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SEZIONE II DELLE APPLICAZIONI

ARTICOLO N.235 Altre sanzioni disciplinari

Art. 235.

[La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione disciplinare accertata a carico del magistrato.

Il decreto che infligge la censura è eseguito da capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento ne redige processo verbale con la indicazione della mancanza commessa.

Una copia del processo verbale è trasmessa al ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nel diritto a partecipare ad esami, concorsi e scrutini, basato sul còmputo dell'anzianità di servizio e di grado.

La perdita del diritto alla promozione può essere commutata, dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nella perdita di anzianità per tre anni, previo parere della corte disciplinare, di cui al successivo articolo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, lo spostamento nel ruolo conseguente alla perdita della anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado funzionale, ed è determinato nel provvedimento punitivo, o, rispettivamente, in quello di commutazione della pena.

Il magistrato incorso in una delle sanzioni prevedute nel presente articolo, può essere tramutato, anche se inamovibile, con provvedimento del ministro di grazia e giustizia, senza che occorra il parere della commissione di cui all'art. 220.

Alla destituzione può essere aggiunta, con lo stesso provvedimento, la perdita totale o parziale a conseguire la pensione.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

CAPO III

[Del procedimento disciplinare.] (1)

(1) Capo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.236

Corte disciplinare per la magistratura.

Art. 236.

[Il procedimento disciplinare per i magistrati di ogni grado si svolte innanzi alla corte disciplinare per la magistratura.

La corte disciplinare è composta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, che la presiede, e da otto magistrati scelti tra i primi presidenti di corte di appello e magistrati di grado equiparato, in numero non minore di sei, e tra i consiglieri di corte di cassazione e magistrati di grado equiparato.

I componenti sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Tre almeno di essi debbono appartenere al pubblico ministero, dei quali due con grado di procuratore generale di corte di appello od equiparato.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fa le veci il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano dei componenti.

I componenti della corte disciplinare, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni. Essi possono essere confermati per una sola volta, e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza della conferma.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla segreteria del consiglio superiore della magistratura.

La corte disciplinare ha sede presso il ministero di grazia e giustizia.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.237

Pubblico ministero presso la corte disciplinare.

Art. 237.

[Le funzioni di pubblico ministero presso la corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione, o da un magistrato da lui delegato.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.238

Costituzione del collegio giudicante.

Art. 238.

[La corte disciplinare delibera col numero invariabile di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti debbono appartenere al pubblico ministero.

Alla costituzione del collegio deliberante il presidente provvede preferendo i magistrati che hanno grado più elevato, o, a parità di grado, maggiore anzianità.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.239

Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale.

Art. 239.

[ Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente da ogni azione civile e penale che proviene dal medesimo fatto, ed anche se il provvedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui un magistrato sia sottoposto a procedimento penale o sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 28 del codice di procedura penale e degli articoli 240 e 241 del presente ordinamento.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.240

Effetti disciplinari dei giudicati penali.

Art. 240.

[Il magistrato incorso nell'interruzione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diverso da quelli preveduti negli articoli 581, 582, capoverso, 594 e 612, prima parte, del codice penale, è destituito di diritto. La corte disciplinare, a richiesta del rappresentante del pubblico ministero, può proporre che alla destituzione sia aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

Il magistrato prosciolto dal giudice penale, con sentenza pronunciata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove, o per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutte le altre ipotesi di proscioglimento, come in caso di condanna per delitto colposo o per contravvenzione, il ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare, salvo il disposto dell'art. 28 del codice di procedura penale.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.241

Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.

Art. 241.

[Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori del ruolo organico dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Se l'arresto è avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in stato di arresto, a norma dell'art.

246 del codice di procedura penale.

Il ministro di grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie od ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il ministro disponga altrimenti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.242

Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 242.

[All'inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il ministro di grazia e giustizia, attesa la natura e la gravità degli addebiti, può disporre la sospensione provvisoria del magistrato dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio.

Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo precedente.

Il provvedimento non è soggetto a ricorso.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.243

Procedimento disciplinare: atti preliminari.

Art. 243.

[Il procedimento disciplinare è iniziato per ordine del ministro di grazia e giustizia dal pubblico ministero presso la corte disciplinare, mediante richiesta al presidente della corte medesima.

Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria che ritenga necessaria, o richiede l'istruzione formale al presidente della corte disciplinare.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

ARTICOLO N.244