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La tracciabilità dei compensi agli amministratori

La tracciabilità dei compensi agli amministratori

Come ormai risaputo, dal 1° luglio 2018, ai sensi dell’art. 1, commi 910 -913, della Legge n. 205/2017, è sorto l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un uffi-cio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione col-lettiva.

Senza dilungarci, in questa sede, sulle modalità ammesse per il pagamento “tracciato” e sul regime sanzionatorio previsto, oggetto di profusa prassi, in particolare da parte dell’INL (cfr. nota n. 4538 del 22 maggio 2018; nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018, nota del 10 settembre 2018, n. 7369) qui sinte-tizziamo che sono riconosciute come valide le seguenti modalità:

bonifico su conto identificato da codice IBAN indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

• contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Importante, in questa sede, è definire l’ambito di applicazione della norma sulla tracciabilità delle retribuzioni che possiamo ricondurre a:

rapporti di lavoro subordinato;

rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.

Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe in-tendere che l’obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguardi il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti, quali borse di studio, attività di ammini-stratore di società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera).

L’entità e le modalità con cui erogare il compenso agli amministratori variano in relazione a molteplici fattori e sono erogate in misura:

Per ciò che attiene la

Compenso degli amministratori: entità e periodicità di erogazione, proporzionalità e coerenza

Ricorda

Ricordiamo però che sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle so-cietà sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa allarga-to. Il ricorso ad un pagamento “tracciato” diviene comunque opportuno per determinare con certezza il momento del pagamento (e, quindi, la deducibilità del relativo costo).

Con riferimento agli importi erogati nei confronti degli amministratori di società, è importante, di conseguenza, distinguere le seguenti ipotesi:

NO OBBLIGO

Se il compenso riguarda un’attività professionale svolta con il requisito dell’indipendenza (l’ipotesi del dottore commercialista amministratore di Socie-tà) allora tale fattispecie non ricade nell’obbligo imposto dalla norma.

SI

OBBLIGO

Viceversa, nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui sopra, è espressa-mente richiesto l’obbligo della tracciabilità del pagamento.

Inerenza, congruità e proporzionalità

Nell’ambito delle attività di accertamento, l’Amministrazione finanziaria ha la potestà di recuperare a tassazione i costi che, a suo avviso, non possono essere dedotti in quanto non inerenti l’attività azien-dale.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in sede di attività di controllo, l’Amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei compensi agli amministra-tori in tutte le ipotesi in cui questi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 dicembre 2012, n. 113/E).

Approfondimenti

La Corte di Cassazione, con sentenza del 31 ottobre 2005, n. 21155, ha stabilito che “allo stato attuale della legislazione, l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congrui-tà dei compensi corrisposti agli amministratori” poiché, “l’articolo 62, ora 95, del D.P.R. n.

917/1986, nella sua nuova formulazione introdotta nel testo unico, non prevede più il richia-mo ad un parametro da utilizzare nella valutazione dell’entità dei compensi, per cui l’interprete non può che prendere atto della modificazione normativa e concludere per l’inesistenza del potere di verificare la congruità delle somme date ad un amministratore di società a titolo di compensi per l’attività svolta”.

L’assunto è stato confermato dalla Cassazione (sentenze 2 dicembre 2008, n. 28595 e 10 di-cembre 2010, n. 24957). In base a ciò, all’Agenzia delle Entrate non sarebbe attribuito il potere di valutare la congruità del compenso, in quanto non sarebbe possibile sindacare le scelte imprenditoriali.

Il compenso deve, quindi, essere determinato secondo criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, alla struttura e alla redditività della società.

Compenso degli amministratori: entità e periodicità di erogazione, proporzionalità e coerenza

l’impossibilità di sindacare la congruità del compenso degli amministratori di società di per-sone e di capitali a cura dell’Amministrazione Finanziaria (Cassazione, sentenze nn. 6599/2002 e 28595/2008);

la piena deducibilità dei compensi deliberati e liquidati dalle società di capitali, senza alcuna possibilità di sindacato a cura dell’Amministrazione Finanziaria (Cassazione, sentenza n.

24957/2010);

• che rientra nei pieni poteri dell’Amministrazione Finanziaria la valutazione di congruità dei com-pensi corrisposti agli amministratori, potendone disconoscere parzialmente la relativa deducibili-tà (Cassazione, sentenza n. 3243/2013);

• la possibilità di negare la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato in pre-senza di una contabilità tenuta in modo irregolare o in prepre-senza di vizi negli atti giuridici dell’impresa (Cassazione, sentenza n. 9497/2008).

INERENZA La Cassazione ha affermato l’indeducibilità dei compensi attribuiti dalla so-cietà all’amministratore unico (equiparato all’imprenditore individuale), di-sattendendo il principio di derivazione (ordinanze nn. 25572/2013 e 18702/2010).

La stessa Corte si è espressa, invece, a favore della deducibilità nella sen-tenza n. 24957/2010 e tale orientamento è stato giustamente condiviso dal-le Entrate nella Risoluzione n. 113/E/2012.

CONGRUITÀ L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 113/E/2012) ha affermato che è pos-sibile disconoscere la deducibilità dei compensi nei casi in cui gli stessi ap-paiano “insoliti” e “sproporzionati” o “strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi” (così anche Cassazione, ordinanze nn. 3243 e 90/36/2013 e sen-tenza n. 24379/2016). L’imposizione gravante sull’amministrazione è, però, generalmente più elevata di quella della società.

DELIBERA La Cassazione ha affermato, con giurisprudenza costante, che i compensi non sono deducibili se non è preventivamente adottata una specifica deli-bera, perché non risultano obiettivamente determinabili.

Le Sezioni Unite della stessa Corte hanno infatti affermato, nella sentenza n. 21933/2008, che in tal caso le somme percepite dall’amministratore co-stituiscono un debito dello stesso nei confronti della società.

IMPUTAZIONE TEMPORALE

Le Entrate (Circolare n. 57/E/2001) e la Cassazione (sentenza n.

20033/2017) hanno affermato che i compensi erogati agli amministratori entro il 12 gennaio dell’anno concorrono alla formazione del reddito d’impresa del periodo precedente. È stato in tal caso applicato il criterio della “cassa allargata”, previsto in sede di determinazione del reddito assi-milato a quello di lavoro dipendente dei percettori.

COMPENSI DA

“RIVERSARE”

L’Assonime e l’AIDC ritengono che i compensi attribuiti dalla società all’amministratore obbligato a riversarli a un’altra società dello stesso gruppo siano deducibili per competenza, concorrendo a formare il reddito di quest’ultima in base allo stesso principio.

Per l’Agenzia (Nota n. 124734/2002) la deduzione dovrebbe avvenire per cassa, perché rileva la qualificazione oggettiva del compenso e la norma non opera distinzioni.

Compenso degli amministratori: entità e periodicità di erogazione, proporzionalità e coerenza

Riferimenti normativi Codice civile, artt. 2364 e 2389 INL, Nota 10 settembre 2018, n. 7369 INL, Nota 4 luglio 2018, prot. n. 5828 INL, Nota 22 maggio 2018, n. 4538

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 dicembre 2012, n. 113/E

Compenso agli amministratori: regime fiscale, deducibilità e rinuncia

Compenso agli amministratori: regime

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