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Giugno 2019

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(1)

Nota congiunta di Eurojust e della Rete Giudiziaria Europea

sull'applicazione pratica

dell'Ordine Europeo d'Indagine

Giugno 2019

Giustizia penale attraverso i confini

EUROPEAN JUDICIAL NETWORK (EJN)

Questa nota è un docu- mento a supporto del la- voro

delle autorità nazionali responsabili dell'appli- cazione degli Ordini Eu- ropei d'Indagine (OEI), e non è giuridicamente vin- colante.

IT

(2)

NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

SOMMARIO

1. Introduzione ... 2

2. Ambito di applicazione della Direttiva sull'Ordine Europeo d'Indagine ... 2

2.1. ‘Qualsiasi atto d'indagine’ (Articolo 3) e ‘corrispondenti disposizioni’ (Articolo 34) ... 2

2.2. L'Ordine Europeo d'Indagine in tutte le fasi e/o al di là della fase processuale. ... 3

3. Contenuto e forma dell'Ordine Europeo d'Indagine (Articolo 5). ... 4

3.1. Compilare il modulo dell'Ordine Europeo d'Indagine (Allegato A) ... 4

3.2. Informazioni o documenti che devono/non devono essere forniti dall'autorità di emissione. 6 3.3. Lingua del modulo e problemi di traduzione. ... 6

4. Emissione e trasmissione di un Ordine Europeo d'Indagine ... 7

4.1. Autorità competenti coinvolte (autorità di emissione e di convalida) ... 7

4.2. Controllo di proporzionalità (articolo 6 c. 1) ... 7

4.3. Diversi atti, diversi Ordini Europei d'Indagine? ... 8

4.4. Trasmissione di Ordini Europei d'Indagine (Articolo 7) ... 8

5. Riconoscimento ed esecuzione di un Ordine Europeo d'Indagine ... 8

5.1. Autorità competenti coinvolte ... 8

5.2. Riconoscimento ed esecuzione (Articolo 9) ... 9

5.3. Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine (Articolo 10) ... 9

5.4. Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione (Articolo 11) ... 10

5.5. Casi urgenti ... 11

5.6. Avviso di ricevimento (articolo 16, c. 1, allegato B) e termini (articolo 12, allegato B) ... 11

6. Specifici atti d'indagine (Articoli 22-31) ... 12

6.1. Disciplina generale ... 12

6.2. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (Articolo 24) ... 12

6.3. Audizione mediante teleconferenza (Articolo 25) ... 13

6.4. Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie (Articolo 27) 13 6.5. Acquisizione di elementi di prova in tempo reale (Articolo 28) ... 13

6.6. Intercettazione di telecomunicazioni con assistenza tecnica (Articolo 30) ... 13

6.7. Intercettazione di telecomunicazioni senza assistenza tecnica (Articolo 31) ... 14

7. Principio di specialità della specialità ... 14

8. Ordine Europeo d'Indagine a confronto con altri strumenti ... 15

8.1. Ordine Europeo d'Indagine a confronto con strumenti per il mutuo riconoscimento di provvedimenti di sequestro ... 15

8.2. Ordine Europeo d'Indagine a confronto con squadre investigative comuni ... 15

8.3. Ordine Europeo d'Indagine a confronto con Mandato d'Arresto Europeo ... 15

8.4. Sorveglianza transfrontaliera ... 16

9. Assistenza fornita da Eurojust e dalla Rete Giudiziaria Europea... 16

9.1. Osservazioni generali ... 16

9.2. Eurojust ... 17

9.3. La Rete Giudiziaria Europea ... 17

Bibliografia ... 19

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NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

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1. Introduzione

Lo scopo di questo documento è fornire alle autorità nazionali una guida sull'applicazione pratica della Direttiva 2014/41/ UE del 3 aprile 2014 relativa all'Ordine Europeo d'Indagine (OEI) in materia penale (la Direttiva sull'Ordine Europeo d'Indagine o "DIR OEI"). ) (1). Si tratta di una raccolta di informazioni, che evidenzia problemi/criticità, possibili soluzioni e pratiche vir- tuose , raccolte da Eurojust e dalla Rete giudiziaria europea (RGE) sulla base di riunioni, do- cumenti e dallo studio di casi.

