali” dicui all’art. 4 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle prescrizioni previste dalle presenti norme per le “Grotte”.

Misure di salvaguardia delle componenti del sistema idrogeomorfologico

art. 12 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R..

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.: corpi idrici, anche effimeri o occasionali, che includono una fascia di salvaguardia di m. 100 da ciascun lato o come diversamente cartografata.

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

• garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;

• non interrompano la continuità del corso d’acqua e assicurino nel contempo l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d’acqua;

• garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;

• assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non

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b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d’acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l’adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;

c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all’alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

art. 13 – Prescrizioni per fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Fatte salve le disposizioni previste dai PAI, non sono ammissibili piani e/o progetti e interventi che comportano:

a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d’acqua e le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

a2) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata, anche prevedendo specifiche incentivazioni consentite da norme regionali o atti di governo del territorio;

a3) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) la realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la sua fruibilità visiva, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile;

a6) la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

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a7) la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a8) lo sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;

a9) la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a10) la realizzazione di nuovi tracciati viari o l’adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità;

a11) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, di linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a12)la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

art. 14 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “versanti”.

Versanti: parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%.

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

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3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

• muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;

• siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

• in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

art. 15 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “lame e gravine”.

Lame e gravine: solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all’azione naturale di corsi d’acqua di natura episodica.

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in

particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

• compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;

• interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

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a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell’idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l’agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e

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c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

art. 16 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “geositi”, gli “inghiottitoi” e le “doline”.

Geositi: formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici; falesie, porzioni di costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Punta delle Pietre Nere, Faraglioni), con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata.

Inghiottitoi: varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde, con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m o come diversamente cartografata.

Doline: forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi.

1. Nei territori interessati dalla presenza di geositi, inghiottitoi e doline si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) interventi di nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

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a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) forestazione delle doline;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a10) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l’occlusione.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l’impiego di materiali ecocompatibili;

b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

• il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;

• l’aumento di superficie permeabile;

• il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e all’eventuale recupero dell’assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell’equilibrio eco-sistemico.

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art. 17 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le aree soggette a vincolo idrogeologico.

Aree soggette a vincolo idrogeologico: aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

a) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;

b) recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro vegetazionale esistente;

c) recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;

d) rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico;

e) concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all’esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l’evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;

b) la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali;

c) la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;

d) la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;

(31)

e) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l’evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;

b) la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali;

c) la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;

d) il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;

e) l’incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;

f) la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;

g) la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:

a) perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull’ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a) includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;

b) individuano le aree compromesse e degradate all’interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;

c) disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere.

Riferimenti

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