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Assistenza fornita da Eurojust e dalla Rete Giudiziaria Europea

Nel documento Giugno 2019 (pagine 17-21)

Eurojust e la RGE possono facilitare e dare consigli durante le diverse fasi del ciclo di vita di un OEI, incluse le fasi di redazione, trasmissione, riconoscimento, esecuzione e la fase seguente. Per scegliere se contattare Eurojust o la RGEsi può fare riferimento al Protocollo di lavoro comune - L’assistenza alle autorità nazionali nella cooperazione internazionale in materia penale, La Rete Giudi-ziaria Europea ed Eurojust.

Prima dell'emissione dell'OEI, Eurojust e la RGE possono, ad esempio, fornire assistenza nel: (i) redi-gere l'OEI e chiarire questioni giuridiche; (ii) identificare l'autorità ricevente/di esecuzione competen-te; (iii) svolgere un ruolo consultivo nella scelta dell'uso dell'OEI in relazione ad altri stru-menti (di riconoscimento reciproco); (iv) sviluppare una possibile strategia di cooperazione (com-presa la programmazione temporale).

Dopo l'emissione dell'OEI, l'autorità di emissione o di esecuzione può richiedere l'assistenza di Euro-just e della RGE in relazione a questioni quali: se (i) l'OEI è stato ricevuto correttamente; (ii) l'OEI è pronto per l'esecuzione (articolo 9, comma 6 DIR OEI); (iii) sono stati individuati ostacoli (articolo 7, comma 7 DIR OEI); e (iv) sono richieste ulteriori informazioni/documenti (Articolo 11, comma 4 DIR OEI).

Ogni volta che viene avviata una procedura di consultazione o quando sono necessari ulteriori ristri, Eurojust e la RGE possono svolgere il ruolo di mediatori. L'OEI prevede diverse procedure di con-sultazione, in base alle quali una richiesta può essere presentata a Eurojust e alla RGE, per chiedere lo-ro assistenza, ad esempio:

— verificare la pertinenza dell'OEI (controllo di proporzionalità) (articolo 6, comma 3, DIR OEI);

— chiarire eventuali ostacoli o verificare l'autenticità di un documento (articolo 7, comma 7, DIR OEI);

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NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

— facilitare il riconoscimento e l'esecuzione degli OEI (articolo 9, comma 6, DIR OEI);

— consultarsi sulla possibilità di ricorrere a un diverso tipo di atto d’indagine e sulla possibilità di ritirare l'OEI (articolo 10, comma 4, DIR OEI);

— consultarsi sulla fornitura di tutte le informazioni necessarie, se sono presenti motivi di rifiu-to del riconoscimenrifiu-to o dell’esecuzione di un OEI, prima di prendere una decisione a ri-guardo (articolo 11, comma 4, DIR OEI);

— discutere la tempistica necessaria per attuare il particolare atto d’indagine, nei casi in cui limi-ti di tempo delle riunioni non sono applicabili (arlimi-ticolo 12, comma 6, DIR OEI);

— consultarsi sul trasferimento temporaneo di prove (articolo 13, comma 4, DIR OEI);

— scambiarsi opinioni sui rimedi giudiziari (articolo 14, comma 5, DIR OEI);

— decidere se e come ripartire i costi straordinari (articolo 21, comma 2, DIR OEI); e

— chiarire le questioni relative al compilazione del modulo di cui all'allegato C (notificazione delle intercettazioni che non richiedono assistenza tecnica) (articolo 31 DIR OEI; Allegato C).

9.2. Eurojust

La DIR OEI è essenzialmente uno strumento per la cooperazione bilaterale. Essa non affronta il coordi-namento multilaterale/multi-giurisdizionale o la dimensione multidisciplinare della lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

In casi multilaterali complessi, in cui gli atti d'indagine interessano diverse parti del territo-rio nazionale, e richiedono anche un coordinamento simultaneo con altri atti d'indagine riguardanti lo Stato membro di emissione e/o altri Stati membri o Stati terzi non UE, Eurojust può essere d'aiuto. Allo stesso modo, le autorità di emissione possono fare affidamento su Eurojust quando prevedono che emetteranno un OEI in casi multi-giurisdizionali. Questi casi, in particolare quando gli atti d’indagine de-vono essere svolti in una specifica giornata di azione comune, richiedono il compimento di varie at-tività in diversi Stati membri in modo coordinato e simultaneo, tenendo conto dei meccanismi di coordinamento esistenti offerti da Eurojust (riunioni di coordinamento e centri di coordinamento).