La presente Nota Congiunta affronta le problematiche identificate in relazione alle quat- tro fasi principali del ciclo di vita di un OEI (fase di emissione, fase di trasmissione, fase di riconoscimento e fase di esecuzione), nonché questioni relative all'ambito di applicazio- ne della DIR OEI e al suo utilizzo in relazione ad altri strumenti giuridici coesistenti, e problemi atti- nenti alle autorità competenti, al contenuto, alla forma e alla lingua dell'OEI e all'uso di alcuni specifici atti d'indagine.

Questa Nota Congiunta è considerata un "documento vivente" motivo per cui Eurojust e la RGE intendono continuare ad aggiornarla in futuro.

2. Ambito di applicazione della Direttiva sull'Ordine Europeo d'Indagine

2.1. ‘Qualsiasi atto d'indagine’ (Articolo 3) e ‘corrispondenti disposizioni’(Articolo 34)

A partire dal 22 maggio 2017, la DIR OEI ha sostituito le "corrispondenti disposizio- ni" delle Convenzioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale , ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della DIR OEI (la Convenzione del Consiglio d'Europa (CdE) del 1959 e i suoi due protocolli aggiuntivi, oltre alla Convenzione MAP del 2000).

L'interpretazione del termine "corrispondenti disposizioni" rimane un punto critico . In al- cuni Stati membri, la legislazione nazionale di recepimento include un elenco degli atti che non rientrano nel campo di applicazione della DIR OEI, mentre in altri Stati membri vengono utilizzati strumenti di "soft law" (ad esempio linee guida emesse da una Procura generale). In assenza di un elenco condiviso dell'Unione europea (UE), è emerso chiaramente che, in relazione ad alcuni at- ti e disposizioni, esistono diverse interpretazioni negli Stati membri che, occasionalmente, causano at- triti. Ad eccezione del documento del Consiglio 14445/11, non è ancora disponibile una lista com- pleta, che indichi le disposizioni specifiche che saranno sostituite. Una Nota Congiunta Eurojust- RGE raccoglie i punti di vista dei punti di contatto della RGE sull'interpretazione del termine "corri- spondenti disposizioni", ai sensi dell'articolo 34, comma 1 DIR OEI (cfr. documento del Consiglio 9936/17).

L'articolo 3 DIR OIE relativo al campo di applicazione dell'OEI fa riferimento a "qualsiasi atto d'inda- gine", ad eccezione della costituzione di una squadra investigativa comune (SIC).

I seguenti criteri potrebbero essere utili per valutare se la DIR OEI debba essere applicata:

 il provvedimento riguarda un atto d'indagine finalizzato alla raccolta o all'uso di elementi di prova

 l’atto d'indagine è stato emesso o convalidato da un'autorità giudiziaria e

 l’atto d'indagine si riferisce a Stati membri vincolati dalla DIR OEI.

(1) La DIR OEI si applica a tutti gli Stati membri da essa vincolati (26 Stati membri, Irlanda e Danimarca non ne sono vincolati).

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NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

Qualora uno solo dei suddetti presupposti non sia presente , la DIR OEI non sarà lo strumento adatto da utilizzare e al suo posto dovrà essere applicato un altro strumento legale. Ad esempio, nei casi in cui un atto d'indagine non ha implicazioni probatorie, ma piuttosto un semplice obiettivo proce- durale (ad esempio, nel caso dell'invio e notifica degli atti del procedimento), deve essere emessa una rogatoria e non un OEI.

Per aiutare a chiarire l'interpretazione dell'ambito di applicazione della DIR OEI, il segretariato del- la RGE ha pubblicato un documento intitolato "Autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di applicazione della direttiva OEI", che è disponibile per le autorità nazionali sul sito web del- la RGE.

