• Non ci sono risultati.

Articolo 1, comma 1, lettera v) (Subappalto)

2) Al comma 4 dell'articolo 105:

- viene soppressa la previsione (di cui alla lettera a) per cui non può procedersi a subappalto qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Si ricorda che tale profilo era stato oggetto di rilievo da parte della Commissione europea con la lettera di messa in mora già citata.

- alla previsione (di cui alla lettera b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria viene aggiunta quella che sia altresì in possesso dei

requisiti morali di cui all'articolo 80.

L'art. 80 reca la materia dei motivi di esclusione, ed è anch'esso novellato dal decreto-legge in esame (su cui vedi infra, la novella di cui alla lettera n) dell'articolo in esame).

- Viene soppressa la previsione (di cui al comma 4, lettera d) che subordina la possibilità di subappalto a che il concorrente dimostri l'assenza in capo

ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In base al comma 4 previgente, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (norma espunta dalla novella in esame);

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (lettera novellata), con l'aggiunta del riferimento ai requisiti morali);

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (norma anch'essa espunta dalla novella in esame, che reca però la novella alla lettera b).

- viene abrogato il comma 6 dell'articolo 105: tale disposizione prevedeva

l'obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, per

appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

La norma risulta oggetto dei rilievi mossi all'Italia dalla Commissione europea, con la lettera di costituzione in mora già sopra richiamata, per violazione dei profili di proporzionalità.

A.S.1248 Articolo 1, comma 1, lettera v)

La disposizione qui abrogata prevedeva nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, che la terna di subappaltatori fosse indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Inoltre, si prevedeva che nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevedesse, per gli appalti sotto le soglie comunitarie, una serie di profili: in particolare, dovevano essere indicate in bando le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

Ai sensi del comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività rilevanti ai fini della disposizione ora abrogata:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Sulla disposizione di cui a comma 6, erano state formulate dagli operatori di settore osservazioni critiche, in ordine a possibili problematiche applicative della stessa. Si veda, tra le altre, l'audizione - nel corso dell'indagine conoscitiva promossa dalla 8a Commissione del Senato sull'attuazione del codice dei contratti pubblici - di Consip che rilevava come l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori 'comporta un appesantimento procedurale e rappresenta un onere particolarmente gravoso cui non corrisponde la realizzazione di un interesse pubblico specifico posto che i controlli sui subappaltatori devono comunque essere effettuati al momento dell’autorizzazione del contratto di subappalto', riportando più in dettaglio dati sull'esperienza applicativa della norma.

- Infine, al comma 13 viene soppressa la lettera a) in base alla quale viene

corrisposto direttamente al subappaltatore (o al cottimista, o al prestatore di

servizi ed al fornitore di beni o lavori) l'importo per le prestazioni da questi eseguite quando 'il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o

piccola impresa'. La relazione illustrativa evidenzia che la norma è volta a

favorire il pagamento diretto ai subappaltatori.

Inoltre, si sopprime la previsione, richiesta per il pagamento diretto, che 'la natura del contratto lo consenta' (di cui alla lettera c).

Il comma 13, rispetto al quale, anche in sede di entrata in vigore del nuovo codice, erano state formulate osservazioni critiche circa i profili di applicabilità concreta della stessa, prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, nel testo previgente:

A.S.1248 Articolo 1, comma 1, lettera v)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; (norma su cui era intervenuto il c.d. decreto correttivo)

c) su richiesta del subappaltatore - e se la natura del contratto lo consente -, disposizione quest'ultima soppressa dalla novella in esame.

Si ricorda che norme relative al subappalto nelle concessioni sono dettate dalla lettera dd)), cui si rinvia.

A.S.1248 Articolo 1, comma 1, lettera z)

Articolo 1, comma 1, lettera z)