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B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti

II.3. L’esperienza tedesca e quella inglese

Fine ispiratore analogo sottende alla realtà tedesca ed a quella inglese, le quali tuttavia – diversamente dallo scenario spagnolo – hanno elaborato una soluzione diversa, ovverosia quella finalizzata alla costituzione di supporters trust (fondi di tifosi)70 che potessero partecipare all’azionariato dei club sportivi.

La diffusione di tali realtà nel tessuto economico-giuridico tedesco è figlia del radicamento in tale tessuto, consolidatosi nel tempo, di associazioni di utenti, legati tra loro da comunanza di intenti e valori non solo connessi al mero scopo di lucro nelle

Eingetragener Verein (eV), associazioni riconosciute di diritto.

Tali soggetti, applicati al calcio professionistico tedesco, sono da considerarsi associazioni esponenziali di interessi collettivi. Le stesse perseguono finalità di pubblica utilità - ovverosia la promozione e lo sviluppo della pratica ludica.71

A ben vedere, lo schema che trova residenza nella realtà dell’imprenditoria sportiva tedesca realizza l’archetipo dell’azionariato popolare solo in via mediata.

Diversamente dal modello spagnolo - in cui i tifosi sono soci del Club - nel modello tedesco la partecipazione dei tifosi / soci non ha ad oggetto il target primario - ovverosia la società sportiva - ma persegue il fine attraverso un veicolo collettore degli interessi degli associati (per l’appunto, i tifosi).

Per intenderci, le quote o azioni sociali detenute dai tifosi non riguardano il club ma la persona giuridica controllante il club. Persona giudica, detta ultima, che effettivamente può dirsi retta dal modello cooperativo.

Nel concreto - coerentemente con la normativa interna emanata nella seconda metà degli anni ’90 - i tifosi sono associati alle sopradette Eingetragener Verein, le

70 Definizione, tale ultima, utilizzata nella “Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa”, nella “Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport” e nello stesso Libro Bianco sullo sport, per indicare i gruppi di tifosi che si organizzano democraticamente per gli scopi e le modalità indicate.

71 Per un excursus socioeconomico della realtà tedesca e del diffondersi dell’azionariato popolare nel calcio di tale Paese si rinvia a A.DE MARTINI, Partecipazione attiva dei supporters nelle società sportive:

63 quali, il più delle volte, sono delle c.d. polisportive, ossia società all’interno delle quali vi sono diverse sezioni (le società sportive sottostanti), una per ogni sport praticato dalla polisportiva.

Invero le eV devono attenersi a stringenti vincoli di mutualità, con particolare riferimento alla destinazione dei profitti, in buona parte da (re)immettere nell’attività sociale. Ed allora, come si concilia tale previsione con il fine di lucro insito nel calcio professionistico? La risposta risiede nella riforma legislativa introdotta nel 1998 quando è stata normativamente prevista la possibilità di costituire società sportive calcistiche professionistiche che - seppur controllate dalla eV - adottino la veste di società di capitali.

In particolare, lo Statuto della Federcalcio (Deutscher Fußball Bund) disponeva che il capitale sociale delle società calcistiche dovesse essere posseduto per almeno il 50% + 1 da eV, esprimenti per l’effetto almeno 50% + 1 dei diritti di voto nelle Assemblee sociali.72 Per l’effetto, la restante quota di capitale era - ed è - contendibile anche da soci investitori.73

Alla luce di un tanto, si può registrare sinteticamente il seguente schema:

- a monte vi è un soggetto connotato dalle seguenti cifre: democraticità (inter alia, attraverso il principio “una testa un voto”); affievolimento del fine di lucro (mediante vincoli all’impiego di utili finalizzati a canalare gli stessi nello scopo sociale, o quanto meno ad imputare i medesimi a riserva); gestione diretta ad opera degli associati (mediante meccanismi di governance ad ampia rappresentatività); a responsabilità limitata;

- a valle, vi è una società di capitali non sottoposta al modello cooperativo, il cui capitale sociale è detenuto, per almeno il 50% + 1, dal sopraddetto veicolo.

Un modello di tal tipo, per causa ed oggetto, è riconducibile astrattamente ad un fondo di investimento ed anche ad un trust.

