In ultima battuta, occorre soffermarsi brevemente sulle similarità e sulle differenze presenti tra i due criteri di valutazione elaborati in maniera piuttosto puntuale in ambito internazionale, ovvero il fair value e l’arm’s length principle. Ciò in quanto, seppure i due standards siano stati emanati da differenti organismi e con l’intento di soddisfare finalità diverse, hanno comunque dei punti di contatto349. Da una parte, difatti, le disposizioni in materia di prezzi di trasferimento si applicano anche ai soggetti IAS/IFRS, mentre dall’altra, quello
347 Così G.MAISTO, op. ult. cit., p. 96 e precedentemente S.MAYR, La rettifica dei costi e dei
ricavi ex artt. 53 e 56 del D.P.R. n. 597/73. II Parte – Presupposti oggettivi, in Boll. trib., 1977, p.
1052, per il quale “la definizione del valore normale contenuta nell’art. 9 del D.P.R. n. 597
sembra non lasciare spazio a commisurazioni di prezzi che siano determinate da motivi particolari imprenditoriali soggettivi”.
348 A tal proposito A.MUSSELLI,A.C.MUSSELLI, Transfer pricing, cit., p. 271, dopo un’attenta
analisi del processo evolutivo a cui è stata sottoposta la disciplina dei prezzi di trasferimento in sede nazionale ed internazionale, ritengono pienamente applicabili nel nostro Paese i principi delineati dall’OCSE, in quanto ormai implicitamente riconosciuti dall’amministrazione finanziaria, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e dallo stesso legislatore.
349 Per una trattazione più completa dell’argomento si veda J.WITTENDORFF, The arm’s length
principle and fair value: identical twins or just close relatives?, in Tax notes international, 18
della rilevazione delle operazioni con parti correlate è sempre stato un tema a cui i principi contabili internazionali hanno prestato molta attenzione350.
Sebbene ad un primo momento le valutazioni al fair value e secondo il principio di libera concorrenza possano sembrare identiche, in quanto tutti e due i criteri si focalizzano sul prezzo che sarebbe stato convenuto tra parti indipendenti, da una più attenta analisi delle caratteristiche che deve avere la transazione oggetto del controllo, quella di riferimento e la valutazione vera e propria in base a quanto stabilito da ciascuno standard, sorge qualche incongruenza.
Per quanto riguarda la transazione controllata, tutti e due i principi si basano sulla transazione effettivamente realizzata dalle imprese associate, così come da queste strutturata351.
Le prime diversità emergono quando si osservano le caratteristiche che identificano la transazione comparabile di riferimento. Quest’ultima, sia per la corretta applicazione dell’arm’s length principle che del criterio del fair value, deve essere effettuata tra parti indipendenti352, ma se in ossequio alle Linee guida OCSE bisogna fare riferimento alle condizioni che si sarebbero verificate in transazioni comparabili e in circostanze comparabili353, e pertanto si adotta un approccio soggettivo che tiene conto dello specifico contesto in cui si svolge l’operazione354, il criterio di valutazione elaborato dallo IASB basa il raffronto su
350 Così D.AVOLIO,P.RUGGIERO, IAS/IFRS e “transfer pricing”: le differenze nelle valutazioni a
“fair value” e ad “arm’s length”, cit. p. 3719.
351 OECD, Linee Guida, cit., par. 1.64: “Di regola, la verifica effettuata dall’amministrazione
fiscale su una transazione controllata dovrebbe basarsi sulla transazione effettivamente realizzata dalle imprese associate, così come da queste strutturata, utilizzando i metodi applicati dal contribuente nella misura in cui questi siano coerenti con i metodi descritti nel capitolo II”; IFRS
13, par. 11: “una valutazione del fair value è riferita ad una particolare attività o passività.
Pertanto, quando valuta il fair value, un’entità deve considerare le caratteristiche di quell’attività o passività se gli operatori di mercato tengono conto di tali caratteristiche per determinare il prezzo dell’attività o della passività alla data di valutazione”.
