• Non ci sono risultati.

Articolo 1, commi 619-626

Nel documento Download (pagine 80-88)

623. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

624. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

625. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

a) i princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi

di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623;

c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;

d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;

e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

626. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, settimo comma, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il

credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 623 e 624 è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

I commi da 619 a 626 dell'articolo 1 disciplinano la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

Nella relazione illustrativa concernente le disposizioni in commento, il Governo si è da un lato richiamato alla sentenza n. 5336 del 2020 del TAR per il Lazio, in cui si rileva che la definizione dell'Istituto per il credito sportivo come “banca pubblica, ai sensi dell’articolo 151 del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385” appare contrastante con quanto disposto dall’art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, che aveva obbligato gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, ad assumere la forma della società per azioni entro il 30 giugno 1994. Nel caso dell’I.C.S.

la doverosa trasformazione in società per azioni non è mai avvenuta. Ciò rende dubbia la coerenza sistematica, sul piano del diritto nazionale, dell’attuale assetto organizzativo dell’Istituto.

Dall'altro, ha anche ricordato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6272 del 2021, punto 6, di annullamento della prima, la quale, nel ricostruire il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ripropone le suddette osservazioni.

È opportuno ricordare che la controversia all'origine delle due pronunce in questione verteva sulla qualificabilità dell'Istituto per il credito sportivo come "organismo di diritto pubblico", ai fini del suo assoggettamento o meno alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

In base al regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo (DPR n. 453/2000) nonché al proprio statuto, l'Istituto per il credito sportivo, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del TUB (d.lgs. n. 385/1993), è ente di diritto pubblico con gestione autonoma, avente sede legale in Roma. L'Istituto è soggetto alle disposizioni del TUB (d.lgs. n. 385/1993).

L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto

provvede con le risorse derivanti dal proprio patrimonio, e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato «CONI»; b) dal fondo patrimoniale costituito dal versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295; c) dalle riserve.

Sono Organi dell'Istituto il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali; il Collegio dei Sindaci; il Direttore Generale. I compensi e le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia, in conformità alla disciplina del d.lgs. n. 385/1993. Il bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti e ogni altro dato richiesto devono trasmettersi all'organo di vigilanza nei modi e nei termini da esso stabiliti (articolo 9 dello statuto).

La verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell’Istituto spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero all’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, al Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali, al Ministro con la delega ai beni e alle attività culturali. Il bilancio, con l’elenco dei finanziamenti annualmente concessi, è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata (articolo 30 dello stesso).

Il bilancio d'esercizio per il 2021, p. 55, contiene la seguente tabella con la ripartizione della quota da distribuire ai singoli Partecipanti al Capitale:

Tabella 37 - Quota di utile per partecipante

Enti partecipanti % Dividendo

Ministero dell'Economia e delle

Finanze 80,438

% 5.382.240,27

Sport e Salute S.P.A. 6,702% 448.441,96

Dexia Crédit Local S.A. 3,110% 208.095,27

Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. 2,214% 148.142,42

Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. 1,724% 115.355,71 Banca Monte dei Paschi di Siena

S.P.A. 1,480% 99.029,26

Assicurazioni Generali S.P.A. 1,336% 89.393,98

Intesa San Paolo S.P.A. 1,264% 84.576,34

UniCredit S.P.A. 1,264% 84.576,34

Banco di Sardegna S.P.A. 0,468% 31.314,65

Totale 6.691.166,20

Nel dettaglio, il comma 619 prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge n. 1295/1957, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.

Si ricorda al riguardo che, in base all'articolo 1, comma 4, lettera a), del TUSP (d.lgs. 175/2016), la cui applicazione all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è espressamente esclusa dalle disposizioni qui in commento, restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.

In base alla sentenza del Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, del 15 gennaio 2020, la natura di società a partecipazione pubblica di diritto singolare sussiste quando la stessa è stata costituita per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, con la conseguente possibilità di derogare, per legge, alle specifiche disposizioni di diritto comune dettate dal codice civile per il tipo sociale prescelto. Tuttavia, precisa la medesima pronuncia, alle previsioni dello statuto di una società di capitali a partecipazione pubblica, anche se "di diritto singolare" e costituita per legge per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, non può riconoscersi la possibilità di derogare alle norme imperative di diritto comune dettate dal codice civile per il tipo sociale prescelto, in difetto di disposizioni in tal senso derogatorie espressamente introdotte da fonti normative di rango primario, in vigore alla data di applicazione delle previsioni statutarie che vi si conformino.

Inoltre, l'orientamento adottato il 18 novembre 2019 dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del tesoro specifica che nei termini predetti deve essere inteso il richiamo “al diritto singolare” effettuato dal menzionato art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, che individua esclusivamente le società disciplinate da disposizioni normative ad hoc. In altri termini, è soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, che la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. In tal senso, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l’utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a “chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società”. Si precisa altresì che la previsione di

salvezza di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall’applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l’applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell’ente pubblico socio.

Il comma 620 prevede che la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata, in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n. 218/1990, sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.

La disposizione oggetto di deroga prevede che le operazioni di trasformazione o fusione con altri enti creditizi di qualsiasi natura e i conferimenti dell'azienda, ovvero di rami di essa, effettuati da enti creditizi pubblici iscritti nell'albo degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine, nonché dalle casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Il comma 621 prevede che la società Istituto per il credito sportivo e culturale persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle suddette attività, la società Istituto per il credito sportivo

e culturale può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Il comma 622 dispone l'attribuzione delle azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale al MEF e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.

Il comma 623 assegna alla società Istituto per il credito sportivo e culturale la gestione a titolo gratuito di alcuni fondi speciali:

- il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva per la concessione di contributi per interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali (articolo 5 della legge n.

1295/1957 e articolo 8 dello statuto);

- il Fondo di garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva (articolo 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e articolo 9 dello statuto);

- il fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 184, comma 4, del D.L. n. 34/2020 - L. n. 77/2020).

Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

Il comma 624 prevede che, per la gestione dei fondi speciali, la società Istituto per il credito sportivo e culturale istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate.

Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il comma 625 demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero per lo sport e i giovani, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, la definizione:

a) dei princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e

l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) dei criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali;

c) dello schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale, comprese le procedure per le loro successive modifiche;

d) delle modalità e dei criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;

e) degli strumenti di raccolta e delle eventuali tipologie di operazioni di credito con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

Il comma 626 prevede che alla società Istituto per il credito sportivo e culturale si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993).

Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), nonché i limiti ai compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-bis del D.L.

n. 201/2011 - L. n. 214/2011).

Resta ferma l'applicazione di alcune disposizioni della legge n. 1295/1957, ancora in vigore:

- la riduzione della metà degli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui concessi a talune categorie di soggetti (articolo 3, comma settimo);

- la disciplina relativa alla concessione di contributi per interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali (articolo 5).

Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale per le attività di gestione dei fondi speciali è esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (articolo 12 della legge n. 259/1958).

Nel documento Download (pagine 80-88)