E’ opinione condivisa che la DIR OEI non si applichi ai seguenti atti d'indagine:

— La creazione di una SIC e la raccolta di prove all’interno di una SIC;

— L’invio e la notifica degli atti del procedimento, a meno che la consegna di un documento non sia strumentale all’atto d’indagine oggetto dell'OEI - in tal caso, dovrebbe essere seguito un approccio flessibile che legittimi la sua inclusione nell'ambito di applicazione dell'OEI, in linea con l'articolo 9 comma 2 della DIR OEI;

— Scambio spontaneo di informazioni (articolo 7 della Convenzione MAP del 2000);

— Trasferimento di procedimenti (articolo 21 della Convenzione del CdE del 1959 e Convenzione del CdE del 1972);

— Sequestro di beni ai fini della successiva confisca (decisione quadro 2003/577/

GAI sull'esecuzione nell'Unione europea di provvedimenti di blocco dei beni o di seque- stro probatorio e, a partire dal 19.12.2020, regolamento 2018/1805 sul reciproco riconoscimen- to dei provvedimenti di sequestro e dei provvedimenti di confisca);

— Restituzione di un oggetto alla persona offesa (articolo 8 della convenzione MAP del 2000);

— recupero di dati estratti dal casellario giudiziario / ECRIS;

— Cooperazione di polizia; o

— Cooperazione tra le autorità doganali.

Una delle disposizioni che ha sollevato dubbi tra le autorità nazionali è l'articolo 19 della Convenzione di Budapest sulla perquisizione e il sequestro di dati salvati su computer. La maggioranza delle autori- tà nazionali sembra credere che questa disposizione possa ancora essere utilizzata, in quanto non è una

"disposizione corrispondente".

(Vedi anche Capitolo 8. Ordine di indagine europeo vs altri strumenti giuridici.)

2.2. L'Ordine Europeo d’Indagine in tutte le fasi e/o al di là della fase processuale

Il considerando 25 della DIR OEI rileva che la direttiva stabilisce norme per l'esecuzione di atti d’indagine in tutte le fasi del procedimento penale, inclusa la fase processuale.

L'OEI si applica alla raccolta di elementi di prova non solo durante la fase delle indagini prelimi- nari, ma anche durante la fase processuale. Inoltre, in alcuni Stati membri, l'OEI si applica anche agli atti d'indagine adottati durante l'esecuzione di una sentenza (ad esempio durante un'indagine finanziaria allo scopo di identificare cespiti dopo che è stata adottata una decisione definitiva sulla con- fisca o per raccogliere elementi di prova sulle circostanze riguardanti l'esecuzione di una sentenza). L’

utilizzo dell’ OEI oltre la fase processuale riguarda i sistemi giudiziari nazionali in cui il concetto di procedimento penale comprende anche la fase di esecuzione.

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NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

(Vedi anche capitolo 6.2: Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva e capitolo 8.3: Ordine Europeo vs Indagine contro Mandato d'Arresto Europeo.)

3. Contenuto e forma dell'Ordine Europeo d’Indagine (articolo 5) 3.1. La compilazione del modulo dell'Ordine Europeo d’Indagine (allegato A

Il modulo standard (allegato A), disponibile in tutte le lingue, è stato introdotto per incoraggia- re semplicità ed efficienza, rimarcando lo spirito della DIR OEI e il concetto di riconoscimento recipro- co. L'obiettivo del modulo è semplificare i formalismi, migliorare la qualità e ridurre i costi di tradu- zione.

Ciononostante, le autorità nazionali hanno avuto vari problemi nel compilare l'allegato A:

— Gli OEI, a volte, sono troppo brevi e mancano di informazioni fondamentali (ad esempio, con- tengono informazioni insufficienti sul perché l'atto richiesto è necessario per le indagini, mancano delle date, non danno nessuna informazione sulle persone interessate o forniscono una descrizione insufficiente dei fatti oggetto dell'indagine, in tal modo rendendo , ad esempio eccessivamente difficili i controlli sulla doppia incriminazione). Questa situazione comporta l’avvio della procedura di consultazione, che implica richieste di informazioni supplementari in in base all’ articolo 11, comma 4, DIR OEI.

La lettera dei moduli allegati alle leggi nazionali che recepiscono la direttiva OEI non sem- pre corrisponde pienamente alla traduzione degli allegati ufficiali dell'OEI. Questa situazione può causare confusione e ritardi; pertanto dovrebbe essere sempre utilizzato il modulo pre- sente nella DIR OEI.

La mancanza di una casella da barrare per alcuni atti d’indagine, come le perquisizioni, le richieste di consegna e gli OEI relativi alla raccolta di prove scientifiche, comporta la necessi- tà che questi atti d’indagine siano descritti nella casella a campo aperto.