Le bozze di OEI vengono spesso fornite prima di una riunione di coordinamento o prima di una giornata di azione comune , in modo da consentire alle autorità di esecuzione fornire contributi finalizzati ad assicurare una agevole esecuzione degli OEI definitivi.

9.3. La Rete Giudiziaria Europea

I punti di contatto della RGE fungono da "intermediari attivi" e assistono le autorità di emissione e di esecuzione nello stabilire contatti diretti. Come descritto sopra, i punti di contatto della RGE forniscono assistenza in relazione agli OEI in maniera continuativa . Contattare i punti di contatto della RGE si è ri-velato particolarmente utile sia nei casi urgenti, sia, quando un'autorità competente per la convalida in uno Stato membro di emissione non è stata immediatamente rintracciabile per firmare un OEI. Un'altra situazione in cui si raccomanda di contattare i punti di contatto della RGE, è quando vi è la neces-sità di eseguire attività investigative in diverse aree geografiche di uno stesso Stato membro .

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Il sito web della RGE contiene informazioni e mezzi per l'applicazione pratica degli strumenti giuridici dell'UE, tra cui la DIR OEI. In esso le autorità nazionali possono trovare la DIR OEI in tutte le lingue dell'UE, informazioni sullo stato della trasposizione della DIR OEI (ad esempio la data di entrata in vigo-re nei rispettivi Stati membri, notifiche e collegamenti con la legislazione nazionale), autorità compe-tenti, lingue accettate nei rispettivi Stati membri e allegati A, B e C in tutte le lingue dell'UE in formato Word, ecc.

Il sito Web fornisce i seguenti strumenti pratici online:

Il Compendium, che consente di redigere un OEI online con traduzione automatica delle parti statiche del modulo in ogni lingua ufficiale dell'UE;

L’Atlante giudiziario, utilizzato per identificare l'autorità locale competente a ricevere l'OEI;

Le "Fiches belges", che forniscono informazioni pratiche e giuridiche concise sugli atti d’indagine; e

La Biblioteca giudiziaria, che contiene molti documenti utili, ad es. Versioni Word dei tre allegati OEI e manuali nazionali sull’OEI, se disponibili. Questi manuali, se condivisi con la RGE, sono caricati sul sito web della RGE, ed è previsto un accesso limitato agli stessi.

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Bibliografia

Direttiva 2014/41/UE, del 3 aprile 2014, relativa all'Ordine Europeo d’Indagine penale

Rapporto finale della riunione dell'Eurojust sull'Ordine Europeo d’Indagine, L'Aia, 19-20 settembre 2018

Conclusioni sull’OEI del 2017 – 48° e 49° riunioni plenarie della RGE a Malta e Tallinn Conclusioni della RGE del 2018 sull'Ordine Europeo d’Indagine

Documento della RGE, "Autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di applicazione della direttiva OEI"

Nota Eurojust/RGE sul significato di "disposizioni corrispondenti" e il regime giuridico applicabile in caso di ritardo nel recepimento della direttiva OEI

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia ai fini di una di-rettiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’Ordine Europeo d’Indagine penale - Elenco delle disposizioni degli strumenti giuridici attualmente vigenti che potrebbero essere interessati (do-cumento del Consiglio 14445/2011)

Protocollo di lavoro comune - L’assistenza alle autorità nazionali nella cooperazione internazionale in materia penale, La Rete Giudiziaria Europea ed Eurojust

© Eurojust and European Judicial Network, 2019

Eurojust, Johan de Wittlaan 9, 2517 JR The Hague, The Netherlands www.eurojust.europa.eu • [email protected] • +31 70 412 5000

Twitter & LinkedIn: @Eurojust

Catalogue number: QP-02-19-415-EN-N • ISBN: 978-92-9490-300-6 • DOI: 10.2812/664870

Nel documento Giugno 2019 (pagine 17-21)

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