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La natura giuridica dell’amministratore: cenni

Come già approfondito nelle precedenti circolari monografiche dedicate a tali figure, gli amministra-tori di società, in via generale, sono coloro che svolgono il compito tipico di gestire la società nell’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e che hanno il potere di rappresentanza esterna nei confronti dei terzi.

Essi, infatti, costituiscono il c.d. “potere esecutivo” della società. Potere, questo, particolarmente for-te poiché dotato di importanti riflessi decisionali (salvo quelli riservati all’assemblea dei soci), esfor-tesi a tutto ciò che attiene alla gestione dell’impresa come precisato dall’art. 2380-bis, comma 1 c.c.

Nonostante la legge riconosca loro alcune competenze esclusive, fonte delle funzioni loro attribuite rimane, in definitiva, l’atto costitutivo, il quale potrebbe riservare ai soci alcune funzioni prerogative degli amministratori stessi.

Attenzione

Spetta invece in via esclusiva agli amministratori il potere di rappresentare la Società nei con-fronti dei terzi: così, per esempio, concludere contratti, firmare atti processuali (citazioni, ri-corsi), ecc.

Riguardo questa attività dell’amministratore inerente la carica sociale, la disciplina regolante il rap-porto giuridico è ”genericamente” riferibile alla tipologia della collaborazione coordinata e con-tinuativa – art. 409 c.p.c. e art. 50, D.P.R. n. 917/1986 – (attività di servizio a favore della società, di carattere individuale, continuativo e autonomo, nell’ambito delle indicazioni fornite dalla società

stes-Inquadramento INAIL degli amministratori e il caso del socio unico

sa e dalle norme di legge), poiché l’amministratore si immedesima con la società stessa creando, in questo modo, un sovrapporsi di posizioni; viene cioè a mancare una concreta dualità tra le due posizioni.

La corretta identificazione della natura giuridica e delle attività svolte da tali soggetti, dunque, in-fluenza anche l’obbligo assicurativo emergente nei confronti dell’INAIL, nonché la diversa base im-ponibile su cui calcolare il premio annuale.

L’iscrizione all’INAIL degli amministratori non soci

L’identificazione dell’amministratore con l’istituto della collaborazione coordinata e continuativa com-porta che ci si riferisca ad un rapporto di lavoro cd. parasubordinato, che si differenzia, dunque, dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione e dal lavoro autonomo inteso come esercizio di arte o professione.

Elementi indicatori della parasubordinazione, individuati dalla legge, dalla prassi e dalla giurispru-denza, in particolare, sono:

Collaborazione Il prestatore è svincolato dall’inserimento strutturale nell’organizzazione gerarchica dell’impresa, la quale è destinataria di un’opera o di un ser-vizio predeterminato, per la cui realizzazione il prestatore medesimo gode di autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo dell’adempimento.

Coordinamento Consiste nel collegamento funzionale dell’attività del lavoratore para-subordinato con la struttura del committente, in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo.

Continuità La prestazione dedotta in rapporto non deve essere meramente occa-sionale, bensì continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo.

Natura prevalen-temente perso-nale dell’opera

Tale requisito consiste nella necessaria prevalenza del carattere perso-nale dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi, sempre-ché non si perda la preminenza della sua personale partecipazione né l’unicità della responsabilità gravante sullo stesso.

In ragione di tale inquadramento giuridico, quindi, a decorrere dal 16 marzo 2000, l’art. 5 del D.Lgs. n.

38/2000 ha esteso l’obbligo assicurativo anche agli amministratori non soci che:

• intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa- sostanzialmente coinci-dente con il rapporto di “dipendenza funzionale”;

prestano una delle attività rischiose previste dall’art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n.

1124/1965, alle quali va aggiunta la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occa-sionale e per l’espletamento delle proprie mansioni.

Approfondimenti

Per quanto concerne, in particolare, la conduzione di veicoli a motore, il relativo obbligo sussiste se la stessa è strumentale all’esercizio delle mansioni svolte.

Inquadramento INAIL degli amministratori e il caso del socio unico

Ne deriva che, di norma, la sola conduzione del veicolo durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ovvero durante il normale percorso che col-lega due luoghi di lavoro – se il lavoratore ha più rapporti – non è di per sé sufficiente all’insorgenza dell’obbligo assicurativo, pur costituendo condizione di indennizzo dell’eventuale infortunio in itinere in costanza delle specifiche attività rischiose di cui all’articolo 1 del Testo Unico.

Detto soggetto, pertanto, è da assicurare in qualità di lavoratore parasubordinato, in presenza dello svolgimento di una delle specifiche attività rischiose richiamate dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000.

Approfondimenti

Diversamente, l’obbligo assicurativo INAIL non sussiste quando:

- l’amministratore non svolge nessuna delle attività a rischio prescritte dalla legge (ad esempio non utilizza autovetture né altri macchinari);

- l’amministratore è un libero professionista ragioniere o dottore commercialista (cfr. Circola-re INAIL n. 22/2002);

- l’amministratore è un professionista che ricopre l’incarico nell’ambito della propria profes-sione abituale.