352 OECD, Linee Guida, cit., par. 1.6: “il principio di libera concorrenza adotta un approccio
consistente nel trattare i membri di un gruppo multinazionale come se operassero quali entità separate […] secondo l’approccio per entità separate, i membri di un gruppo multinazionale sono considerati come entità indipendenti”; IFRS 13, Appendice A: “operatori di mercato: […] sono indipendenti l’uno dall’altro, ossia non sono parti correlate ai sensi dello IAS 24”.
353 OECD, Linee Guida, cit., par. 1.6: “[…] facendo riferimento alle condizioni che si sarebbero
verificate tra imprese indipendenti in transazioni comparabili e in circostanze comparabili (cioè in “transazioni comparabili sul libero mercato”)”.
354 OECD, Linee Guida, cit., par. 1.33: “Affinché siano utilizzabili per un tale confronto, le
una transazione ipotetica (una regolare operazione), effettuata su un mercato ipotetico (il mercato principale o più vantaggioso)355, tra operatori di mercato ipotetici (ben informati, capaci e disponibili)356, adottando pertanto un approccio oggettivo357.
Ciò nonostante, tutti e due gli standards si poggiano sull’assunzione della massimizzazione del profitto358 e, almeno presumibilmente, sulla presenza di un’informazione tendenziale completa359.
Infine, con riguardo alla valutazione vera e propria, tutti e due i criteri si fondano sull’analisi transazionale basata sul prezzo360 e riconoscono, inoltre, la possibilità
sufficientemente comparabili. Ciò significa che nessuna delle differenze (nel caso esistano) tra le situazioni oggetto del confronto può influenzare in maniera significativa l’elemento esaminato dal punto di vista metodologico (ad esempio, il prezzo o margine), oppure che si possono effettuare delle rettifiche ragionevolmente accurate per eliminare gli effetti di tali differenze”.
355 IFRS 13, par. 16: “una valutazione del fair value suppone che l’operazione di vendita
dell’attività o di trasferimento della passività abbia luogo: a) nel mercato principale dell’attività o passività; o b) in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l’attività o passività”.
356 IFRS 13, par. 23: “nello sviluppare tali assunzioni, un’entità non deve necessariamente
individuare operatori di mercato specifici. Piuttosto, essa deve identificare delle caratteristiche che in genere distinguono gli operatori di mercato”.
357 IFRS 13, par. 2: “il fair value è un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell’entità”;
par. 15: “una valutazione del fair value suppone che l’attività o passività venga scambiata in una
regolare operazione tra operatori di mercato per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato”
358 OECD, Linee Guida, cit., par. 1.34: “per valutare le condizioni di una potenziale transazione,
le imprese indipendenti confronteranno questa transazione con le altre opzioni realisticamente disponibili e effettueranno tale transazione soltanto se non individuano nessuna alternativa che risulti nettamente più vantaggiosa”; IFRS 13, par. 22: “un’entità deve valutare il fair value di un’attività o passività adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico”.
359 OECD, Linee Guida, cit., par. 1.35: “tutti i metodi basati sul principio di libera concorrenza
possono essere collegati all’idea secondo cui le imprese indipendenti tengono presente le varie opzioni disponibili, e nel confrontarle, considerano tutte le differenze esistenti tra le opzioni che potrebbero influire significativamente sul loro valore”. IFRS 13, Appendice A: “operatori di mercato […] sono ben informati, poiché hanno ragionevole conoscenza dell’attività o della passività e dell’operazione utilizzando tutte le informazioni disponibili, comprese quelle informazioni eventualmente ottenibili attraverso ordinarie attività di due diligence”.
360 OECD, Linee Guida, cit., par. 1.33: “l’applicazione del principio di libera concorrenza è
generalmente basata su un confronto tra le condizioni di una transazione tra imprese associate e quelle di una transazione tra imprese indipendenti”; par. 1.35: “il metodo del confronto del prezzo sul libero mercato confronta una transazione tra imprese associate con transazioni simili tra imprese indipendenti per ottenere una valutazione diretta del prezzo sulle quali le parti si sarebbero accordate se avessero fatto ricorso direttamente a un’alternativa di mercato per la transazione controllata”; IFRS 13, par. 24: “il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle
di effettuare delle aggregazioni qualora il valore di transazioni o attività collegate sia più rilevante del valore che le stesse transazioni o attività assumerebbero se analizzate singolarmente361.
