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(Disposizioni transitorie e nuove disposizioni regolamentari)

Varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche approvati in base alla disciplina previgente al Codice (lett. mm), n. 1))

La norma in esame introduce una disposizione volta a disciplinare l’approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Codice (nuovo comma 1-ter dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016).

Si ricorda che, in base al disposto del comma 1-bis dell’art. 216 del Codice, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente.

Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente:

 dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;

 dal CIPE, in caso contrario.

Si fa notare che la disposizione in esame riproduce, semplificandola (in quanto fa riferimento al solo criterio dell’incremento percentuale di valore), quella contenuta nell’art. 169, comma 3, del “vecchio” Codice. In base alla richiamata disposizione, che disciplinava l’approvazione delle varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le citate varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, “sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE”.

Deroga transitoria al divieto di appalto integrato (lett. mm), n. 3))

Il numero 3) della lettera in esame integra la disposizione transitoria recata dal comma 4-bis dell’art. 216 (che ha derogato al divieto di appalto-integrato per i progetti definitivi approvati prima del 19 aprile 2016) introducendo una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo

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competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12

mesi successivi all’approvazione dei predetti progetti.

Si ricorda che l’art. 59, comma 1, del Codice, vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (c.d. appalto-integrato) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo3.

L’art. 216, comma 4-bis, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto in questione per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-bis è stato introdotto dall’art. 128 del D.Lgs. 56/2017, pubblicato nella G.U. del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall’art. 131 del medesimo decreto legislativo).

Si fa notare che la reintroduzione dell’appalto integrato è stata chiesta da più parti nel corso delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta dall’8a

Commissione (Lavori pubblici) del Senato sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici. In particolare l’ANCI ha sottolineato (v. documento consegnato nel corso dell’audizione del 12 marzo 2019) che “l’obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni”.

La norma in esame dispone altresì che (in tali casi di deroga) il soggetto

incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.

Si tratta di una disposizione che conferma il divieto enunciato al punto 9 delle linee guida ANAC n. 3 (emanate con la delibera n. 1096/2016 ed aggiornate con

provvedimento dell’11 ottobre 2017), ove si legge che “le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare

3 Un altro caso di esclusione dal divieto in questione è contemplato dal comma 1-bis dell’art. 59 del Codice, che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Un’ulteriore possibilità di esclusione è contemplata dall’art. 147, comma 4, del Codice, secondo cui i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, così come i lavori di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico sono appaltati “di regola” (quindi non obbligatoriamente sempre) sulla base di un progetto esecutivo. Per i lavori riguardanti i beni culturali si veda anche l’art. 14, comma 5, del regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati contenuto nel D.M. 22 agosto 2017, n. 154 (pubblicato nella G.U. del 27 ottobre 2017). Un’altra ipotesi di esclusione è inoltre prevista, seppure in via transitoria, dall’art. 216, comma 4, del codice, per i lavori di manutenzione. Tale ultima esclusione, per effetto delle disposizioni recate dal n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, opera ora a regime.

Si ricorda che ulteriori norme volte ad aggirare il divieto di appalto integrato sono state dettate da disposizioni esterne al Codice (si veda ad esempio la normativa per gli eventi sismici in Italia centrale, in particolare l’art. 14, comma 3-bis, del D.L. 189/2016, e quella per le Universiadi 2019, in particolare il comma 380 della legge di bilancio 2018, n. 205/2017).

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rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro”.

Modifiche di coordinamento (lett. mm), nn. 2), 4) e 5))

Il numero 2) della lettera in esame sopprime la disciplina transitoria prevista (dai periodi terzo, quarto e quinto del comma 4 dell’art. 216) nelle more dell’emanazione (prevista dal comma 3-bis dell’art. 23, nel testo previgente le modifiche apportate dal presente decreto-legge) di un apposito decreto ministeriale volto a disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.

Si tratta di una soppressione che è conseguente alla riscrittura del citato comma 3-bis, la quale non contempla più il rinvio ad un apposito decreto ministeriale ma detta una disciplina direttamente applicabile.

I numeri 4) e 5) modificano, rispettivamente, i commi 14 e 27-bis dell’art. 216 del Codice, ove si prevede l’applicazione, in via transitoria, delle norme (dettate dal “vecchio” Codice e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R. 207/2010) vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, in materia di qualificazione, modalità di avvalimento, requisiti e capacità che devono essere posseduti dal concorrente, nonché di documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.

La norma è semplicemente volta a modificare il termine di operatività della disciplina transitoria, prevedendo che esso scada non più alla data di entrata in vigore di apposite linee guida (che non sono più previste dal nuovo testo, in virtù di quanto disposto dalla lettera n) del comma in esame) bensì del nuovo regolamento unico previsto dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice (introdotto dal numero 7) della lettera in esame).

Modalità di affidamento delle concessioni autostradali in scadenza e in cui prevale l’attività di gestione (lett. mm), n. 6))

Il numero 6), attraverso una completa riscrittura del comma 27-sexies dell’art. 216 del Codice, amplia la platea delle concessioni autostradali per le quali - in virtù della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell’attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria - era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.

Mentre il testo previgente individuava l’ambito di applicazione della norma nelle concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro il 20 novembre 2017 (vale a dire 6 mesi dopo l’entrata in vigore del comma 27-sexies, introdotto nel

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testo del Codice dal D.Lgs. 56/2017) e per le quali il nuovo bando fosse pubblicato entro il 20 maggio 2019 (vale a dire 24 mesi dopo l’entrata in vigore del comma 27-sexies), il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le

concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione (quindi entro il 19 aprile 2022) e per le quali il nuovo

bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019.

In realtà la riscrittura non si limita ad una proroga dei termini, ma prevede anche che il riferimento (su cui si baseranno le procedure di gara per l'affidamento della nuova concessione) non sia più il quadro esigenziale ma il fabbisogno

predisposto dal medesimo concedente.

Viene altresì precisato che la nuova gara potrà essere basata anche su altri

elementi (e non solo sul citato fabbisogno).

La relazione illustrativa sottolinea che la riscrittura in esame “è tesa a sbloccare l’iter di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di concessioni autostradali già scadute o di prossima scadenza e quindi a consentire l'immediato sblocco degli investimenti, onde procedere anche agli urgenti interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali”.

Nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice (lett. mm), n. 7)

La disposizione in esame introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento “unico” di

esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà avvenire:

- ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, quindi mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (che dovrà pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta);

- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Si ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa" è prevista anche dall'art. 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162). Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame

prevede che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

- requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;

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Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione del testo previgente dell’art. 24, comma 2, del Codice.

- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096/2016, aggiornata con il provvedimento adottato dall’ANAC in data 11 ottobre 2017), in attuazione del testo previgente dell’art. 31, comma 5, del Codice.

- modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097/2016, aggiornata con la deliberazione ANAC 1° marzo 2018, n. 206/2018) in attuazione del testo previgente dell’art. 36, comma 7, del testo previgente.

- opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, in attuazione del testo previgente dell’art. 89, comma 11, del testo previgente.

- controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (ex art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente);

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), in attuazione del testo previgente dell’art. 111, comma 2, del testo previgente.

- lavori concernenti i beni culturali;

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, in attuazione degli artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, del testo previgente.

Disciplina transitoria (comma 3)

Il comma 3 disciplina l’applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure “nuove”, cioè:

- alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; - nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

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