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L'assemblea dei soci e il principio democratico “una testa un voto”

B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti

III.6 L'assemblea dei soci e il principio democratico “una testa un voto”

Una delle massime peculiarità delle società cooperative - strettamente correlata ai limiti al possesso di azioni o quote illustrati in precedenza e che appare particolarmente rilevante in uno studio, come il presente, incentrato, tra l'altro, sul concetto di azionariato popolare - riguarda il funzionamento delle assemblee e, in particolare, la distribuzione dei diritti di voto nell'ambito delle stesse.155

La materia è regolata dagli artt. da 2538 a 2541 cod. civ. i quali - in deroga alle disposizioni relative alle società per azioni e in ossequio al citato principio “una testa un voto” - svincolano il potere del socio in assemblea dall'entità della relativa partecipazione nella stessa. Questo principio non conosce deroghe per i soci persone fisiche (comma secondo dell'art. 2538 cod. civ.), mentre per le persone giuridiche «l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione

all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri» (terzo comma della

medesima disposizione).

Altre eccezioni sono relative ai soci sovventori, ai quali possono essere attribuiti più voti ma complessivamente non oltre un terzo di quelli attribuiti ai soci cooperatori. Anche ai possessori di strumenti finanziari possono essere attribuiti più voti, che in ogni caso non possono superare il terzo dei soci presenti o rappresentati in ciascuna

153 Sul quale, diffusamente, M.BIGELLI,R.GENCO, I nuovi strumenti finanziari delle società cooperative:

verso il mercato dei capitali?, in Le Società, 7/2005, 852 ss. nonché, con specifico riferimento al

trattamento contabile degli strumenti emessi ai sensi di tale disposizione, M.ONZA, Strumenti finanziari

emessi da cooperative e iscrizione in bilancio, in Ban. Bor. Tit. Cred., 2009, II, 187 ss. e § 3 in

particolare.

154 Più stringente la disciplina dell’emissione di tali strumenti finanziari partecipativi per le società cooperative a responsabilità limitata, le quali - ai sensi del quarto comma dell’art. 2526 cod. civ. - possono destinarli solamente ad “investitori qualificati”, con tali dovendosi intendere, secondo la dottrina, i “medesimi investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale abilitati a sottoscrivere i titoli di

debito delle S.r.l.”: così G.F. CAMPOBASSO, cit., 620. Approfonditamente su modalità e limiti nell'emissione di strumenti finanziari ai sensi del citato art. 2526 cod. civ. da parte sia delle cooperative alle quali si applicano le norme sulle S.p.A. sia di quelle regolate dalle norme sulla S.r.l., M.RESCIGNO,

Strumenti finanziari emessi da società cooperative, in P.ABBADESSA,G.B.PORTALE (a cura di), cit., 925 ss. In particolare, sulle problematiche connesse all'emissione di tali strumenti finanziari da parte di cooperative società a responsabilità limitata, R.COSTI, Gli strumenti finanziari, cit., 119 ss. in particolare.

155 Sul procedimento assembleare nelle cooperative dopo la riforma del 2003 si rimanda a F.VELLA, La

nuova disciplina dell'organo assembleare nelle società cooperative tra partecipazione e democrazia, in

P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (a cura di), cit., 949 ss. e 962 s. con particolare riferimento alle competenze assembleari nelle cooperative che abbiano adottato il sistema dualistico.

90 assemblea: a norma del secondo comma dell'art. 2538 cod. civ., inoltre, lo statuto potrà stabilire i limiti al diritto di voto di strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori.156

Ancora, il quarto comma dell'art. 2538 cod. civ. stabilisce che nelle cooperative consortili (ossia quelle in cui lo scopo mutualistico è realizzato attraverso l'integrazione delle imprese di taluni soci) i diritti di voto possano essere attribuiti in proporzione alla partecipazione posseduta, ma nessuno dei soci potrà esprimere (i) più di un decimo dei voti e comunque (ii) più di un terzo dei voti degli altri soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.157

Importantissima peculiarità delle società cooperative riguarda poi la formazione della volontà assembleare che, a norma dell'art. 2540 cod. civ., può anche essere progressiva: la citata norma consente infatti che l'atto costitutivo possa158 prevedere159 lo svolgimento di assemblee separate. La volontà dei soci si forma pertanto in due momenti distinti: le assemblee separate manifestano la volontà dei soci che vi partecipano ed eleggono un delegato che prenderà parte all'assemblea generale, che assumerà le deliberazioni definitive nel rispetto, in ogni caso, della “proporzionale

rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate”. Ampia autonomia

è lasciata inoltre allo statuto per quanto concerne le modalità di partecipazione di tali delegati all'assemblea generale.160

Il descritto meccanismo delle assemblee separate è evidentemente finalizzato a favorire la partecipazione dei soci alle decisioni assembleari in cooperative con un'ampia compagine sociale o con una complessa articolazione territoriale: questa considerazione è particolarmente importante avuto riguardo alle società cooperative

156 Lo statuto potrà dunque confermare il principio del voto capitario ma anche derogarlo consentendo il cumulo dei diritti di voto: G.F.CAMPOBASSO, cit., 621.

