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Sì, grazie Presidente. Buonasera, Consiglieri.

La delibera n. 8 riguarda la proroga della validità del piano di recupero denominato “Albergo San Rocco”. Questo piano di recupero è stato convenzionato nel dicembre del 2005 e successivamente è stata fatta una variante nel dicembre del 2009. Con l’articolo 30, comma 3 bis, della legge 98/2013 la scadenza della convenzione che era fissata al 12.12.2015 è stata automaticamente prorogata di tre anni, pertanto fino al 12 dicembre 2018.

Nel mese di maggio di quest’anno l’impresa Edilferri Spa, in qualità di attuatore del piano attuativo (del piano di recupero) ha chiesto un’ulteriore proroga dei termini ai sensi dell’articolo 93, comma 1 ter, lettera a) della legge regionale 12/2005 che è stata modificata nel 2017.

Questo articolo consente su istanza degli interessati, valutando le motivazioni che sono state presentate, di autorizzare il differimento della scadenza dei termini convenzionali per un periodo non superiore a tre anni.

La società Edilferri ha presentato questa richiesta motivando circa la crisi del mercato immobiliare e quindi il determinarsi di condizioni sfavorevoli per poter procedere alla fase di attuazione dell’intervento. Gli uffici hanno verificato appunto queste motivazioni, hanno verificato che l’impresa Edilferri ha assolto dagli obblighi convenzionali avendo versato interamente gli importi relativi alle monetizzazioni degli standard e che ha realizzato le opere previste dalla DIA del 2011 che riguardava la demolizione dei fabbricati dell’ex albergo San Rocco. Pertanto la proposta è di approvare la proroga di tre anni della convenzione e quindi fino al 12 dicembre 2021, fermo restando che tale differimento non introduce alcuna modifica rispetto a quelle che erano le previsioni e non comporta riduzione di servizi rispetto a quelli previsti dalla convenzione originaria. Grazie.

PRESIDENTE COLOGNO:

Grazie, Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Invito i Consiglieri a prenotarsi. Non ci sono interventi, per cui pongo in votazione il punto n. 8 all’ordine del giorno: “Proroga validità del piano di recupero denominato “Albergo San Rocco”. Sono aperte le votazioni. Consigliere Pignatelli, grazie. Sono chiuse le votazioni.

Hanno votato a favore tutti i Consiglieri comunali per cui il punto è approvato.

Veniamo ora al punto n. 9: “Proroga validità del piano di recupero denominato “RO.BO Srl”.

Prego, Assessore.

ASSESSORE NISOLI:

Sì, anche questa delibera è uguale alla precedente. Riguarda la proroga di tre anni di una convenzione urbanistica vigente. Riguarda la convenzione stipulata il 4 ottobre del 2010 che riguarda un immobile in via Monte Grappa, numero 9.

Durava solo cinque anni questa convenzione, la scadenza era prevista al 4 ottobre 2015.

Sempre ai sensi della legge 98/2013 la scadenza è stata prorogata automaticamente di tre anni per cui 4 ottobre 2018. Adesso i proponenti questo piano, l’immobiliare appunto Monte Grappa ha chiesto la proroga di tre anni ai sensi dell’articolo 93 della legge 12 motivando anche loro per quanto riguarda la crisi del mercato immobiliare le condizioni sfavorevoli per pianificare l’intervento.

Gli uffici hanno verificato che del piano di recupero non sono stati realizzati gli interventi edilizi previsti mentre è in corso la formale cessione gratuita delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria. La proroga può essere consentita e non fino al 4 ottobre 2021 non cambiando nulla rispetto a quelle che erano le previsioni della convenzione vigente.

Grazie.

PRESIDENTE COLOGNO:

Grazie, Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi per cui pongo in votazione il punto n. 9 all’ordine del giorno: “Proroga validità del piano di recupero denominato RO.BO Srl”.

Sono aperte le votazioni. Grazie. Sono chiuse le votazioni. Hanno votato a favore tutti i

Consiglieri per cui il punto all’ordine del giorno è approvato.

Veniamo ora al punto n. 10: “Variante al programma integrato di intervento area ex Baslini: esame osservazioni e approvazione”. Le votiamo una per una e poi alla fine votiamo la variante nel suo complesso.

Prego, Assessore.

ASSESSORE NISOLI:

Sì, grazie.

Dunque, con delibera di Consiglio n. 21 del 27 marzo 2018 è stata adottata la variante al piano integrato di intervento denominato ex Baslini. Successivamente l’adozione sono state pubblicate le delibere per poter presentare le osservazioni e entro la data del 17 giugno 2018 che era l’ultimo giorno per presentare le osservazioni sono state presentate cinque osservazioni.

