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Art. 23 – Le aree tartufigene

1. Le aree tartufigene evidenziate nella tav. AG03-Aree tartufigene allegata al PS e recepite nel presente RU non sono state perimetrale solo sulla base dell’effettiva produzione di tartufi né sul perimetro delle aree sulla quale sono state autorizzate o sono autorizzabili tartufaie controllate o coltivate bensì sulla natura vocativa dei terreni.

2. Per tutto quanto non normato si fa riferimento alla LR Toscana 11 aprile 1995 n. 50, Norme per la raccolta, coltivazione e conservazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo umano e per la tutela e valorizzazione degli eco-sistemi tartufigeni.

3. Fatto salvo casi per i quali sia stato dimostrato la necessità di revisione della cartografia, aggiornamento o rettifica per errori materiali, nelle aree tartufigene non è consentita la realizzazione di annessi agricoli diversi da quelli per autoconsumo.

4. Le eventuali recinzioni, finalizzate all’impianto della tartufaia controllata o coltivata, dovranno avere carattere provvisorio ed essere rimosse a seguito dell’avvenuta crescita degli impianti e comunque non oltre 24 mesi.

5. In riferimento alle restanti recinzioni, si veda l’apposita disposizione contenuta nelle presenti N.T.A. e nel Regolamento di Polizia Rurale.

6. Per il patrimonio edilizio esistente si fa rinvio agli interventi edilizi ammessi nei vari ambiti agricoli in cui ricadono (prevalente funzione agricola, esclusiva funzione agricola, aree boscate, etc):

7. Negli ambiti interni al territorio urbanizzato e dei tessuti prevalenti non residenziali (tessuti per attività produttive ed infrastrutture di interesse generale) prevalgono gli interventi edilizio-urbanistici di zona.

Art. 24 - Le aree ad esclusiva funzione agricola. PAPMAA. Nuove costruzioni per usi agricoli

1. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono riportate nella tav. AG02-Uso agricolo del suolo del quadro conoscitivo del PS;

2. Fermo restando l’obbligo del recupero degli edifici esistenti, gli interventi sul sistema edilizio nonché le nuove previsioni ovvero il cambio di destinazione d’uso per le situazioni previste dalla L.R.T. 65/2014, sono disciplinate dai PAPMAA.

Il R.U. indica all’art. 20 e negli specifici ambiti agricoli interventi eccedenti la capacità produttive dei fondi, per i quali non è fatto obbligo di PAPMAA (interventi che possono essere eseguiti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli possessori di fondi con superficie minima inferiore a quella prevista dalla normativa regionale).

3.Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello della salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, in particolar modo per i fabbricati che ricadono nel catalogo dell’edilizia rurale significativa (vedi schede delle invarianti strutturali).

Nell’esecuzione di interventi edilizi e anche nel caso di cambio d’uso in assenza di opere edilizie, oltre al rispetto dei vincoli di qualsiasi natura si dovrà osservare le disposizioni nazionali e regionali in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua.

In assenza di PAPMAA sono ammessi gli interventi indicati dalla LRT 1/2005.

Per il mantenimento della presenza umana a presidio del territorio sono consentite addizioni funzionali come disciplinate all’art 25, comma 4, purchè accompagnate da interventi di sistemazione ambientale relativi alle pertinenze degli edifici di cui si prevede la ristrutturazione, per garantire un assetto dei luoghi simile a quello caratterizzato dall’esercizio di attività agricole. Sono ammessi interventi di cohousing.

4. E’ ammesso l’utilizzo di tali aree per funzioni collegate all’agricoltura esclusivamente integrative della scarsa redditività agricola; sono ammesse le seguenti attività, destinazioni d’uso ed interventi:

 coltivazione dei terreni;

 allevamenti che non costituiscono, per entità e qualità, compromissione dell’ambiente agricolo circostante ;

 l’allevamento di specie faunistiche terrestri di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;

 conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

 attività connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);

 residenza agricola;

 residenza all’interno del patrimonio edilizio esistente;

 agriturismo;

 attività di ristorazione, nel patrimonio edilizio esistente, previa verifica di rispondenza alle previsioni del PTC provinciale ed a condizione di utilizzare prodotti enogastronomici toscani per almeno il 70%.

 attività per il tempo libero senza nuova impermeabilizzazione di suolo (coltivazione orti, ippovie, sentieristica, escursionismo, raccolta prodotti, e simili);

 impianti per attività equestri di maneggio, come previsto da apposite disposizioni nell’ambito delle presenti norme;

 attività in edifici esistenti compatibili con l’assetto dell’area agricola;

 realizzazione di strutture di servizio per gli edifici esistenti;

 il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi;

 la conservazione, la manutenzione o il ripristino della rete idrica e di canalizzazione del sistema delle acque al fine di prevenire esondazioni o il ristagno delle acque;

 destinazioni ad uso pubblico;

 interventi pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi gli interventi finalizzati a promuovere le energie rinnovabili.

 tutti gli interventi che concorrano alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale;

5. Il PAPMAA è lo strumento attraverso il quale l’azienda agricola, in funzione delle proprie esigenze di sviluppo, programma per la propria attività colturale e gli interventi edilizi necessari alla conduzione dei fondi.

Il PAPMAA in territorio agricolo ha valore di piano attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali o a carattere agrituristico per una volumetria complessiva superiore a 600 mc mediante interventi di nuova edificazione, di trasferimenti di volumetria o di ristrutturazione urbanistica nonché per interventi di realizzazione di nuovi annessi per una superficie di calpestio superiore a mq 1000.

