La lettera ff) estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto. Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.
La lettera ff) consente anche ai Fondi immobiliari (investitori istituzionali indicati all'articolo 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010) di presentare, secondo le modalità procedurali della finanza di progetto, proposte per l’affidamento di
concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, come previsto dall'articolo 183, comma 15, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.
La norma in esame non disciplina la fase successiva di affidamento dei lavori da parte dei soggetti concessionari risultati vincitori del bando.
In tale ambito, infatti, l’art. 177, comma 1 del Codice dei contratti pubblici prevede che i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici (già esistenti o di nuova aggiudicazione) assegnino obbligatoriamente una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, per le concessioni di importo superiore a 150.000 euro, utilizzando una procedura ad evidenza pubblica.
Da tale obbligo sono però escluse, unicamente, le concessioni (già in essere o di nuova aggiudicazione) affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica.
L’affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di programmazione e i soggetti proponenti
I contratti di partenariato pubblico privato (PPP) sono principalmente disciplinati dal Codice dei contratti pubblici. In particolare la Parte IV del Codice reca la disciplina generale di tali istituti, mentre la Parte III contiene le norme in materia di contratti di concessione di lavori e di servizi, che costituiscono le principali forme contrattuali di PPP, in attuazione della direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
A.S.1248 Articolo, comma 1, lettera ff)
L’articolo 180 del Codice, che specifica le caratteristiche del partenariato pubblico privato, al comma 8 include nella tipologia dei contratti di PPP la finanza di progetto, sebbene la finanza di progetto sia una modalità di finanziamento dei contratti di PPP - come correttamente richiamata dall’art. 182 del Codice - le cui procedure di affidamento per le concessioni e gli altri contratti di PPP sono indicate all’art. 183.
In tale ambito, l’articolo 183 del Codice dei contratti pubblici disciplina due peculiari modalità di affidamento delle concessioni di lavori e di servizi tramite finanza di progetto:
a) l’affidamento di opere/servizi previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, commi 1-14);
b) l’affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di
programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, comma 15). L’art. 183, che si riferisce espressamente all’affidamento delle concessioni di lavori, è applicabile anche alle concessioni di servizi in virtù del richiamo operato dall’articolo 179, comma 3 del Codice.
La procedura indicata alla lettera a) consente, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della Parte III del Codice dei contratti pubblici, di affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
La procedura indicata alla lettera b) prevede che operatori economici in
possesso di determinati requisiti – indicati dallo stesso art. 183, al comma 17 – possano presentare proposte di realizzazione in concessione di lavori non
inseriti negli atti di programmazione, contenenti un progetto di fattibilità, una
bozza di convenzione e un piano economico-finanziario asseverato.
L’applicazione di tale procedura riguarda l’affidamento di qualsiasi contratto di partenariato pubblico-privato (PPP) (art. 183, comma 16). L’amministrazione aggiudicatrice valuta entro il termine perentorio di 3 mesi il progetto di fattibilità che, dopo la sua approvazione, è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche e posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente, con diritto di prelazione sul vincitore della gara.
I soggetti che possono presentare le proposte di cui alla lettera b), indicati dallo stesso art. 183, comma 17, sono:
- i soggetti in possesso dei requisiti previsti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti;
- e i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
Possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici anche:
A.S.1248 Articolo, comma 1, lettera ff)
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti.
Con riferimento agli investitori istituzionali, si ricorda che l’articolo 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010 prevede che le disposizioni riguardanti il regime di tassazione del fondo immobiliare in materia di imposizione diretta, di IVA e di imposte indirette, rispettivamente contenute negli articoli 6, 8 e 9 del D.L. n. 351/2001, si applicano in ogni caso ai fondi immobiliari, partecipati esclusivamente da uno o più dei soggetti
istituzionali di seguito elencati:
a) Stato italiano o enti pubblici italiani;
b) Organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia – OICR; tale definizione comprende sia i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, sia le società di investimento a capitale variabile (SICAV), sia i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi e i fondi lussemburghesi cd. “storici” autorizzati al collocamento in Italia;
c) Enti di previdenza;
d) Imprese di assicurazione italiane, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari italiani vigilati;
f) Soggetti e patrimoni esteri istituiti in Paesi white list / (Investitori istituzionali esteri); g) Enti privati residenti in Italia con finalità mutualistiche e società cooperative residenti in Italia (Enti no profit e cooperative);
h) Veicoli istituiti in Italia o in Paesi white list partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti precedenti (categoria in cui rientra, ad esempio, la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. di cui lo Stato italiano, per il tramite del Ministero
dell’economia e delle finanze, è azionista di maggioranza, con l’82,77% del capitale azionario).
Per approfondire la riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi, di cui all’art. 32 del D.L. n. 78/2010 si rinvia alla circolare n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2012.
A.S.1248 Articolo 1, comma 1, lettera gg)