Nessuna casella/sezione è presente per indicare che il modulo include una quantità di allegati diversi.

Difficoltà incontrate, come nel caso in cui più persone siano interessate o più autorità competenti territorialmente siano coinvolte nello Stato membro di esecuzione (comunque, lo Stato membro di esecuzione ha la responsabilità di garantire che tutte le autorità nazionali competenti siano coinvolte tempestivamente, secondo la legge di quello Stato).

Difficoltà incontrate, se sono richiesti più atti d'indagine (specialmente in relazione alle sezioni C e I). (Vedi anche Capitolo 4.3. Diversi atti d'indagine, diversi prov- vedimenti di indagine europei?).

Pratiche virtuose:

In generale, l'emissione di un solo OEI è preferibile nei casi in cui diversi atti d'indagi- ne debbano essere indirizzati ad una sola autorità di esecuzione competente. Tuttavia, in al- cuni casi, potrebbe essere raccomandabile l'emissione di più OEI. (Vedi anche Capitolo 4.3. Diversi atti, diversi Provvedimenti Europei d’Indagine?)

Per evitare violazioni del principio del ne bis in idem, si consiglia di menzionare il nome dell’/degli indagato/i nell'OEI, anche se il modulo non ha una collocazione specifica per que- ste informazioni.

— Le autorità nazionali sono invitate a seguire lo strumento “compendium” sul sito web della RGE.

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Nei casi riguardanti intercettazioni di telecomunicazioni e/o perquisizioni, o quando l'OEI faccia riferimento ad una misura coercitiva, le informazioni fornite nell'allegato A do- vrebbero essere specifiche e dettagliate, in quanto, di norma, nessun documento di supporto è allegato agli OEI. Le autorità nazionali dovrebbero indicare chiaramente, ad esempio, i motivi dell'emissione dell'OEI in quel caso specifico, e ciò che si prevede sia captato/trovato/ ottenuto attraverso l'esecuzione degli atti d'indagine.

La sezione B (urgenza) dovrebbe essere compilata solo dopo una ponderata valutazione, nei casi in cui è presente un reale bisogno di urgenza, ad es. se una persona è detenuta; se le da- te dell'udienza sono imminenti; se la prova elettronica sta per disperdersi; se c'e il rischio che decorra il termine di prescrizione; se è necessario un coordinamento con altre richie- ste e altri atti d'indagine; o se i provvedimenti provvisori stanno per scadere. Diver- samente , i casi non dovrebbero essere qualificati urgenti, se le autorità dello Stato membro di emissione vogliono semplicemente accelerare il caso. (Vedi anche Capitolo 5.5. Ca- si urgenti.).

La sezione C (Atto/i d’indagine da compiere) è utilizzata per descrivere gli atti d'indagi- ne richiesti. L'autorità di emissione deve essere il più precisa possibile. Se viene inviata una ri- chiesta per interrogare un testimone/la persona offesa/l’indagato, l'autorità di emissione do- vrebbe fornire assistenza inserendo un elenco di domande, che possono essere inglobate nella sezione C oppure in un allegato a parte.

La sezione D (Collegamento a un precedente OEI) può essere utilizzata non solo per indicare gli OEI precedenti, ma - alla luce di un'interpretazione più ampia - anche per fornire informa- zioni pertinenti sulle richieste passate o future di cooperazione giudiziaria , che siano in re- lazione all'OEI, come OEI imminenti o altri provvedimenti di mutuo riconoscimento (Mandati di Arresto Europei (MAE), provvedimenti di sequestro, ecc.), richieste di assistenza giudiziaria o l’ esistenza di squadre investigative comuni, comprese le squadre investigative comuni esi- stenti con altri Stati nell'ambito di cornici normative di coordinamento multilaterale. La sezio- ne D dovrebbe essere utilizzata, in particolare, quando diversi OEI sono stati inviati a di- versi paesi nello stesso caso ed vi è necessità di coordinamento e/o diversi OEI sono stati in- viati contemporaneamente allo stesso paese, in deroga al principio di invio di un solo OEI, indi- pendentemente dal numero di atti d'indagine da compiere.

