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Riconoscimento ed esecuzione di un Ordine Europeo d'Indagine

Nel documento Giugno 2019 (pagine 9-13)

L'articolo 2, lettera d, DIR OEI definisce l'autorità di esecuzione come "l'autorità che ha la competen-za per riconoscere un OEI e garantirne l'esecuzione".

NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

Riconoscimento ed esecuzione (articolo 9 DIR OEI) Regola:

obbligo di esecuzione (articolo 1 DIR OEI),

"senza ulteriori formalità richieste" (articolo 9, comma 1, DIR OEI).

MA, soggetto al riconoscimento dell'autorità di esecuzione.

Legge applicabile per l'esecuzione

L'esecuzione è regolata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Tuttavia, l'autorità di esecuzione si conforma alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, "se non contrarie ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecu-zione".

se l’atto d'indagine non esiste nello Stato membro di esecuzione sempre che non sia uno degli atti d'indagine inclusi nell'articolo 10, comma 2, DIR OEI (ad esempio atti non coercitivi).

se l’atto d'indagine non è disponibile in un caso nazionale analogo; o se un atto d'indagine meno intrusivo può raggiungere lo stesso risultato.

Ricorso a un diverso atto d'indagine (articolo 10 DIR OEI):

Se un OEI viene inviato all'autorità non competente nello Stato di esecuzione, anziché es-sere restituito, deve eses-sere inoltrato all'autorità di esecuzione competente , in linea con l'artico-lo 7, comma 6, DIR OEI; questa circostanza dovrebbe essere annotata nell'allegato B.

Alcuni Stati membri hanno individuato un'autorità di ricezione centralizzata, vale a dire un'autorità giudiziaria che riceve e, se competente, riconosce l'OEI e, successivamente, asse-gna l'OEI per l’esecuzione all'autorità di esecuzione competente.

pratica virtuosa identificata:

— Per l'identificazione dell'autorità di esecuzione competente e dei relativi contatti, è possibile consultare l'Atlante della RGE.

— Se sono previsti vari atti d'indagine in diverse aree geografiche e lo Stato di esecuzione non ha un'autorità centrale di ricezione, l'autorità di emissione dovrebbe rendere le rispettive autori-tà di esecuzione consapevoli dell'esistenza dei vari atti d'indagine richiesti all'interno del paese.

5.2. Riconoscimento ed esecuzione (articolo 9)

L'articolo 9, comma 1, DIR OEI stabilisce che l'autorità di esecuzione riconosce un OEI "senza che siano richieste ulteriori formalità" e ne garantisce l'esecuzione. Quindi, la DIR OEI non consente uno studio approfondito da parte dello Stato di esecuzione. Tuttavia, alcuni controlli devono comunque es-sere effettuati. (Si veda anche l'articolo 10, comma 3 e l'articolo 11 DIR OEI.)

Le autorità di esecuzione dovrebbero conformarsi, per quanto possibile, alle formalità e alle procedure espressamente indicate dalle autorità emittenti (articolo 9, comma 2, DIR OEI), ma l'OEI dovrebbe es-sere eseguito “allo stesso modo e secondo le stesse modalità con cui sarebbe stato eseguito se l’atto d'indagine in questione fosse stato ordinato da un'autorità dello Stato di esecuzione” (articolo 9, com-ma 1, DIR OEI).

5.3. Ricorso a un diverso atto d'indagine (articolo 10)

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La DIR OEI pone il controllo di proporzionalità nelle mani dell'autorità di emissione (cfr. Capitolo 4.2.

Controllo di proporzionalità), ma stabilisce anche che l'autorità di esecuzione possa ricorrere ad un altro atto d'indagine, se quest'ultimo possa conseguire lo stesso risultato con mez-zi meno invasivi (articolo 10, comma 3 DIR OEI), ad es. una richiesta di consegna invece che una perquisizione domiciliare.

