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Particolari strumenti di finanziamento delle cooperative: soci sovventori e azoni di partecipazione cooperativa

B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti

III.5 Particolari strumenti di finanziamento delle cooperative: soci sovventori e azoni di partecipazione cooperativa

La difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie nelle cooperative, accentuata dagli illustrati limiti quantitativi al possesso di partecipazioni e alla circolazione delle stesse, è stata in passato risolta soprattutto con il diffuso ricorso al finanziamento dei soci.

Nei primi anni Novanta, tuttavia, significative innovazioni al riguardo sono derivate dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante “Nuove norme in materia di società

cooperative”: ci si riferisce, in particolare, alla figura dei soci sovventori (art. 4) e allo

strumento delle azioni di partecipazione cooperativa (artt. 5 e 6) che, insieme con le innovazioni in tema di finanziamento delle cooperative introdotte dalla riforma del 2003, hanno contribuito a creare un quadro che oggi sembra consentire alle società cooperative di disporre di strumenti finanziari “numerosi e flessibili”.141

La figura dei soci sovventori consente alle società cooperative la raccolta di capitale di rischio anche da soggetti sprovvisti dei requisiti soggettivi per rivestire la qualifica di soci cooperatori e, dunque, per prendere parte all’attività mutualistica. I soci sovventori, previsti in precedenza solo per le mutua assicuratrici, sono ora ammessi anche per le cooperative142 in forza del richiamo all’art. 2548 cod. civ. effettuato dall’art. 4 della citata Legge 59/1992, a norma del quale l’atto costitutivo potrà prevedere «la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione

o il potenziamento aziendale» che saranno alimentati da speciali conferimenti di terzi ai

quali sarà attribuita la qualità di socio sovventore. Ai soci sovventori potranno essere attribuiti anche più voti, ma non oltre 5, in relazione all'ammontare del relativo conferimento.143 Il secondo comma dell’art. 4 appena citato prevede inoltre che i voti

140 L’art. 2536 cod. civ. prevede inoltre, al primo comma, che «il socio che cessa di far parte della società

risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata».

141

R.COSTI, Gli strumenti finanziari nelle nuove cooperative: problemi di disciplina, in Banca, Borsa,

Tit. Cred., 2005, I, 132.

142 Ad eccezione di quelle di credito, assicurative e quelle operanti nel settore dell’edilizia abitativa.

143 Così dispone l'art, 2548, comma secondo cod. civ. richiamato dall'art. 4, comma primo, della Legge 59/1992.

87 attribuiti ai soci sovventori non possano in ogni caso superare la terza parte dei voti spettanti a tutti gli altri soci.

Se lo statuto non prevede particolari limiti alla circolazione, le azioni attribuite a tale speciale categoria di soci sono liberamente trasferibili144 e i soci sovventori potranno anche essere nominati amministratori, purché la maggioranza dei componenti l’organo amministrativo resti costituita da soci cooperatori.145

Quanto alla remunerazione delle azioni attribuite ai soci sovventori, infine, il sesto ed ultimo comma del citato art. 4 della Legge 59/1992 prevede che «lo statuto può stabilire particolari

condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni» purché il relativo tasso di remunerazione non sia

«maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri

soci».

Sono una speciale categoria di azioni146 quelle definite di partecipazione cooperativa. Questo strumento presenta indubbie analogie con le azioni di risparmio e privilegiate di cui all’art. 2351 cod. civ. nella misura in cui l’art. 5 della Legge 59/1992 prevede, al secondo comma, che «le società cooperative, che abbiano adottato […]

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale». Il comma quarto del medesimo art. 5 appena citato prevede inoltre che tali

azioni di partecipazione cooperativa possano essere emesse solo nei limiti del valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio, mentre il comma sesto dispone che le stesse dovranno essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società

144 Comma quarto dell’art. 4 in commento.

145 Comma terzo dello stesso art. 4.

146 E i relativi titolari (al pari dei soci sovventori) sono da qualificarsi senz'altro come soci della cooperativa - acquisendo «i diritti, gli oneri ed i doveri genericamente propri dei soci, ferma restando la

differenziazione dei relativi status esplicitamente o implicitamente introdotta dalla legge» - secondo R.

