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art. 51 - Parcheggi

Nel documento Comune di Grumo Appula (pagine 92-96)

1. In ogni intervento di nuova costruzione devono essere riservati, per ciascuna destinazione d'uso, appositi spazi per parcheggi privati nelle seguenti quantità:

a)—Residenza 1/10 del volume edificabile

b)—Attrezzature ricettive 2/10 del volume edificabile

c)—Uffici 2/10 del volume edificabile

d)—Teatri, cinema e simili 1/1 della S.l..

e)—Industria e artigianato 1/3 della S.l. (min. 5 posti macchina)

f)—Attività commerciale il valore più alto tra 1/10 del volume edificabile e quello derivante dall'applicazione delle disposizioni dell’articolo 56.

1.1. Le suddette quantità devono essere reperite sia nell'ambito delle aree oggetto degli interventi a permesso di costruire semplice ovvero all'interno della superficie fondiaria negli interventi subordinati a pianificazione particolareggiata esecutiva.

1.2. Possono essere utilizzate per parcheggio anche aree non contigue a quelle oggetto dell'intervento purché esse:

a) non risultino destinate a verde privato o comprese in zone soggette a vincolo preordinato all'esproprio o a servitù di uso pubblico;

b) siano poste ad una distanza non inferiore a 150 m. di percorso pedonale dall'area oggetto dell'intervento;

c) per comprovate necessità è ammessa una tolleranza max del 10%;

d) vengano vincolate a tale funzione per tutta la durata del fabbricato oggetto dell'intervento mediante atto da trascriversi nei registri immobiliari a cura dell'edificante.

2. Negli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione, qualora non risulti possibile ricavare sulle aree di pertinenza degli edifici oggetto degli interventi le quantità di cui al precedente punto 1., gli spazi da riservare a parcheggio dovranno essere previsti nelle quantità massime consentite da comprovate esigenze tecnico-costruttive, dalla situazione strutturale degli edifici e dalla dimensione e conformazione delle relative aree di pertinenza.

3. Prescrizioni particolari:

3.1. In sede di Relazione annuale economico-urbanistica, per le aree per le quali siano prescritte limitazioni alla accessibilità veicolare, le quantità di cui al punto 1. potranno essere modificate in relazione a tali limitazioni.

3.2. Le superfici da destinare a parcheggio possono essere multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo.

3.3. Per i parcheggi relativi agli spazi commerciali valgono le prescrizioni di cui all' art. 56.

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Titolo

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ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nuova disciplina del commercio

LEGGE REGIONALE 24 /2015 - Codice del Commercio – e successive modifiche, come da L.R. n. 12 del 9 aprile 2018 e R.R. n. 7/2009.

Il Comune di Grumo Appula non ha mai provveduto alla stesura di un piano che disciplini il commercio nel suo territorio e quindi deve provvedere alla redazione del piano in ottemperanza delle disposizioni disciplinate dalla L.R. 24/2015 “I comuni per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all’articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo”.

Il PUG dovrà essere compatibile con il piano del commercio e la sua normativa.

Di seguito è riportata una sintesi delle disposizioni emanate dalla L.R. 24/2015 inerenti l’urbanistica.

Disposizioni di carattere urbanistico

Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali

Il Comune ha individuato le aree idonee all’insediamento di strutture commerciali attraverso il proprio strumento urbanistico, in conformità alle finalità di cui all’articolo 2 della L.R., con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all’articolo 1 della L.R succitata.

L’insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessibilità e/o di riduzione dell’impatto socio economico, ritenute necessarie.

Dotazione di aree a parcheggio

I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.

La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone urbanizzate.

Al fine di promuovere l’insediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all’articolo 3 della L.R. 24/2015, dettano disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.

Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.

Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

La presentazione della domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta del relativo titolo edilizio. I provvedimenti di cui all’articolo 3 della L.R. 24/2015, definiscono le modalità di coordinamento tra i due procedimenti.

Il rilascio del titolo edilizio avviene in maniera contestuale o successiva al rilascio dell’autorizzazione commerciale.

L’autorizzazione amministrativa per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell’esercizio insediato o risultante dall’ampliamento.

Indicazioni al Comune

95 1. documento di valutazione del commercio;

2. criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale;

3. misure di promozione e sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale dei centri storici, delle aree urbane, dei centri di minor consistenza demografica e delle altre aree.

Sviluppo e promozione dei centri storici e delle aree urbane

Il Comune individua, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, i centri storici e le aree urbane a consolidata presenza commerciale da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio.

Il Comune può prevedere disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale.

I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d’iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.

Nell’elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all’area, la progettualità privata e l’efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell’area stessa e dell’insieme di attività economiche in essa presenti.

Nel documento Comune di Grumo Appula (pagine 92-96)