Problematica identificata: quando esistono differenti prerequisiti legali per gli atti d'indagine negli Sta-ti membri interessaSta-ti.

Pratica migliore: per evitare consultazioni e ritardi non necessari tra le autorità di esecuzione e di emissione, quest'ultima può indicare nell’ EIO il consenso all’ adozione di atti meno invasivi (che portino allo stesso risultato).

L'articolo 10, comma 2 DIR OEI fa riferimento agli atti d'indagine che devono sempre essere disponibili secondo la legge dello Stato di esecuzione, come gli atti non coercitivi, quali definiti dalla legge dello Stato di esecuzione (articolo 10, comma 2, lettera d DIR OEI). La maggior parte degli Stati membri non ha una definizione di "atti non coercitivi" nella propria legislazione, ma considera il termine piuttosto come un concetto comune definito nel linguaggio giuridico quotidiano, che incorpora atti che non pre-giudicano i diritti fondamentali, e che spesso non richiedono un provvedimento del giudice (si veda anche il considerando 16).

5.4. Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione (articolo 11)

Motivi di non riconoscimento / non esecuzione (articolo 11 DIR OEI):

a) Immunità o privilegi, che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI. Possono include-re tutele riguardanti le professioni mediche e legali. Può anche includeinclude-re, anche se non pri-vilegi o immunità stricto sensu, regole relative alla libertà di stampa e alla libertà di pa-rola (considerando 20).

b) Se l'esecuzione danneggia interessi essenziali per la sicurezza nazionale.

c) Nei procedimenti amministrativi o in altri procedimenti avviati dalle autorità giudiziarie, se la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi a un tribunale penale e l’atto non sia autorizzato in un caso nazionale analogo.

d) Violazione del principio del ne bis in idem.

e) Se un OEI si riferisce a un reato parzialmente commesso nello Stato di esecuzione ma che non è reato in tale paese.

f) Violazione di diritti fondamentali.

g) Doppia incriminazione (con eccezioni - Allegato D).

h) L'uso di atto d’indagine è limitato dalla legge dello Stato di esecuzione ad una lista o ad una categoria di reati o ad una soglia, in cui non è incluso il reato a cui l'OEI si riferisce.

Articolo 11, comma 4 DIR OEI: obbligo di consultazione in relazione a a), b), d), e) e f) prima di de-cidere di non riconoscere o non eseguire un OEI.

I motivi di non riconoscimento previsti dalla DIR OEI (articolo 11 e altri motivi menzionati nel capo IV della DIR OEI) sono contenuti in un elenco chiuso, che deve essere interpretato in modo restrittivo, poiché tali motivi costituiscono un'eccezione al principio di mutuo riconoscimento. Pertanto, nell'ambi-to della disciplina dell’OEI, non è disponibile alcun margine per rifiutare l'esecuzione degli OEI per mo-tivi che non sono inclusi in questo elenco, come ad esempio il principio di opportunità.

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Termini obbligatori (articolo 12 DIR OEI):

La decisione relativa al riconoscimento o all'esecuzione dell'OEI deve essere presa e l'esecuzione dell’atto deve essere operata "con la stessa rapidità e priorità di un caso nazionale".

Termini obbligatori

o Per prendere una decisione in merito al riconoscimento o all'esecuzione (30 giorni + 30 giorni), e

o Per il compimento dell’atto (90 giorni dopo la decisione sul riconoscimento o l'e-secuzione).

5.5. Casi urgenti

L'adempimento delle formalità richieste dalla DIR OEI potrebbe rivelarsi particolarmente difficile in ca-si urgenti: ad esempio, garantire che un modulo OEI firmato ca-sia inviato nella lingua originale e tradotto nella lingua accettata dallo Stato membro di esecuzione, o che il processo di convalida sia rispettato durante i giorni festivi o nel fine settimana. La DIR OEI non regolamenta le misure provvisorie da adottare prima dell'emissione di un OEI.

