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Contenuto e forma dell'Ordine Europeo d'Indagine (Articolo 5)

Nel documento Giugno 2019 (pagine 5-8)

Il modulo standard (allegato A), disponibile in tutte le lingue, è stato introdotto per incoraggia-re semplicità ed efficienza, rimarcando lo spirito della DIR OEI e il concetto di riconoscimento incoraggia- recipro-co. L'obiettivo del modulo è semplificare i formalismi, migliorare la qualità e ridurre i costi di tradu-zione.

Ciononostante, le autorità nazionali hanno avuto vari problemi nel compilare l'allegato A:

— Gli OEI, a volte, sono troppo brevi e mancano di informazioni fondamentali (ad esempio, con-tengono informazioni insufficienti sul perché l'atto richiesto è necessario per le indagini, mancano delle date, non danno nessuna informazione sulle persone interessate o forniscono una descrizione insufficiente dei fatti oggetto dell'indagine, in tal modo rendendo , ad esempio eccessivamente difficili i controlli sulla doppia incriminazione). Questa situazione comporta l’avvio della procedura di consultazione, che implica richieste di informazioni supplementari in in base all’ articolo 11, comma 4, DIR OEI.

La lettera dei moduli allegati alle leggi nazionali che recepiscono la direttiva OEI non sem-pre corrisponde pienamente alla traduzione degli allegati ufficiali dell'OEI. Questa situazione può causare confusione e ritardi; pertanto dovrebbe essere sempre utilizzato il modulo pre-sente nella DIR OEI.

La mancanza di una casella da barrare per alcuni atti d’indagine, come le perquisizioni, le richieste di consegna e gli OEI relativi alla raccolta di prove scientifiche, comporta la necessi-tà che questi atti d’indagine siano descritti nella casella a campo aperto.

Nessuna casella/sezione è presente per indicare che il modulo include una quantità di allegati diversi.

Difficoltà incontrate, come nel caso in cui più persone siano interessate o più autorità competenti territorialmente siano coinvolte nello Stato membro di esecuzione (comunque, lo Stato membro di esecuzione ha la responsabilità di garantire che tutte le autorità nazionali competenti siano coinvolte tempestivamente, secondo la legge di quello Stato).

Difficoltà incontrate, se sono richiesti più atti d'indagine (specialmente in relazione alle sezioni C e I). (Vedi anche Capitolo 4.3. Diversi atti d'indagine, diversi prov-vedimenti di indagine europei?).

Pratiche virtuose:

In generale, l'emissione di un solo OEI è preferibile nei casi in cui diversi atti d'indagi-ne debbano essere indirizzati ad una sola autorità di esecuziod'indagi-ne competente. Tuttavia, in al-cuni casi, potrebbe essere raccomandabile l'emissione di più OEI. (Vedi anche Capitolo 4.3. Diversi atti, diversi Provvedimenti Europei d’Indagine?)

Per evitare violazioni del principio del ne bis in idem, si consiglia di menzionare il nome dell’/degli indagato/i nell'OEI, anche se il modulo non ha una collocazione specifica per que-ste informazioni.

— Le autorità nazionali sono invitate a seguire lo strumento “compendium” sul sito web della RGE.

NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

Nei casi riguardanti intercettazioni di telecomunicazioni e/o perquisizioni, o quando l'OEI faccia riferimento ad una misura coercitiva, le informazioni fornite nell'allegato A do-vrebbero essere specifiche e dettagliate, in quanto, di norma, nessun documento di supporto è allegato agli OEI. Le autorità nazionali dovrebbero indicare chiaramente, ad esempio, i motivi dell'emissione dell'OEI in quel caso specifico, e ciò che si prevede sia captato/trovato/ ottenuto attraverso l'esecuzione degli atti d'indagine.