157

Sulla portata del comma quarto della disposizione in commento, definito “rivoluzionario” nella misura in cui «risponde […] alla logica dell’efficienza organizzativa, nel senso che con esso si vuole dare

maggior potere deliberativo a chi contribuisce maggiormente al perseguimento dello scopo mutualistico», ancorché tale efficienza organizzativa «non può arrivare al punto di eliminare la democrazia cooperativa» si veda E.CUSA, Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il

principio democratico, in Giur. Comm., 2004, I, 852 ss.

158 Nel caso in cui la cooperativa abbia più di tremila soci, svolga la sua attività nell'ambito di più province o abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche la previsione statutaria del possibile svolgimento di assemblee separate sarà un obbligo e non una facoltà, a norma del secondo comma dell'art. 2540 in commento.

159 «Anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci».

160 Alcune peculiarità della disciplina si possono riscontrare anche per quanto riguarda le impugnazioni: il comma 5 dell'art. 2540 stabilisce che «le deliberazioni della assemblea generale possono essere

impugnate […] anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione» mentre il comma sesto della stessa disposizione precisa che

91 caratterizzate da forme di azionariato popolare, nelle quali la compagine sociale sarà, per definizione, molto ampia.

Tanto premesso con riferimento alla ripartizione del diritto di voto, altre peculiarità che caratterizzano le società cooperative in materia di svolgimento dei lavori assembleari sono le seguenti:

(i) per evitare la manipolazione delle maggioranze nel periodo immediatamente precedente all'assemblea, l'art. 2538, al primo comma, stabilisce che il diritto di voto spetta ai soli soci iscritti da almeno 90 giorni;

(ii) in deroga ai principi sulla rappresentanza nelle S.p.A. di cui all'art. 2372 cod. civ., un socio può farsi rappresentare solo da un altro socio161, ma ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.162 Lo statuto può comunque escludere tout court il diritto alla partecipazione per rappresentanza;

(iii) il sesto comma dell'art. 2538 cod. civ. consente inoltre che il voto possa essere espresso per corrispondenza o con altri mezzi di comunicazione,163 se lo statuto lo prevede: in tali casi è previsto che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta;164

(iv) l'atto costitutivo può prevedere forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle che le legge consente alle società per azioni, purché sia rispettato il principio della tempestiva informazione ai soci;165

(v) a norma del quinto comma dell'art. 2538 cod. civ. l'atto costitutivo può stabilire liberamente i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee, in deroga (in aumento o in diminuzione) rispetto alle maggioranze previste per le S.p.A.166

161

Una deroga è prevista per il socio imprenditore individuale, che potrà farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino con l'impresa (art. 2539, comma secondo cod. civ.).

162 Così dispone il primo comma dell'art. 2639 cod. civ. su cui si veda P.MARANO, La rappresentanza del

socio nelle cooperative, in Riv. Coop., 1/2004, 31 ss.

163 Si veda E.CUSA, Il procedimento assembleare, cit., 856.

164 In giurisprudenza si veda sull'argomento Trib. Trieste, 21 marzo 1994 (decr.), in Giur. Comm., 1995, II, 883, con nota di S.ROSSI, Voto per corrispondenza e informazione dei soci nelle società cooperative, 883 ss., nel senso che «la mancata indicazione per esteso, nell'avviso di convocazione, del testo della

deliberazione proposta è causa di annullamento della deliberazione» e in conformità con un precedente

della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 febbraio 1987, n. 1687, in Giur. Comm., 1988, II, 57 ss.).

165 E.CUSA, Il procedimento assembleare, cit., 854 s.

166

Si veda in argomento E.CUSA, Il procedimento assembleare, cit., 856 ss. Norme particolari erano previste in tema di società cooperative quotate dagli artt. da 135 a 135-octies del c.d. Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). La maggiorparte di tali norme, introdotte nel 2010 (si veda in argomento G.F. CAMPOBASSO, cit., 624, nota 52), sono state abrogate nel 2012.

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