La pratica virtuosa in relazione a questioni urgenti:

— In casi urgenti, è raccomandata la comunicazione con l'autorità di esecuzione, il più pre-sto possibile, per valutare le diverse opzioni, preferibilmente con la tempestiva partecipazione di Eurojust o dei punti di contatto della RGE.

In alcuni Stati membri, le richieste via e-mail, via fax o anche via telefono sono accettate in casi urgenti, prima che venga inviato l'OEI effettivo. L'articolo 7 della convenzione MAP del 2000 sullo scambio spontaneo di informazioni potrebbe offrire una soluzione in alcune situa-zioni.

— Alcuni Stati membri che non hanno indicato l'accettazione di un'altra lingua ufficiale ai sensi dell'articolo 5, comma 2 DIR OEI, accetteranno comunque un OEI urgente in inglese, a con-dizione che l'OEI tradotto segua subito dopo.

— Quando è richiesta la convalida di un OEI, alcuni Stati membri sono disposti, in casi urgenti, ad adottare delle misure preliminari per assicurare le prove prima che l'OEI convalidato sia sta-to ricevusta-to dall'austa-torità di esecuzione. In questi casi è richiesta un’e-mail, con un breve riassun-to scritriassun-to dei fatti. Inoltre, alcuni Stati membri accettano una conferma via e- mail dall'auriassun-torità competente di convalida, quando l'autorità di convalida non sia disponibile per firmare l'OEI.

Il documento della RGE "Autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di ap-plicazione della direttiva OEI" comprende informazioni sul da farsi in ciascuno Stato membro in caso d'urgenza, ad es. sulla misura in cui la lingua inglese può essere utilizzata e sull'uso della posta elettronica come primo passo.

5.6. Avviso di ricevimento (articolo 16, comma 1, allegato B) e termini (articolo 12, allegato B)

L'uso dell'allegato B per comunicare la ricezione dell'OEI è obbligatorio (articolo 16, comma 1, DIR OEI); infatti, l'allegato B deve essere compilato e inviato all'autorità di emissione ogni volta che viene ricevuto un OEI. Quando l'autorità ricevente trasmette l'OEI ad un'altra autorità per la sua esecuzione, tale informazione dovrebbe essere inclusa nell'allegato B, e, da allora in poi, l'autorità di emissione do-vrebbe direttamente contattare l'autorità di esecuzione. L'allegato B serve anche a informare l'autorità di emissione della data a partire dalla quale dovrebbero decorrere termini.

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Provvedimenti provvisori (articolo 32)

o Decisione, se possibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI.

Come per altri strumenti di riconoscimento reciproco, la DIR OEI prevede limiti di tempo per il ricono-scimento o l'esecuzione, e per il compimento di atti d’indagine. L'articolo 12, comma 6, DIR OEI pre-vede che, nei casi in cui l'autorità di esecuzione non sia in grado di rispettare il termine, essa informi l'autorità di emissione dei motivi del ritardo e si consulti con questa in merito alla tempistica ap-propriata per eseguire l’/gli atto/i d’indagine. L'esecuzione dell'OEI è quindi rinviata. In nessun caso il ritardo può essere la causa o il motivo della mancata esecuzione.

Casi che riguardano prove informatiche e brevi periodi di conservazione dei dati: La DIR OEI offre la possibilità di un cosiddetto provvedimento provvisorio per situazioni particolarmente urgenti (ar-ticolo 32 DIR OEI), al fine di impedire , provvisoriamente, la distruzione, la trasformazione, la rimozio-ne, il trasferimento o la disposizione di un oggetto (compresi i dati) che può essere utilizzato come pro-va. In questa situazione, l'autorità di esecuzione decide e comunica la decisione sull’atto provvisorio quanto prima o, se possibile, entro 24 ore. Sarà richiesto un coordinamento tempestivo e il coin-volgimento delle autorità giudiziarie.

6. Specifici atti d'indagine (articoli 22-31)

Nel documento Giugno 2019 (pagine 9-13)

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