La sezione B (urgenza) dovrebbe essere compilata solo dopo una ponderata valutazione, nei casi in cui è presente un reale bisogno di urgenza, ad es. se una persona è detenuta; se le da-te dell'udienza sono imminenti; se la prova elettronica sta per disperdersi; se c'e il rischio che decorra il termine di prescrizione; se è necessario un coordinamento con altre richie-ste e altri atti d'indagine; o se i provvedimenti provvisori stanno per scadere. Diver-samente , i casi non dovrebbero essere qualificati urgenti, se le autorità dello Stato membro di emissione vogliono semplicemente accelerare il caso. (Vedi anche Capitolo 5.5. Ca-si urgenti.).

La sezione C (Atto/i d’indagine da compiere) è utilizzata per descrivere gli atti d'indagi-ne richiesti. L'autorità di emissiod'indagi-ne deve essere il più precisa possibile. Se vied'indagi-ne inviata una ri-chiesta per interrogare un testimone/la persona offesa/l’indagato, l'autorità di emissione do-vrebbe fornire assistenza inserendo un elenco di domande, che possono essere inglobate nella sezione C oppure in un allegato a parte.

La sezione D (Collegamento a un precedente OEI) può essere utilizzata non solo per indicare gli OEI precedenti, ma - alla luce di un'interpretazione più ampia - anche per fornire informa-zioni pertinenti sulle richieste passate o future di cooperazione giudiziaria , che siano in re-lazione all'OEI, come OEI imminenti o altri provvedimenti di mutuo riconoscimento (Mandati di Arresto Europei (MAE), provvedimenti di sequestro, ecc.), richieste di assistenza giudiziaria o l’ esistenza di squadre investigative comuni, comprese le squadre investigative comuni esi-stenti con altri Stati nell'ambito di cornici normative di coordinamento multilaterale. La sezio-ne D dovrebbe essere utilizzata, in particolare, quando diversi OEI sono stati inviati a di-versi paesi nello stesso caso ed vi è necessità di coordinamento e/o didi-versi OEI sono stati in-viati contemporaneamente allo stesso paese, in deroga al principio di invio di un solo OEI, indi-pendentemente dal numero di atti d'indagine da compiere.

La sezione E (Identità della persona interessata) dovrebbe essere utilizzata per identificare le persone interessate dall’atto d’indagine (non necessariamente le persone indagate o imputate).

La sezione G (Motivi di emissione dell'OEI) dovrebbe essere utilizzata per fornire un riassun-to dei fatti e l'identità dei presunti responsabili, utilizzando frasi brevi e chiare, per con-sentire una verifica accurata della doppia incriminazione, e dando una chiara descrizione dei collegamenti tra il reato e/o i presunti responsabili, le persone interessate e gli atti d’indagine richiesti.

La Sezione I (Formalità e procedure richieste per l'esecuzione) è utilizzata per fornire informa-zioni sulle formalità e le procedure che devono essere rispettate, in conformità con la legisla-zione dello Stato membro di emissione, e per spiegare in che modo tali formalità e procedure devono essere eseguite dall'autorità di esecuzione. La sezione I va altresì utilizzata per richie-dere la presenza di funzionari dello Stato di emissione durante l’esecuzione dell'OEI. Questa sezione, inoltre, consente alle persone interessate di essere presenti sul posto, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione del 1959 del Consiglio d'Europa.

NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

La sezione K (dettagli dell'autorità che ha rilasciato l'OEI) è utilizzata per fornire informazioni sull'au-torità di emissione (indirizzo e-mail dell'ufficio, un'ausull'au-torità alternativa, se necessario, e altre informa-zioni utili, ad esempio, le competenze linguistiche, l’autorità responsabile per il trasferimento delle prove o di una persona detenuta come nel caso del trasferimento temporaneo).