Adesso andiamo ad esaminarle una ad una e verranno votate una ad una. La prima osservazione che è pervenuta è stata presentata dalla società Habita Srl che è la società proponente. La società presenta l’osservazione al fine di correggere un errore materiale riscontrato nella tavola C6 AV, revisione C planivolumetrico allegata alla delibera.

L’errore riguarda una ripartizione delle aree destinate a parcheggio asservito ad uso pubblico sui lotti F6 e F7 non corretta e nella tabella correlata è stato riportato l’intero ammontare di tali aree unicamente sul lotto F7.

I parcheggi gravitano su due lotti F6 e F7 come individuati, ma nella tabella sono stati sommati e indicati solo sul punto F7. Si tratta di un errore materiale perché le quantità sono corrette, pertanto la richiesta è quella di sostituire la tavola mettendo quella corretta in modo di non avere difformità tra quello che è il disegno e quella che è la tabella con le quantità.

Pertanto la proposta della Giunta è quella di accogliere l’osservazione presentata da Habita in quanto è mera correzione di errore materiale.

PRESIDENTE COLOGNO:

Grazie, Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi, per cui pongo in votazione la proposta della Giunta. Sono aperte le votazioni. Sono chiuse le votazioni.

Hanno votato a favore tutti i Consiglieri comunali.

Veniamo ora all’osservazione n. 2. Prego, Assessore.

ASSESSORE NISOLI:

La seconda osservazione è stata presentata dal signor Giuseppe Merisi, legale rappresentante della società Fama Snc, via Del Bosco, numero 21. L’osservazione presentata è suddivisa in due punti e richiede l’eliminazione del tratto di strada da realizzarsi sulla proprietà Fama oppure in subordine, al punto 2, la modifica della novazione alla convenzione 27 febbraio 2013 recuperando il dispositivo originario dell’articolo 8 della convenzione del maggio 2017 dove il sedime sdemanializzato dalla via di mezzo unitamente alle aree messe a disposizione a cura della società Baslini ora Habita sarebbe stato permutato con la porzione di area di proprietà Fama funzionale alla realizzazione della nuova strada in tempi certi e rapidi.

La proposta della Giunta è quella di un accoglimento parziale. Per quanto riguarda il punto n. 1 è di non accogliere lo studio del traffico prodotto, contempla la necessità che il collegamento viabile di penetrazione dalla rotatoria esistente di fronte al PalaFacchetti verso l’area ex Baslini sia necessario alla sostenibilità del traffico generato dalle nuove urbanizzazioni. Mentre per quanto riguarda il punto numero 2 la proposta è di accogliere parzialmente con accoglimento nella parte in cui si chiede la permuta dell’area cortilizia di proprietà Fama indicata con asterisco grande nella tavola C6AV per la realizzazione di strada di penetrazione dal PalaFacchetti verso l’area ex Baslini a fronte della cessione di 720 metri quadrati di proprietà Habita unitamente al sedime soppresso e sdemanializzato del tratto di via di mezzo.

L’accoglimento parziale produrrà le seguenti conseguenze tra di esse alternative: a) la società Habita dovrà reperire pari superficie da destinarsi a standard in altra posizione del piano integrato di intervento senza quindi diminuire o alterare i parametri urbanistici di piano; b) la società Habita dovrà monetizzare al costo standard definito dall’Amministrazione comunale la superficie da cedere in permuta alla società Fama. Non accolta invece nella parte in cui si

chiede di determinare il valore di stima immobiliare dell’area cortilizia Fama, ma si ritiene di individuare quale sede idonea per la definizione delle indennità economiche e patrimoniali quella di avvio della procedura espropriativa (legge 327/2001) come definito nell’articolo 8.1 della novazione della convenzione urbanistica durante la quale dovrà essere definita anche la modalità di cessione dell’area di 720 metri quadrati da parte della società Habita.

Pertanto la proposta della Giunta è di accogliere parzialmente l’osservazione presentata dalla società Fama.

PRESIDENTE COLOGNO:

Grazie, Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Invito i Consiglieri a prenotarsi.

Consigliere Sonzogni, prego.

CONSIGLIERE SONZOGNI:

Per annunciare che per via di questo accoglimento parziale il Gruppo del Partito Democratico su questa l’osservazione si astiene perché noi ovviamente prendiamo atto che è stata rilevata questa inopportunità dell’originario testo di convenzione per quanto riguarda i rapporti tra la Fama e Habita che erano appunto stati oggetto a suo tempo di una forma di accordo che poi era stato in parte violato con la versione del 2013 della convenzione, però d’altro canto invece ovviamente non possiamo assolutamente essere d’accordo sui ragionamenti che vengono fatti con riguardo al traffico, quindi all’adeguatezza del collegamento che non è in grado di assicurare un adeguato flusso del traffico anche sulla base di quanto emerge dallo studio dell’ingegnere Percudani per cui il combinato disposto di questi due aspetti ci porta ad astenerci.