Come specificato dalla Circolare INAIL dell’11 aprile 2000, n. 32, per espressa disposizione normativa dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 38/2000, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico.

Pertanto egli dovrà provvedere all’iscrizione del lavoratore mediante la:

denuncia di esercizio, nella quale debbono essere indicati la natura dei lavori nonché tutti gli elementi idonei alla valutazione del rischio ed alla determinazione del premio di assicurazione, con accensione di un’apposita posizione assicurativa, se l’attività effettivamente svolta dal lavora-tore parasubordinato non rientra fra le lavorazioni già denunciate;

denuncia della modificazione di estensione del rischio già coperto dall’assicurazione, conse-guente alla variazione dei soggetti da assicurare e quindi della base imponibile di cui tenere con-to ai fini della determinazione del premio, qualora la suddetta attività sia ricompresa in una delle posizioni assicurative già accese dal committente.

Egli, inoltre, dovrà altresì provvedere:

al pagamento del premio alle scadenze di legge o a quelle fissate dall’Istituto, nella misura inte-grale prevista, gravando l’obbligo del versamento sul committente per il premio totale dovuto (comprensivo quindi della quota a carico del collaboratore) e restando demandata alle parti la regolazione dei conseguenti rapporti patrimoniali;

alla denuncia dell’infortunio e della malattia professionale occorsi ai lavoratori, da effettuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dal Testo Unico;

alla denuncia di cessazione della lavorazione – da effettuarsi entro i termini di legge – finaliz-zata alla chiusura della relativa posizione assicurativa, se specificatamente accesa per l’attività svolta dal lavoratore parasubordinato.

Il premio assicurativo, ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a ca-rico del committente, è calcolato, in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall’art. 116, comma 3, del TUIR.

Inquadramento INAIL degli amministratori e il caso del socio unico

Attenzione

A tal fine, si chiarisce che:

- se l’attività del collaboratore è inserita nel ciclo produttivo, e sia riferibile ad una delle po-sizioni assicurative già in capo al committente, si applicherà il tasso in vigore per detta posi-zione;

- se l’attività non sia inserita nel ciclo produttivo, si applicherà il tasso previsto per la corri-spondente voce di tariffa.

Quanto alla base imponibile per il calcolo del premio, secondo le disposizioni dell’art. 116 del D.P.R. n.

1124/1965 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 917/1986, essa è determinata, con le stesse modalità previste per la contribuzione INPS, tendo conto di tutte le somme e dei valori a qualunque titolo percepiti dall’amministratore.

Attenzione

L’importo da assoggettare, tuttavia, deve essere ricompreso tra un minimale ed un mas-simale fissati in misura annua.

Per i rapporti di durata inferiore all’anno, inoltre, tali limiti dovranno essere frazionati in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazioni di mese previsti dalla prestazione svolta.

Con Circolare del 18 aprile 2018, n. 20, l’INAIL determina i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2018.

Nel dettaglio, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita dai limiti minimo e mas-simo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL, come risultante dalla tabella seguente:

Convenzionale Importi in euro (validi dal 1° luglio 2018)

Minimo mensile 1.364,47 – 2.534,02 Massimo mensile 16.373,64 – 30.408,24

Ne deriva che:

• qualora l’amministratore non percepisca un compenso, o questo sia inferiore al minimale, il premio verrà pagato sul minimale stesso;

• qualora il compenso dell’amministratore sia ricompreso tra il minimale e il massimale, il premio verrà calcolato sulla retribuzione effettiva;

• se l’amministratore percepisce compensi superiori al massimale, si terrà conto del massimale.

Infine, quanto al pagamento del suddetto premio, si ritengono confermate le modalità previste dagli artt. 28 e 44 del Testo Unico con la previsione del versamento di una rata anticipata in base ai com-pensi pattuiti ovvero presunti e della conseguente regolazione sui comcom-pensi effettivamente corrispo-sti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Inquadramento INAIL degli amministratori e il caso del socio unico

Resta inteso, inoltre, che la regolazione del premio è dovuta alla scadenza del periodo assicurativo ed è calcolata e pagata all’atto dell’autoliquidazione da effettuarsi entro il successivo 16 febbraio, sulla base dei compensi effettivamente corrisposti nell’anno di riferimento.

Ricorda

Considerata la specificità dei rapporti di collaborazione in argomento, per i quali è più fre-quente che i compensi o parte di essi siano corrisposti successivamente al 31 dicembre, per consentire l’eventuale integrazione della regolazione del premio dovuto in base al tasso in vigore nell’anno di competenza, i committenti dovranno procedere alla rettifica delle de-nunce dei compensi già presentate ed al ricalcolo del dovuto entro il giorno 16 del secondo mese successivo al pagamento degli ulteriori compensi erogati.

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