Tale ultima - fattispecie conosciuta nell’esperienza anglosassone ed applicata anche da noi - determina la proprietà in capo al trustee, il fiduciario, di un bene che

72 Con l’unica eccezione ammessa in caso di compagine azionaria consolidata nel tempo ed in mano ai medesimi shareholders da un periodo di tempo rilevante. In tale deroga, Wolfsburg (Volkswagen azionista di riferimento)e Bayer Leverkusen (Bayer azionista di riferimento).

73 Esempio scolastico il FC Bayern Munich AG, società di capitali il cui capitale sociale è composto per l’81,8% dall’Associazione sportiva FC Bayern Munchen e.V. (polisportiva coinvolta in diversi sport, con oltre 217.000 associati nella stagione sportiva 2012/2013), per il 9,1% dall’Adidas e per il residuo 9,1% dall’Audi.

64 risulta distinto ed autonomo dal suo patrimonio generale e vincolato allo scopo del

trust.74

In particolare, lo schema che si realizza ed i soggetti del medesimo sono i seguenti:

(a) il disponente, o settlor, il quale - mediante una propria dichiarazione di volontà negoziale al fiduciario - si spoglia definitivamente del diritto di proprietà di uno o più beni, istituendo il trust. All’atto dell’istituzione, il disponente stabilisce le regole di funzionamento del trust, cui dovrà conformarsi il fiduciario nel corso della sua amministrazione;

(b) il fiduciario, o trustee, il quale - previa dichiarazione di accettazione, distinta da quella del settlor (e non congiunta, non costituendo il trust un contratto in senso stretto) - acquista dal settlor la titolarità dei beni istituiti in trust, assumendosene l’amministrazione vincolata al fine indicato nell’atto istitutivo del trust (deed of trust), e di ritrasferire i beni medesimi al soggetto che gli venga indicato dal disponente;

(c) il beneficiario (beneficiary), il quale è il soggetto nell’interesse del quale il

trust è istituito. Tale ultimo diviene titolare di una situazione giuridica soggettiva di

diritto o quanto meno di aspettativa a ricevere l’erogazione dei benefici economici derivanti dai beni istituiti in trust, con diritto di agire nei confronti del trustee qualora tale ultimo non adempia i suoi obblighi come previsti nel deed of trust.

Tale schema, dunque, trova astratta applicazione per quanto concerne l’azionariato popolare nello sport declinato in chiave tedesca, con l’ipotetica istituzione di un trust a mezzo del quale la comunità dei tifosi – settlor – cede la proprietà di talune risorse all’associazione veicolo – trustee – affinché tale ultima le utilizzi con il vincolo di destinazione costituito dall’apporto finanziario in favore della società sportiva –

beneficiary – acquisendo quote di capitale di tale ultima.

Medesima realtà è presente nel calcio professionistico inglese, dove per l’appunto sono presenti alcuni Supporters Trust fondati e partecipati dai tifosi, i quali detengono una partecipazione societaria del Club target. Caso più noto quello del Manchester

74 Per una disamina sulla figura del trust e sui punti di contatto con contratto fiduciario e contratto indiretto, F.GALGANO, Diritto Privato, cit., 303. Per una digressione sulla giurisprudenza commentata sul tema: F. GALLUZZO, Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione, in

Corriere Giuridico, 2010, IV, 527-535; E, RAVOR, Costituzione di trust e pregiudizio in danno dei

creditori, in Famiglia e Diritto, 2009, X, 929-930; S.BARTOLI, Istituzione di un trust interno da parte di

65 United F.C., nel cui novero degli shareholders è presente MUST, il Manchester United

Supporters Trust.75

Tale ultimo soggetto - seppur con una quota minoritaria - costituisce un socio di minoranza che esercita effettivamente le proprie prerogative (diversamente, ad esempio, dal maremagnum dei tifosi azionisti di Juventus, Roma e Lazio, la cui mancata aggregazione rende ininfluente la loro singola posizione), tanto da rappresentare un possibile catalizzatore di soggetti terzi investitori per acquisire la quota di maggioranza del Club, ad oggi detenuta dallo Statunitense Glazer.

