tutela le specie animali in via di estinzione e della normativa che disciplina la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 150 del 1992 presuppone:
1. la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari;
2. la relativa gestione logistica;
3. la disponibilità di personale specializzato.
La relazione precisa, altresì, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n.
150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l’acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l’igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture.
Si tratta, infatti, di animali caratterizzati da peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana.
In generale, precisa la relazione, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell’Arma, nei quali saranno inseriti. Da qui la necessità di prevedere l’assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi) attraverso contratti che non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui.
Si ricorda, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione
della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.
In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e il CUFAA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.
Ai sensi del comma 665, gli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 663 e dalle assunzioni di cui al comma 664, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, vengono coperti riducendo l’autorizzazione di spesa di pari importo prevista dalla legge di bilancio per il 2021-2023 (articolo 1, comma 755) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati istituito con la medesima disposizione.
In relazione al comma in esame si ricorda che il comma 755 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, nell’istituire il richiamato Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro.
Con il D.Lgs. n. 177 del 2016 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. n. 228 del 2017) è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).
A sua volta l’art. 174-bis del Codice dell’ordinamento militare, inserito dall'art.
8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. n. 177 del 2016 ha disciplinato l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.
• Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare del Paese e comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 174–bis del Codice dell’ordinamento militare, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, ferma restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico.
Dal CUFAA dipendono:
- il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;
- il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;
- il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.
Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica” dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5.