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Articolo 1, commi 639-641

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(Agevolazioni tributi immobiliari Accademia dei Lincei)

639. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei

Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n.

160.

641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 639 ai comuni interessati, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

I commi 639-641 intervengono sul regime fiscale dell’Accademia dei Lincei prevedendo:

 con una norma di interpretazione autentica (dunque con applicazione retroattiva) che l’Accademia Nazionale dei Lincei sia esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa;

 che dal 1° gennaio 2023 operi l’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

 che dunque, per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU, sia istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con dotazione di 2,1 milioni di euro per l’anno 2023.

In particolare, il comma 639 contiene una norma di interpretazione autentica (avente di conseguenza efficacia retroattiva, in quanto espressamente prevista come interpretativa), ai sensi della quale le disposizioni concernenti il regime fiscale dell’Accademia dei Lincei si interpretano nel senso che l’Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle

imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

Le norme oggetto di interpretazione autentica sono le seguenti:

- articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.

359;

- articolo 1, comma 328, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Si ricorda che il richiamato articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 359/1944 al comma 1, dispone l’esenzione dell'Accademia “da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura”, salvo espressa deroga legislativa.

Il comma 2 prevede, ai fini dell’imposta di registro, l’applicazione agli atti dell'Accademia del medesimo trattamento tributario agevolato stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Con la risoluzione del 13 giugno 2007, n. 2/DPF, l’allora Dipartimento per le politiche fiscali ricordava come la Corte di Cassazione in alcune sentenze (tra cui Sent. n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003) avesse ravvisato l'avvenuta abrogazione della citata disposizione del d.lgs. luogotenez. 159/44, limitatamente alle imposte di registro ed ipotecarie e catastali: riferiva il MEF che le argomentazioni della Corte di Cassazione si basavano sulla circostanza che il legislatore della riforma tributaria del 1972 avesse voluto dettare una nuova disciplina delle esenzioni in materia di imposte indirette, con la preventiva abrogazione di ogni norma che prevedesse esenzioni o agevolazioni di qualsiasi natura. L’articolo 78 del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634 e l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, hanno stabilito espressamente che le esenzioni e le agevolazioni relative ai tributi erariali in questione “previste da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972” si applicassero fino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive, e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 (Cass. Sent. n. 7166 del 2002).

Sul punto è poi intervenuta la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 328 della legge n. 205 del 2017) la quale ha confermato l’esenzione fiscale disposta in favore dell’Accademia dei Lincei dall’articolo 3 del decreto luogotenenziale n.

359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

L’articolo 58-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 ha inciso sul regime fiscale dell’Accademia dei Lincei, al fine di esentare da imposizione, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.

Al riguardo si fa presente che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2222 del 30 gennaio 2022, ha accolto il ricorso del Comune di Milano, affermando il principio secondo cui l’immobile di proprietà dell’Accademia, ove concesso in

locazione per l’esercizio di attività commerciale, è assoggettabile a IMU (ICI). La Corte ha evidenziato nella specie che “l’immobile fatto oggetto di imposizione Ici non è destinato ad attività istituzionale dell’Accademia, in quanto locato […] ad una società commerciale (spa) che lo detiene quale componente immobiliare qualificante ed essenziale del complesso aziendale di sua proprietà […].

L’immobile, dunque, è dedotto in una tipica gestione lucrativo-imprenditoriale da parte di un soggetto terzo, ed è del tutto estraneo alle finalità istituzionali dell’Accademia. Non vale obiettare, con quest’ultima, nè che l’immobile venne acquistato con proprie risorse ‘istituzionalì, siccome rinvenienti – secondo Statuto e Regolamento – dalla liquidità messa a suo tempo a disposizione per lascito […]

nè che i canoni di locazione ad essa corrisposti dalla società conduttrice vengono comunque impiegati proprio per il raggiungimento dei fini istituzionali generali dell’Accademia”.

La Corte dunque richiama un consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui l’agevolazione Ici è esclusa ogniqualvolta – nella annualità di riferimento – l’immobile non sia fatto oggetto di svolgimento diretto ed immediato dell’attività istituzionale da parte dell’ente richiedente l’esenzione, in quanto locato o comunque concesso all’uso imprenditoriale di terzi.

Il successivo comma 640 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023, all’Accademia nazionale dei Lincei trovi applicazione l’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

Più precisamente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per la riforma IMU della legge di bilancio 2020 si veda la scheda di cui al comma 492-sexies.

Il comma 641, per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU, istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con dotazione di 2,1 milioni di euro per l’anno 2023.

Nel documento Download (pagine 112-115)