Per la determinazione del prezzo in applicazione dell’arm’s length principle viene, però, considerata sia la prospettiva del cessionario che quella del cedente362, si riconosce la possibilità di ottenere come risultato della valutazione non esclusivamente un'unica cifra, ma una gamma di cifre tutte allo stesso modo attendibili363 e si rigetta l’assunzione che legherebbe la valutazione alla circostanza che il bene oggetto della transazione venga utilizzato nel modo più intenso e produttivo364.
Al contrario, il fair value è un unico prezzo di chiusura, pertanto valutato dal punto di vista del cedente365, e al fine della sua corretta valutazione si assume che
correnti condizioni di mercato (ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione”.
361 OECD, Linee Guida, cit., par. 3.9: “in teoria, per avvicinarsi il più possibile al corretto valore
di mercato, il principio di libera concorrenza deve essere applicato transazione per transazione. Vi sono delle situazioni, però, in cui spesso le transazioni separate sono così strettamente collegate o continue che non possono essere valutate correttamente se considerate separatamente”; IFRS 13, par. 31: “se il massimo e miglior utilizzo dell’attività è costituito dall’utilizzo dell’attività in combinazione con altre attività o con altre attività e passività, il fair value dell’attività è il prezzo che si percepirebbe in un’operazione corrente di vendita dell’attività, ipotizzando che l’attività sia stata utilizzata con altre attività o con altre attività e passività e che tali attività e passività (ossia le sua attività complementari e le passività correlate) siano disponibili agli operatori di mercato”.
362 Ad esempio OECD, Linee Guida, cit., par. 6.14: “per determinare il prezzo di libera
concorrenza in caso di trasferimento di beni immateriali, e ai fini della comparabilità, occorre considerare sia il punto di vista del cedente che quello del cessionario”.
363 OECD, Linee Guida, cit., par. 3.55: “in alcuni casi sarà possibile applicare il principio di
libera concorrenza per ottenere una sola cifra (per esempio un prezzo o un margine) che rappresenterà il dato più affidabile per determinare se le condizioni di una transazione siano conformi al principio di libera concorrenza. Molto spesso. però, poiché la determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta, l’applicazione del metodo o dei metodi più appropriati avrà come risultato una gamma di cifre, tutte relativamente allo stesso modo affidabili”.
364 OECD, Linee Guida, cit., par. 6.15: “tale analisi è importante al fine di assicurarsi che
un’impresa associata non sia tenuta a corrispondere per l’acquisto o l’utilizzazione di un bene immateriale la somma calcolata sulla base dell’uso più intenso o produttivo di detto bene, nel caso in cui questo risulti utile in misura più limitata per l’impresa associata, considerati la sua attività e altri elementi relativi”.
365 IFRS 13, par. 2: “la finalità della valutazione del fair value è la stessa in entrambi i casi:
stimare il […] prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell’operatore di mercato che detiene l’attività o la passività”.
il bene oggetto della transazione venga impiegato secondo il suo massimo e miglior utilizzo366.
In conclusione, si ritiene che arm’s length principle e fair value siano due criteri di valutazione non completamente convergenti, la cui applicazione potrebbe dar luogo a risultati non coincidenti, ma ciò è pacificamente giustificabile dalla diversità di obiettivi che l’OCSE e lo IASB si sono fissati di perseguire attraverso la loro elaborazione ed emanazione367.
366 IFRS 13, par. 27: “una valutazione del fair value di un’attività non finanziaria considera la
capacità di un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo”.
367 Una sintesi delle analogie e delle differenze tra i due standards è delineata nella Table 1 in J.
WITTENDORFF, The arm’s length principle and fair value: identical twins or just close relatives?, cit., p. 226.