(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato
decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.
I commi 676 e 677 sono finalizzati a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all’installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Le disposizioni in commento sono volte a rifinanziare per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’autorizzazione di spesa finalizzata a potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi definiti dall’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 14 del 2017 (disposizioni urgenti sulla sicurezza urbana).
Si tratta della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
In particolare, la disposizione intende rifinanziare per il triennio 2023-2025 l’autorizzazione di spesa per gli interventi di installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per le predette finalità di
sicurezza urbana, autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 2-ter del citato articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017.
Si ricorda che l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) ha disposto che l’installazione e l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza di cui al richiamato da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale ai sensi e per gli effetti del Codice delle comunicazioni digitali (di cui al d.lgs. n. 259 del 2003).
La disposizione appare collocarsi nel contesto dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana disciplinati dal decreto-legge n. 14 del 2017 recante disposizioni urgenti volte a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e a promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbana.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione), le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata siano adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e siano rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, attraverso lo scambio informativo, l’interconnessione delle rispettive sale operative e la regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, nonché l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. In attuazione dell’articolo 2, le linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata sono state adottate con l’accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza Unificata.
In coerenza con le predette linee generali, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, possono essere poi individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano (art. 5, comma 1, DL 14/2017),
Si ricorda che tali patti devono essere adottati nel rispetto di apposite linee guida (diverse dalle predette linee generali) adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata.
• I Patti di sicurezza urbana
In attuazione dell’articolo 5, comma 1, sono state adottate le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, con l’accordo stipulato il 26 luglio 2018, in sede di Conferenza Unificata.
Nel dettaglio, i patti per la sicurezza urbana perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi (comma 2):
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
c) promozione del rispetto del decoro urbano;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.
Si ricorda infine che, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui alla lettera a) da parte dei comuni, era stata originariamente autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 2-ter).
Successivamente, con l’art. 35-quinquies del D.L. 113/2018 l’autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.
Il comma 677 rinvia a un decreto del Ministro dell’interno da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676 della disposizione in esame.
La procedura riproduce quella già prevista dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 14 del 2017, in cui si dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 14 del 2017) siano definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse sulla base delle medesime richieste.
In attuazione di quanto disposto dal comma 2-quater è stato adottato il D.M.
31 gennaio 2018, che ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.
Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana l’articolo art. 11-bis, comma 19, del D.L. 135/2018 ha incrementato di 20 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’anno 2019.
La medesima procedura prevista dal comma 2 della disposizione in commento è peraltro stata riprodotta anche dal D.L. 135/2018, art. 11-bis, comma 19, in relazione alle ulteriori risorse stanziate dal D.L. 113/2018.
In attuazione di tale più recente disposizione è stato adottato per l'anno 2020, il D.M. 27 maggio 2020 e, per l'anno 2021, il D.M. 9 ottobre 2021.