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SEZIONE II DELLE APPLICAZIONI

ARTICOLO N.150 Modalità del concorso

Art. 150.

[L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.

L'esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale privato e sul diritto corporativo.

I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od amministrativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle informazioni dei superiori gerarchici, negli incarichi speciali assolti e nella conoscenza documentata di lingue straniere.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20 per i titoli.

Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove di esame la media di almeno otto decimi dei punti all'uopo disponibili, con almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in ciascuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per essa disponibili.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l'esame pratico per aggiunto giudiziario.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

ARTICOLO N.151

Composizione della commissione giudicatrice.

Art. 151.

[Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartenere al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche delle regie università.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma degli articoli 157 e 160.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

ARTICOLO N.152

Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione.

Art. 152.

[Il concorso per titoli è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificano nell'anno successivo per collocamenti a riposo a causa di limiti di età nei gradi di consigliere di corte di appello e parificati e nei gradi superiori, detratti i quattro posti da conferire mediante concorso per esami e per titoli.] (1)

[Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonchè i primi pretori.] (2)

[Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.] (3)

[L'istanza di ammissione deve essere inviata al ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all'interessato.] (4)

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, della Legge 18 novembre 1952, n. 1794.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370 e successivamente abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

(3) Comma abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

(4) Comma abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

ARTICOLO N.153

Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione.

Art. 153.

[Ai fini dell'ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all'attività prestata in relazione alle funzioni esercitate.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

ARTICOLO N.154

Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli (1).

Art. 154.

[Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il ministero di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal ministero, è composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull'ammissione.

La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell'ufficio del personale della magistratura collegiale.

Il ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione.] (2)

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 315, la Commissione di cui al presente articolo, e' soppressa, e le sue attribuzioni sono devolute al Consiglio superiore della magistratura.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

ARTICOLO N.155

Motivi di esclusione dal concorso.

Art. 155.

[I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento.

Può tuttavia essere ammesso il magistrato che è stato sottoposto a censura, quando alla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare.] (1)

(1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.156

Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari.

Art. 156.

[Per i magistrati che prestano servizio presso il ministro di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso è riservato al ministro, sentito il consiglio di amministrazione del ministero.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso è pronunciato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma] (1) (1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.157

Commissione giudicatrice del concorso per titoli.

Art. 157.

[Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello parificati è giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

Con lo stesso decreto il ministro nomina i competenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi. In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

La commissione è assistita da magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.] (1) (1) Articolo abrogato dall' articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 .

ARTICOLO N.158