(Criteri di aggiudicazione dell'appalto - OEPV e minor prezzo)
La lettera s) modifica l’articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione
dell'appalto. Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate (al
comma 3) per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il
riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a
40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Si interviene sul comma 10-bis dell'articolo 95, che stabilisce che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, sopprimendo, in tale comma, la disposizione per cui a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
Si riscrive il comma 15, prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Criteri di aggiudicazione dell'appalto (OEPV e minor prezzo) (lettera s)
La lettera s) modifica l’articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione
dell'appalto:
1) viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate (al comma 3) per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, inserendo anche il riferimento (in una nuova lettera b-bis) ai contratti di servizi e le forniture di importo
pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
A.S.1248 Articolo 1, comma 1, lettera s)
Si ricorda che, in base al comma 3 già vigente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), norma quest'ultima che prevede la possibilità di procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
2) al comma 4, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente:
- per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (lettera a) soppressa).
La norma oggetto di soppressione prevedeva che in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applicasse l'esclusione automatica, la stessa avesse l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 sulla valutazione dell'offerta anomala. Si faceva fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), in base al quale per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si procede mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) sul criterio del minor prezzo.
- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i
servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino
alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata
ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o
che hanno un carattere innovativo.
Resta, quindi, in vigore la sola lettera b), che prevede il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
La relazione illustrativa evidenzia, in relazione alle novelle ai commi 3 e 4, la necessità di coordinare tali disposizioni con le novelle altresì apportate
all'articolo 36 del codice, in particolare con l'introduzione ivi del comma 9-bis
(punto 7) della lettera f), cui si rinvia).
3) Si interviene sul comma 10-bis dell'articolo 95: questo stabilisce che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Viene soppressa, in tale comma, la disposizione per cui a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il
limite del 30 per cento.
La relazione illustrativa del Governo evidenzia che la modifica al comma 10-bis è tesa a garantire maggiormente la discrezionalità della stazione appaltante ai fini
A.S.1248 Articolo 1, comma 1, lettera s)
della determinazione dei punteggi, in caso di OEPV, in base alle caratteristiche e peculiarità di ogni singolo appalto, sopprimendo il riferimento al tetto massimo per il punteggio economico entro il 30 per cento.
4) Si riscrive il comma 15, prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 'fase amministrativa di prima ammissione' - mentre la norma previgente faceva riferimento alla 'fase di ammissione' -, regolarizzazione o esclusione delle offerte
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
La norma previgente stabiliva che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Nel corso dell'indagine conoscitiva in corso presso l'8aCommissione del Senato l'offerta economica più vantaggiosa ed i criteri di scelta sono stati oggetti di vari rilievi e proposte da parte dei soggetti auditi. Nell'ambito delle audizioni svolte, l'Ige ha ad esempio evidenziato come entrambi i criteri dell'OEPV e del massimo ribasso presentino spazi di discrezionalità tecnica, atteso che 'anche nel massimo ribasso, non vi è automatismo in quanto la stazione appaltante può essere, ed è normalmente, chiamata a valutare l’eventuale anomalia e, in questa attività, potrebbe annidarsi lo stesso rischio che i fautori di questo criterio intravedono nell’utilizzo della qualità/prezzo'. D’altronde, si è osservato che l'imposizione posta dal Codice di porre a base d’asta un progetto esecutivo risulterebbe contraddittoria con l'imposizione del ricorso al criterio della qualità/prezzo, in quanto induce le stazioni appaltanti ad elaborare criteri qualitativi incompatibili con un progetto esecutivo, causa di distorsione, formulandosi sul punto la proposta di riconoscere la scelta alle stazioni appaltanti. L'ANIE, in ordine al criterio della OEPV, ha rilevato come 'nell’ambito dei settori speciali o per amministrazioni più strutturate, nell’ambito dei settori ordinari, il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha consentito effettivamente una selezione basata su elementi che danno maggior risalto all’aspetto qualitativo del prodotto rispetto al criterio del minor prezzo, ed ha spinto gli operatori economici ad elevare il livello di offerta con prodotti innovativi e progetti migliorativi rispetto a quelli posti a base gara in quanto premianti ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici'. Tuttavia, si è altresì evidenziato come in altri contesti, l’applicazione del criterio in parola è risultata vanificata, concretandosi in una compilazione “a crocette” che appiattisce la valutazione solamente sull’elemento economico perché, dal punto di vista tecnico, a tutti i partecipanti vengono attribuiti gli stessi punteggi. Si è evidenziato come servano 'strumenti per rendere effettivo questo cambio di prospettiva', investendo sulla qualificazione delle stesse stazioni appaltanti, con la professionalizzazione e formazione delle stesse.
A.S.1248 Articolo , comma 1, lettera t)