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L’Assegno al Nucleo Familiare

Come previsto dal D.M. 4 aprile 2002 anche ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Ge-stione Separata Inps è riconosciuta l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.

I requisiti per poter ottenere l’assegno sono i seguenti:

la somma dei redditi derivanti dalle attività di collaborazione (tali sono considerati anche i com-pensi agli amministratori) deve essere almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare;

nei casi di nucleo familiare con reddito a composizione mista la sommatoria dei redditi lavoro dipendente e assimilato deve essere almeno pari al 70% del reddito globale del nucleo familiare.

Attenzione

Per il riconoscimento dell’ANF il reddito da considerare risulta essere quello dell’anno di rife-rimento dell’assegno stesso (es.: ANF per il 2018 à reddito di riferife-rimento anno 2018).

Gli importi degli ANF sono i medesimi di quelli riconosciuti ai lavoratori dipendenti secondo le dispo-sizioni di cui all’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69.

L’istanza per la concessione dell’ANF deve essere presentata, tramite il modello ANF/Gest.Sep., all’Inps dall’interessato a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richie-sta la prerichie-stazione. La domanda è inoltrata tramite i consueti canali telematici dell’Inps:

• canale telematico del sito Inps;

• contact center;

• intermediari abilitati.

Il riconoscimento dell’ANF è attribuito solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa, mentre la corresponsione dell’assegno avviene tramite pagamento diretto dell’Inps al beneficiario.

Indennità malattia per degenza ospedaliera

Agli amministratori soggetti alla contribuzione previdenziale della Gestione Separata Inps è ricono-sciuta, altresì, l’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (e quindi non per le normali malattie anche se vengono parificate al ricovero ospedaliero le malattia certificate conseguenti a trattamenti tera-peutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative).

Il trattamento previdenziale e contributivo degli amministratori

Attenzione

Le giornate di ricovero devono essere comprovate da apposita documentazione (anche per i casi di day hospital) rilasciata dalle strutture competenti.

Infine la durata, la misura e la richiesta dell’indennità sono così regolamentate:

Durata L’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps per ogni giornata di ricovero e per un periodo di non oltre 180 giornate nell’anno solare sempre che siano ac-certate le seguente condizioni:

a. siano accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi prece-denti la data di inizio della malattia;

b. il reddito del beneficiario non sia superiore al 70% del massimale con-tributivo annuale.

Misura L’importo dell’indennità è determinato applicando al massimale contributivo annuo (quello in cui insorge l’evento di malattia) suddiviso in 365mi, una per-centuale diversificata secondo il numero di mensilità di contribuzione accredita-te nei 12 mesi precedenti la data di ricovero.

a. sino a 4 mensilità accreditate una percentuale dell’8%;

b. da 5 sino a 8 mensilità accreditate una percentuale del 12%;

c. da 9 sino a 12 mensilità accreditate una percentuale del 16%.

Il numero di mensilità di contribuzione utili possono anche essere non conti-nuative.

Domanda Da presentarsi tramite modello SR06 a cura degli interessati in via telematica entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera.

In caso di trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative il modello SR06 dovrà essere consegnato su modello car-taceo corredato delle opportune certificazioni.

Indennità di maternità

Alle collaboratrici iscritte alla Gestione Separata Inps è riconosciuta – per effetto del versamento della contribuzione aggiuntiva dello 0,72% – l’indennità di maternità per un periodo corrispondente tra i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi la data dello stesso ed indipendente-mente dall’effettiva astensione lavorativa.

L’indennità è inoltre riconosciuta:

per le astensioni anticipate per il periodo di interdizione autorizzato;

al padre in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclu-sivo e in caso di adozione o affidamento, quando la madre non ne presenti richiesta;

nei casi di adozione o affidamento per un periodo di complessivi 5 mesi.

Misura L’indennità è riconosciuta in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione o compenso utili ai fini contributivi – risultante dai versamenti effettuati – percepito nel periodo di riferimento:

Il trattamento previdenziale e contributivo degli amministratori

l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi;

b. un numero di mesi inferiore a 12 qualora l’anzianità assicurativa sia inferio-re a 12 mesi.

Domanda L’indennità di maternità è corrisposta direttamente dall’Inps a seguito di presen-tazione di apposita istanza (mod. SR29) da trasmettersi esclusivamente in via telematica.

Indennità per congedo parentale

Infine agli amministratori iscritti alla Gestione Separata Inps è riconosciuto il diritto all’indennità per congedo parentale per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambi-no.

Contribuzione Aliquota aggiuntiva dello 0,72%

Misura Entro il primo anno di vita del figlio.

Requisiti: almeno 3 mensilità di contribuzione aggiuntiva accreditate nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile.

Misura: 30% del reddito di lavoro relativo alla contribuzione maggiorata dello 0,72% determinato secondo i criteri per l’indennità di maternità.

Per il secondo e terzo anno di vita del figlio.

Requisiti: almeno 3 mensilità di contribuzione aggiuntiva accreditate nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile.

Misura: 30% del reddito di lavoro relativo alla contribuzione maggiorata dello 0,72% per ciascuna giornata indennizzata e determinato secondo i criteri per l’indennità di maternità.

Pensione

Rinviando ad altri approfondimenti in materia, i contributi versati alla Gestione Separata dell’Inps so-no utili per la determinazione dell’assegso-no pensionistico ottenuto secondo le modalità di calcolo del sistema pensionistico contributivo.

L’aliquota di computo della pensione è agganciata all’aliquota di contribuzione (34,23%, 33,72% o 24%) e l’accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito.

Valori di reddito e computo per il 2018

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo

€ 15.710,00 24% € 3.770,40

€ 15.710,00 33,72 % € 5.297,412 (IVS 5.184,30)

€ 15.710,00 34,23 % € 5.377,533 (IVS 5.184,30)

Tipologia di pensione

Per gli iscritti alla Gestione Separata sono previste due tipologie di pensioni:

Il trattamento previdenziale e contributivo degli amministratori

1. Pensione di vecchiaia che è riconosciuta ai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 di-cembre 1995 in presenza di uno dei due seguenti requisiti:

a. almeno 70 anni e 7 mesi di età anagrafica (per anno 2018) o 71 anni (anni 2019-202) e minimo di anzianità contributiva pari a 5 anni effettivi;

b. oppure in base a specifici requisiti anagrafici e almeno 20 anni di contributi (requisiti anagrafici:

per 2018 66 anni e 7 mesi, 2019-2020 67 anni sia per uomini che per donne)

2. Pensione anticipata che è riconosciuta ai soggetti con decorrenza 1° gennaio 1996 e con età ana-grafica inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia e con i seguenti requisiti:

a. compimento di 63 anni e 7 mesi (per il 2018) o 64 anni (per il 2019-2020);

b. 20 anni di contribuzione minima effettiva;

c. ammontare minimo della pensione almeno pari a 2,8 all’assegno sociale.

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