PRESIDENTE COLOGNO:

Grazie, Consigliere. Altri Consiglieri che vogliono intervenire? Non ci sono prenotazioni.

Dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, per cui pongo in votazione la proposta della Giunta.

Sono aperte le votazioni. Consigliere Sonzogni, grazie. Sono chiuse le votazioni. Si sono astenuti il Consigliere Calvi e il Consigliere Sonzogni, hanno votato a favore tutti gli altri.

Veniamo ora all’osservazione n. 3. Prego, Assessore.

ASSESSORE NISOLI:

Sì, la terza osservazione è stata presentata dal dottor Michele Remonti. La sintesi dell’osservazione chiede: 1) di prevedere l’impermeabilizzazione dei terreni contaminati fino al completamento delle operazioni di bonifica dei terreni; 2) indicare nella convenzione un termine per l’operatività della barriera idraulica; 3) prevedere l’installazione di un impianto di trattamento delle acque emunte prima del loro scarico in roggia; 4) determinare gli oneri complessivi associati alla gestione della barriera idraulica affinché il Comune possa assumersi il relativo impegno economico iscrivendo un onere reale sul bene; 5) valutare la possibilità di bonifica in situ della falda in alternativa all’esercizio della barriera idraulica; 6) sostituire le modalità con cui viene determinato il professionista incaricato del collaudo.

La controdeduzione è tecnica, si premette che le osservazioni da 1) a 5) non sono pertinenti all’argomento della variante urbanistica, ma afferiscono a questioni ambientali contemplati in autonomi provvedimenti che riguardano tanto la bonifica del suolo che della falda non posta in discussione con il provvedimento di adozione da parte del Consiglio comunale della variante di che trattasi. L’osservazione è non accolta.

1) La modalità operativa non è prevista nel decreto di approvazione del progetto di bonifica della falda e nei decreti di approvazione dell’analisi di rischio sito specifica e del progetto di bonifica matrice suolo. 2) Il decreto regionale 3909 del 18 aprile 2007 con la quale è stato approvato il progetto di bonifica della falda sotterranea del sito contaminato ex Baslini non prevede un termine di operatività della barriera idraulica. 3) Anche in questo caso l’introduzione di nuove modalità operative circa il processo di bonifica della falda non contemplate nel decreto regionale citato devono essere supportate da valutazioni in campo ambientale diverse da quelle progettuali originarie e su proposta dell’operatore che ha in capo l’onere della bonifica (società Habita). L’integrazione all’articolo 243 del decreto legislativo

152/2006 che prescrive il trattamento delle acque provenienti dalla barriera idraulica e successiva all’approvazione dei progetti di bonifica della falda. Pertanto, come riconosciuto anche dall’osservante non può essere imposto alla società Habita. 4) Al momento l’onere della bonifica della falda e il mantenimento in efficienza della barriera idraulica sono posti a carico del proprietario dell’area (società Habita) e pertanto al momento non vi è alcuna necessità di recupero di spese che non sono state fatte da parte del Comune. 5) Vale anche per questo punto la risposta data al numero 3). L’onere della bonifica della falda è in capo al proprietario dell’area ed è cura dello stesso proporre eventuali alternative al processo di bonifica della falda sulla base di idonee valutazioni tecniche e ambientali da condividere con gli enti preposti al controllo ambientale.

6) Le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente dall’operatore società Habita a scomputo. Stante gli importi dei lotti da realizzare il decreto legislativo 50/2016 consente la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore lavori. Si ricorda che sia il direttore dei lavori che il collaudatore sono soggetti che assumono la veste di pubblico ufficiale in quanto incaricati di pubblico servizio, quindi soggetti anche alla verifica da parte della Procura contabile della Corte dei conti. Il Comune ad ulteriore garanzia del risultato ha chiesto la relazione di un collaudo da parte di un professionista terzo scelto dall’Amministrazione comunale su una rosa di almeno cinque professionisti.

Il certificato di collaudo dev’essere approvato affinché acquisti efficacia con atto formale della Pubblica Amministrazione. Si vedano pareri 2/2009 e 7/2009 dell’ANAC. Pertanto, la proposta della Giunta è di non accogliere questa osservazione.

Grazie.

PRESIDENTE COLOGNO:

Grazie, Assessore. Dichiaro aperta la discussione e invito i Consiglieri a prenotarsi. Consigliere Giussani.

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