art. 58 - Viabilità
15. Fasce di arretramento
Sono aree adiacenti ad assi viari o a linee ferroviarie ; su dette aree non è ammessa l'edificazione, tranne che per la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante, alle condizioni previste al punto 7 della circolare Ministero LL.PP. n°
5980 del 30-12-1970 di seguito riportate:
- parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici e che non si trovino nella condizione di pertinenzialità rispetto a nuovi o vecchi edifici;
- distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada;
- cabine di distribuzione elettrica / gas / telefonica;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- reti idriche;
- reti fognanti;
- canalizzazioni irrigue;
- pozzi;
- metanodotti, gasdotti, ecc.;
- recinzioni in muratura – che a norma dell’art. 878 del Codice Civile non abbiano una altezza superiore ai 3 metri – in rete metallica, nonché siepi, a delimitazione del confine di proprietà;
- strade a servizio della edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale; strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio delle opere consentite in detta fascia.
Qualora tali aree siano classificate dal P.U.G. come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza è trasferibile sulle aree edificabili comprese nella medesima unità di intervento.
15.1. Il trasferimento è comunque subordinato ad uno strumento di pianificazione particolareggiata esecutiva, esteso all'intera unità di intervento.
15.2. Dimensioni delle fasce di arretramento delle strade
All'interno del perimetro del centro edificato, lungo le strade di classe A, B, C, D sono previste le fasce di arretramento per ogni lato, misurate a partire dal ciglio della strada, come definito all'articolo 2 del D.M. n. 1404, dell’1 aprile 1968.
All'esterno del perimetro del centro edificato, lungo le strade classificate dal presente articolo e nei tratti per i quali non sono previste aree di rispetto, sono previste fasce di arretramento di dimensioni uguali, per le varie classi di strade, a quelle stabilite per le aree di rispetto di cui al punto 14 del presente articolo.
15.3. Dimensioni delle fasce di arretramento delle linee su ferro
Sia all'interno che all'esterno del perimetro del centro edificato, lungo le linee ferroviarie e metropolitane, nei tratti in cui queste corrono a cielo aperto, sono previste fasce di arretramento di ml 60 , misurate orizzontalmente dalla mezzeria del binario di corsa più esterno.
Lungo le ferrovie va applicata, in ogni caso, una salvaguardia integrale, della profondità di
105
art. 59 - Attrezzature per la distribuzione di carburante per autoveicoli
.REGOLAMENTO REGIONALE 10-1-2006 n. 2.
“Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria” allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti; il Comune provvederà a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
1. Le attrezzature di cui al presente articolo sono gli impianti per la distribuzione dei carburanti con i relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli.
Classificazione degli impianti
Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all’esposizione di lubrificanti o altri prodotti per veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento;
c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con handicap.
Intralcio al traffico:
a) qualora nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avvenga in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l’ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;
b) qualora lo spazio di rientro per il rifornimento sia limitato, tale da non permettere una sosta all’interno del piazzale di mezzi pesanti. In tal caso l’impianto può rifornire solo le autovetture e durante le operazioni di scarico delle autocisterne per il rifornimento dell’impianto deve essere appositamente segnalata la presenza del mezzo che occupa la sede stradale.
Zone superfici ed aree svantaggiate Zone omogenee a livello comunale
Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, n. 1444, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee così definite:
Zona 1 Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zone A);
Zona 2 Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C);
Zona 3 Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F);
Zona 4 Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).
Superficie minima dell’area di localizzazione dell’impianto
In relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tipologie di cui al presente articolo, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell’impianto stesso.
Tipo di impianto
Impianto generico con attività non oil Zona 2 mq. 2.000
Zona 3 mq. 2.500 Zona 4 mq. 3.500
Impianto generico senza attività non oil Zona 2 mq. 1.500
Zona 3 mq. 2.000 Zona 4 mq. 2.500