Il R.U. prevede nel territorio agricolo, per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, una superficie utile dei vani abitabili delle unità abitative non superiore a 140 mq; il progetto dovrà contenere lo studio localizzativo e tipologico rispondente a quanto indicato all’art. 3, comma 4 lett.

b) e c) del DPGR Toscana n 5R.

6. Per gli interventi sul p.e.e. in zone agricole e per i PAPMAA si richiamano integralmente le disposizioni contenute nella LRT 65/2014 (titolo IV capo III disposizioni per il territorio rurale).

7. Gli interventi di sistemazione ambientale relativi alle pertinenze degli edifici di cui si prevede la deruralizzazione con pertinenza inferiore ad un ettaro, dovranno garantire un assetto dei luoghi simile a quello caratterizzato dall’esercizio di attività agricole così come disciplinate dalle presenti norme. In caso di deruralizzazione di fabbricati agricoli con pertinenze superiori all’ettaro, gli interventi di sistemazione ambientale sulle aree di pertinenze, di edifici deruralizzati a seguito di

"Programma Aziendale" o alienati in assenza di "Programma Aziendale", costituiscono adempimento di cui all’art 12 della DPGR. 09.02.2007 n.5/R e successive modifiche ed integrazioni (art. 83 della L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni), e sono a carattere obbligatorio.

L’atto d’obbligo, predisposto per ogni caso specifico da parte dell’Amministrazione comunale, dovrà impegnare il richiedente a:

 effettuare tutti gli interventi di sistemazione, manutenzione e gestione previsti nel progetto, costantemente ed a regola d’arte nell’arco dei 10 anni di validità dell’atto d’obbligo;

 non alienare separatamente gli edifici coinvolti dalle operazioni edilizie dalle aree prese a riferimento, superiori ad un ettaro;

 depositare una polizza fidejussoria a garanzia dell’esecuzione degli impegni intrapresi;

 non alterare la funzionalità della rete dei fossi e dei canali eventualmente presenti sulle pertinenze provvedendo a compiere periodicamente azioni di ripulitura delle arginature, a non inserire nel letto dei canali elementi di ostacolo al regolare deflusso delle acque quali riempimenti di terra, a non tombare o deviare tratti di tale rete;

 contribuire a garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari in condizioni di rischio geologico attraverso opere di manutenzione dei versanti anche attraverso la piantumazione di essenze arboree ed arbustive, la predisposizione di semplici sistemi di ingegneria naturalistica capaci di contenere gli effetti di scivolamento dei terreni, la manutenzione della rete scolante;

 non effettuare sbancamenti che pregiudicano la stabilità del terreno nemmeno per consentire l’apertura di nuova viabilità;

 tutelare, anche attraverso interventi di recupero, gli spazi e le infrastrutture agricole a comune quali le aie, le fontane, gli abbeveratoi, i forni, i lavatoi eventualmente presenti sulle pertinenze;

 preservare e mantenere le essenze arboree autoctone provvedendo ad integrarle, laddove si renda necessario con altri elementi;

 tutelare le formazioni arbustive lineari a garanzia della tutela della biodiversità;

 non introdurre specie esotiche salvo nei casi in cui si tratti di sostituire o integrare elementi presenti sulle pertinenze delle ville storiche di valore riconosciuto incluse nella schedatura del patrimonio edilizio o situazioni assimilabili;

 prestare particolare attenzione nel ripristino e salvaguardia di giardini storici, viali alberati, vegetazione riparia arborea, siepi camperecce e piante isolate;

 non utilizzare essenze estranee ai luoghi e/o infestanti anche ai sensi dell’art. 6 della L.R.

56/2000 e successive modifiche ed integrazioni che vieta espressamente l'utilizzazione, nelle opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, delle specie vegetali esotiche invadenti Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl), Fico d'India (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa) Robinia (Robinia pseudoacacia);

 preservare il manto erbaceo delle aree scoperte evitando la sostituzione dello stesso o di parti dello stesso con prati sempreverdi che comportano l’introduzione di sistemi di irrigazione;

 non modificare nei suoi caratteri di ruralità (larghezza, rifinitura, andamento) la viabilità presente sulle pertinenze;

 limitare l’inserimento di ulteriori percorsi che possano creare effetti aiuola o giardino.

8. In riferimento alle recinzioni, si veda l’apposita disposizione contenuta nelle presenti norme e nel regolamento di polizia rurale.

9. Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento del RU che prevede n. 60 alloggi. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino un numero di alloggi superiore a quello preesistente devono garantire la superficie complessiva dei nuovi alloggi non inferiore ad 85 mq. Si potrà derogare a quanto sopra nel caso in cui, mediante gli interventi edilizi sopra indicati, si producano residenze da destinare alle esigenze del nucleo familiare dei proprietari; tale finalità verrà garantita nelle forme appositamente stabilite dall’A.C.

Ugualmente potrà essere derogato se gli interventi edilizi rientrano in un PAPMAA o sono destinati al cohousing.

Quanto sopra stabilito si applica anche nel territorio agricolo ad esclusiva funzione agricola compreso nelle UTA e nelle UTOE.

I posti letto per le attività ricettive (turismo rurale, agriturismo etc…) sono riportati nel dimensionamento del R.U.

Per quanto non espressamente disciplinato si farà riferimento alla normativa regionale di settore.