II.4. I tentativi (falliti) di importare il modello di azionariato popolare nello sport italiano. L’esempio di MyRoma. L’erroneità ontologica di detti modelli

L’esperienza estera, dunque, descrive un quadro in cui ipotesi di azionariato popolare applicate allo sport sono all’ordine del giorno.

In Italia, negli ultimi anni, si è registrata la presenza di alcune iniziative richiamanti tali ipotesi ed il modello alle stesse sotteso. Tali iniziative, genuinamente encomiabili in quanto animate dalla passione di tifosi e non da fini secondi, sono state accostate al sistema di governance partecipativo spagnolo sopra visto, connotato da forme di partecipazione dei tifosi al capitale sociale dei team calcistici. Tuttavia, le stesse si discostano ontologicamente da tale struttura, presentando invece elementi di comunanza con il modello tedesco ed inglese.

Ma si proceda con ordine. L’iniziativa in tal senso che ha avuto il maggior risalto è stata quella che ha interessato l’AS Roma nei mesi antecedenti alla cessione del pacchetto azionario di controllo dalla Famiglia Sensi agli attuali soci.

Ratio di tale iniziativa - e ragione dell’attuale abbandono della medesima - era per

l’appunto supportare finanziariamente il club in un momento in cui lo stesso registrava non poche difficoltà di solidità patrimoniale.

La detta operazione, analogamente ad altre poste in essere in favore di alcuni club sportivi italiani (ad esempio, per l’AC Mantova), pur se paventata come ripropositiva del modello spagnolo, ha presentato rispetto allo stesso elementi completamente differenti.

75

66 L’Associazione “MyROMA” - i.e. il veicolo scelto dai tifosi - era un ente di diritto privato, costituito ai sensi dell’art. 14 e ss. cod. civ.

Già emerge il dato lampante che contraddistingue evidentemente tale modello da quello spagnolo: si tratta di una realtà autonoma rispetto al club calcistico, che intende affiancarsi a quest’ultimo, non sostituirlo.

Recita infatti lo Statuto sociale con riferimento allo scopo di MyROMA: «collaborare con la AS Roma S.p.A., favorendone, anche attraverso la partecipazione

al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando quale entità esponenziale degli interessi dei suoi appassionati e degli Associati». Per perseguire tale

scopo, MyROMA si era prefissata la preventiva raccolta patrimoniale - attraverso la commercializzazione di proprie quote di adesione - ed il successivo impiego delle risorse nell’acquisto e sottoscrizione di azioni della società AS Roma S.p.A.76

L’operazione che si rappresenta non è quella di una società sportiva professionistica che adotta un assetto e delle regole interne che assicurano la partecipazione popolare dei soci, quanto piuttosto quella di un soggetto terzo che, assicurata un’ampia democrazia interna, intende rappresentare i propri associati all’interno del club calcistico, per il tramite di una propria partecipazione azionaria nello stesso. Tale iniziativa realizza uno schema a mezzo del quale l’azionariato popolare è solo mediato, realizzandosi attraverso un veicolo intermedio - difatti, sarà il veicolo ad esser socio del Club sportivo, non già gli associati del veicolo - e si pone dunque su un piano diverso rispetto a quello delle forme societarie partecipative, tipiche della realtà spagnola.77

76

Riferimenti consultabili on line agli indirizzi web www.azionariatopopolareasroma.com e www.myroma.it (ottobre 2013).

77 Ed invero, le differenze non sono marginali nemmeno con riferimento al modello tedesco descritto al paragrafo che precede. Si faccia l’esempio dell’Amburgo e dall’associazione esponenziale degli interessi dei tifosi, l’HSV Supporter Club, che conta oltre 70.000 associati. Tale ultimo soggetto - diversamente da MyROMA - non è un mero focalizzatore di interessi diffusi - quello dei tifosi, appunto - ma è un interlocutore riconosciuto degli organi sociali della società sportiva. E si badi, è un soggetto terzo ed ulteriore rispetto all’eV sopra definita, nella quale (Hamburger eV) la stessa partecipa come associato con obbligo di previa consultazione formale e parere indicativo per certe materie.

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II.5. Considerazioni conclusive sull’azionariato popolare nello sport. Ipotesi di