COSTI, La riforma delle società cooperative: profili patrimoniali e finanziari, in Giur. Comm., 1991, I, 937; secondo l'autore, inoltre, «le qualità di socio ordinario, socio sovventore e socio portatore di titoli di

partecipazione sono cumulabili nella stessa persona». Sostiene la tesi opposta G.ROMAGNOLI, L'azione

di partecipazione cooperativa: un'ipotesi ricostruttiva, in Giur. Comm., 1993, I, 567 ss., secondo il quale

i titolari delle azioni di partecipazione cooperativa sarebbero riconducibili alla figura dell'associato in partecipazione, sia perché definiti “terzi” e non “soci” dalla stessa Legge 59/1992 (art. 5), sia alla luce dei limiti posti all'emissione dei titoli e dell'obbligo di offrire almeno la metà dei titoli da emettere ai soci e ai lavoratori dipendenti, ma soprattutto per il diverso trattamento economico riservato agli stessi rispetto sia ai soci cooperatori sia a quelli sovventori, nella misura in cui ai titolari di azioni di partecipazione cooperativa non sarebbe destinabile una parte dell'utile a titolo di rivalutazione gratuita di quanto conferito.

88 cooperativa.147 Se interamente liberate, tali azioni potranno essere emesse anche al portatore ed essere, pertanto, liberamente trasferibili.148

I diritti patrimoniali delle azioni di partecipazione cooperativa sono analiticamente stabiliti dai commi da settimo a nono dell’art. 5 in commento, che prevedono, in particolare, che ai relativi possessori spetti una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o azioni degli altri soci (comma 7), che in caso di scioglimento della cooperativa i titolari di tali azioni speciali vanteranno un diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale (comma 8) e che «la

riduzione del capitale sociale [per] perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote» (comma 9). L’art. 6 della

citata legge 59/1992 introduce infine talune disposizioni in tema di organizzazione di gruppo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, che è incentrata sull’assemblea speciale149

e sul rappresentante comune.150

Oltre alle particolari forme di finanziamento che si sono sommariamente esaminate nel presente paragrafo, le società cooperative, dal 1998,151 possono fare ricorso a anche ad emissioni obbligazionarie (possibilità precedentemente preclusa sull'assunto della variabilità del capitale sociale) nonché al finanziamento dei propri soci: la disciplina applicabile è quella delle società per azioni, ad eccezione dei limiti e dei criteri di emissione fissati, nel caso delle obbligazioni, dal Comitato Interministeriale per il credito e il Risparmio (C.I.C.R.) e, nel caso dei finanziamenti soci, dalla Banca d'Italia.152 La riforma del 2003 ha infine introdotto la possibilità, anche per le società cooperative, di emettere strumenti finanziari partecipativi secondo

147 In senso dubitativo, se tali azioni debbano essere offerte in opzione anche ad eventuali soci sovventori, G.F.CAMPOBASSO, cit., 618.

148 Comma sesto dell’art 5 Legge 59/1992.

149

A norma del comma primo dell’art. 5 in commento, l’assemblea speciale delibererà sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sull'approvazione delle delibere dell'assemblea che pregiudichino i diritti della categoria, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto, nonché sugli altri oggetti di interesse comune.

150

Le cui competenze sono delineate dal comma quarto del medesimo art. 6 che si sta illustrando e consistono nel provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e nella tutela degli interessi comuni della categoria nei rapporti con la società.

151 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo”. In argomento si veda P.MARCHETTI, Forme tecniche di finanziamento diretto nelle società

cooperative, in Riv. Coop., 2/2004, 26 ss.

152 Si veda a questo proposito e, più in generale, sulle peculiarità dell'applicazione dell'art. 2467 cod. civ. alle operazioni di finanziamento dei soci nelle società cooperative, V.SANGIOVANNI, Finanziamenti dei

89 la disciplina delle S.p.A. (art. 2526 cod. civ.):153 ai soggetti possessori di tali strumenti non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei diritti di voto.154