3.2. Informazioni o documenti che devono/non devono essere forniti dall'autorità di emissione

L'articolo 5 DIR OEI relativo al contenuto e alla forma dell'OEI non impone alcun obbligo giuridi-co di menzione o allegazione della decisione giudiziaria nazionale (2). Anche se non richiesto dalla legge, potrebbe essere comunque utile allegare il provvedimento interno a scopo informativo, a seconda del caso in questione: ad esempio, nei casi in cui è richiesto un atto coercitivo, al fine di spiegare i mo-tivi giuridici di questo atto, in particolare quando lo Stato membro di esecuzione è a sua volta tenuto a emettere un provvedimento giudiziario.

In occasione dell'esecuzione di un OEI, in alcuni casi, una minoranza di paesi richiede ancora, a nor-ma della propria legislazione nazionale, l'allegazione all'OEI, da parte dello Stato di emissione, di un provve-dimento interno: ad esempio, nel caso di una richiesta di intercettazione di telecomunicazioni. In tal caso, è necessario applicare soluzioni pragmatiche, come mantenere semplice l'OEI e allegare il provvedi-mento interno (più lungo), con o senza traduzione.

3.3. Lingua del modulo e problemi di traduzione

Per ridurre la quantità di problemi relativi alla traduzione, l'articolo 5, comma 2, DIR OEI stabilisce che gli Stati membri debbano indicare quali altre lingue ufficiali dell'UE, oltre alla lingua o alle lingue ufficia-li degufficia-li Stati membri interessati, possano essere utiufficia-lizzate, quando lo Stato membro in questione sia lo Sta-to di esecuzione. Mentre la maggior parte degli Stati membri ha accettaSta-to una lingua aggiuntiva (spesso, ma non sempre, l'inglese), alcuni Stati membri hanno indicato, nonostante la formulazione della DIR OEI, la ac-cettazione solo della propria lingua ufficiale ( l'inglese solo in casi urgenti ) .

Problematiche incontrate: Vi sono state lamentele in merito alla qualità delle traduzioni. Nei casi in cui un OEI non è allegato nella lingua dello Stato membro che lo ha emesso, l'autorità di esecuzione non può tradurre autonomamente le parti non chiare della richiesta.

pratica virtuosa individuata: l'OEI è un provvedimento giudiziario e deve pertanto essere rilasciato e firma-to nella lingua/nelle lingue dello Stafirma-to membro che lo ha emesso. Per la traduzione, deve essere sempre utilizzato il modulo/modello OEI ufficiale nella lingua dello Stato membro di esecuzione. Tradurre solo le parti del modulo che sono state compilate dall'autorità di emissione, per evitare traduzioni imprecise. Lo strumento “Compendium” sul sito della RGE offre la funzione di traduzione automatica delle parti "statiche"

del modulo. I moduli OEI (allegati A, B e C) sono disponibili in tutte le lingue dell'UE in formato Word nella biblioteca giudiziaria, sul sito web della RGE. (Vedesi Allegato A o "Ordine Europeo d’Indagine - moduli" per trovare gli allegati A, B e C).

Un OEI inviato senza traduzione deve essere considerato "incompleto", ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a, DIR OEI. In tale situazione, l'autorità di esecuzione dovrebbe, quindi, informare l'autorità di emis-sione che l'OEI è "incompleto", piuttosto che rigettare il modulo, o trattarlo come "non esistente".

Il documento RGE "Autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di applicazione della di-rettiva OEI" fornisce informazioni utili sulle lingue accettate, anche in casi urgenti.

(2) A differenza dell'articolo 8, comma 1, lettera c della decisione quadro sul MAE (per un'interpretazione di questa disposizione, cfr. Sentenza Bob Dogi, CGUE, causa 241/15), l'articolo 5 DIR OEI non fa alcun riferimento a una decisione giudiziaria sottostante.

NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

Lo Stato membro di emissione deve verificare se l’atto d'indagine avrebbe potuto essere richiesto alle stesse condizioni in un caso nazionale analogo.

deve verificare se l’atto d'indagine è necessario e Lo Stato membro di emissione

proporzionato.

Condizioni che devono essere verificate dall'autorità di emissione (articolo 6 DIR OEI):

Nel documento Giugno 2019 (pagine 5-8)

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