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DELLE PROMOZIONI IN GENERALE E DELL'ESAME PRATICO PER LA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO

SEZIONE II DELLE APPLICAZIONI

DELLE PROMOZIONI IN GENERALE E DELL'ESAME PRATICO PER LA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO

ARTICOLO N.131

Promozioni nella magistratura.

[Salvo il disposto degli art. 139 e 140, primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:

1) mediante concorso per esame e per titoli;

2) mediante concorso per titoli;

3) per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.

La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.

Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160.

ARTICOLO N.132

Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione.

[La promozione al grado di aggiunto giudiziario può aver luogo dopo un biennio, a seguito di esame pratico al quale l'uditore è ammesso, previo parere favorevole dei capi gerarchici, dopo 18 mesi dalla nomina, purché abbia compiuto almeno 12 mesi di tirocinio effettivo, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 202.

A seguito della promozione, l'aggiunto deve dichiarare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto sul bollettino ufficiale, se intende optare per il ruolo dei pretori o per quello della magistratura collegiale.

La dichiarazione di opzione è definita ed irrevocabile da parte dell'interessato.] (1) (1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.

ARTICOLO N.133

Esame pratico per aggiunto giudiziario.

Art. 133.

[L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno. La commissione esaminatrice è nominata dal ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Si applicano i due ultimi commi dell'art. 125.

Le prove di esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di tre tesi, rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo.

Le tre prove orali sulle stesse materie indicate nel comma precedente, sono specialmente dirette ad accettare la conoscenza pratica del diritto positivo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.

ARTICOLO N.134

Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 134.

[Compiuti gli esami, la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e una media non inferiore a sette decimi nell'insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:

a ) dai punti conseguiti nell'esame;

b ) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;

c ) dai titoli eventualmente presentati e dalle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell'uditore durante il tirocinio.

Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati aggiunti giudiziari a misura che vi sono posti vacanti e destinati ai tribunali, alle procure del Re Imperatore ed alle preture, in conformità delle disposizioni dell'art. 138.

Gli aspiranti dichiarati idonei hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.

ARTICOLO N.135

Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari.

Art. 135.

[A coloro che conseguono una media non inferiore a nove decimi nel complesso delle prove e sono classificati tra i primi dieci, la commissione può aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale è fatta menzione nel processo verbale.

Gli aggiunti giudiziari che hanno riportato la dichiarazione di merito possono essere addetti, per non oltre un anno, all'ufficio del massimario e del ruolo presso la corte suprema di cassazione, anche in soprannumero ai posti fissati dall'art. 68. In tal caso si lasciano scoperti altrettanti posti di pianta negli uffici giudiziari purché non si superi il numero complessivo di dieci.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.

ARTICOLO N.136

Dispensa dal servizio degli uditori non idonei.

[Gli uditori che, al termine di quattro anni dalla nomina, non si sono presentati all'esame pratico, e quelli che, presentatisi a tale esame, sono stati dichiarati per due volte non idonei, ovvero se dichiarati una volta non idonei non si sono presentati all'esame successivo, sono dispensati dal servizio.] (1)

[Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di procuratore legale.] (2)

(1) Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 25 maggio 1970, n. 357.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

ARTICOLO N.137

Funzioni degli aggiunti giudiziari.

[Gli aggiunti giudiziari esercitano le funzioni di pretore, ovvero quelle di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.

ARTICOLO N.138

Destinazione degli aggiunti giudiziari.

[Salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, gli aggiunti giudiziari sono destinati, possibilmente in conformità della opzione, ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore ovvero di pretore, normalmente in sottordine.

Se gli optanti per il ruolo collegiale o per quello dei pretori sono in numero superiore ai posti disponibili nel ruolo prescelto, tenuto conto della quota del 50 per cento da riservare nel ruolo dei tribunali al trasferimento dei pretori, ai sensi dell'art. 142 del presente ordinamento, si provvede di ufficio, anche in difformità della opzione.

Per coloro che nell'esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito, si tiene conto, nell'assegnazione della sede, della designazione della regione nella quale ciascuno di essi preferisce essere destinato.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, della Legge 2 aprile 1979, n. 97.

CAPO IV

DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI, DEI PRETORI E DEI GIUDICI E SOSTITUTI