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SEZIONE II DELLE APPLICAZIONI

ARTICOLO N.164 Numero dei lavori

Art. 164.

[I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci; il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo (1).] (2)

(1) Vedi l' articolo 52, comma 2, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 .

(2) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.165

Svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Art. 165.

[Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.] (1)

(1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.166

Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli.

Art. 166.

[Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l'attività giudiziaria da lui esplicita.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell'art. 159.] (1)

(1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.167

Classificazione dei promovibili - Revisione dello scrutinio.

Art. 167.

[I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.

Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 160.

La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all'interessato. Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall'interessato, come dal ministro.

La revisione deve essere chiesta dall'interessato entro trenta giorni della comunicazione suindicata. Il ministro può chiederla in ogni tempo. In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.] (1)

(1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.168

Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni.

Art. 168.

[ Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto dell'art. 148. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.169

Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione.

Art. 169.

[I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi da formarsi successivamente, salvi gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente (1).] (2) (1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff. 22 aprile, n. 95).

(2) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.170

Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio.

Art. 170.

[Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.

Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto se gli è confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità.] (1)

(1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.171

Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilità (1) Art. 171.

[Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni.

Se neppure nel nuovo scrutinio è dichiarato promovibile, egli è dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino.] (2)

(1) Così corretto con Comunicato 22 aprile 1941 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 95).

(2) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.172

Ordine delle promozioni per scrutinio.

Art. 172.

[Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella magistratura requirente. A quest'ordine può essere derogato quando, a giudizio del ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli (1).

I primi pretori compresi nell'elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio lo ha dichiarato idoneo.] (2)

(1) A norma dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, la facoltà prevista dal presente comma, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.

(2) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.173

Inversione del turno di promozione.

Art. 173.

[Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti della aliquota spettante ai promovibili per merito.] (1)

(1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.174