La sezione E (Identità della persona interessata) dovrebbe essere utilizzata per identificare le persone interessate dall’atto d’indagine (non necessariamente le persone indagate o imputate).

La sezione G (Motivi di emissione dell'OEI) dovrebbe essere utilizzata per fornire un riassun- to dei fatti e l'identità dei presunti responsabili, utilizzando frasi brevi e chiare, per con- sentire una verifica accurata della doppia incriminazione, e dando una chiara descrizione dei collegamenti tra il reato e/o i presunti responsabili, le persone interessate e gli atti d’indagine richiesti.

La Sezione I (Formalità e procedure richieste per l'esecuzione) è utilizzata per fornire informa- zioni sulle formalità e le procedure che devono essere rispettate, in conformità con la legisla- zione dello Stato membro di emissione, e per spiegare in che modo tali formalità e procedure devono essere eseguite dall'autorità di esecuzione. La sezione I va altresì utilizzata per richie- dere la presenza di funzionari dello Stato di emissione durante l’esecuzione dell'OEI. Questa sezione, inoltre, consente alle persone interessate di essere presenti sul posto, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione del 1959 del Consiglio d'Europa.

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La sezione K (dettagli dell'autorità che ha rilasciato l'OEI) è utilizzata per fornire informazioni sull'au- torità di emissione (indirizzo e-mail dell'ufficio, un'autorità alternativa, se necessario, e altre informa- zioni utili, ad esempio, le competenze linguistiche, l’autorità responsabile per il trasferimento delle prove o di una persona detenuta come nel caso del trasferimento temporaneo).

3.2. Informazioni o documenti che devono/non devono essere forniti dall'autorità di emissione

L'articolo 5 DIR OEI relativo al contenuto e alla forma dell'OEI non impone alcun obbligo giuridi- co di menzione o allegazione della decisione giudiziaria nazionale (2). Anche se non richiesto dalla legge, potrebbe essere comunque utile allegare il provvedimento interno a scopo informativo, a seconda del caso in questione: ad esempio, nei casi in cui è richiesto un atto coercitivo, al fine di spiegare i mo- tivi giuridici di questo atto, in particolare quando lo Stato membro di esecuzione è a sua volta tenuto a emettere un provvedimento giudiziario.

In occasione dell'esecuzione di un OEI, in alcuni casi, una minoranza di paesi richiede ancora, a nor- ma della propria legislazione nazionale, l'allegazione all'OEI, da parte dello Stato di emissione, di un provve- dimento interno: ad esempio, nel caso di una richiesta di intercettazione di telecomunicazioni. In tal caso, è necessario applicare soluzioni pragmatiche, come mantenere semplice l'OEI e allegare il provvedi- mento interno (più lungo), con o senza traduzione.

3.3. Lingua del modulo e problemi di traduzione

Per ridurre la quantità di problemi relativi alla traduzione, l'articolo 5, comma 2, DIR OEI stabilisce che gli Stati membri debbano indicare quali altre lingue ufficiali dell'UE, oltre alla lingua o alle lingue ufficia- li degli Stati membri interessati, possano essere utilizzate, quando lo Stato membro in questione sia lo Sta- to di esecuzione. Mentre la maggior parte degli Stati membri ha accettato una lingua aggiuntiva (spesso, ma non sempre, l'inglese), alcuni Stati membri hanno indicato, nonostante la formulazione della DIR OEI, la ac- cettazione solo della propria lingua ufficiale ( l'inglese solo in casi urgenti ) .

Problematiche incontrate: Vi sono state lamentele in merito alla qualità delle traduzioni. Nei casi in cui un OEI non è allegato nella lingua dello Stato membro che lo ha emesso, l'autorità di esecuzione non può tradurre autonomamente le parti non chiare della richiesta.

pratica virtuosa individuata: l'OEI è un provvedimento giudiziario e deve pertanto essere rilasciato e firma- to nella lingua/nelle lingue dello Stato membro che lo ha emesso. Per la traduzione, deve essere sempre utilizzato il modulo/modello OEI ufficiale nella lingua dello Stato membro di esecuzione. Tradurre solo le parti del modulo che sono state compilate dall'autorità di emissione, per evitare traduzioni imprecise. Lo strumento “Compendium” sul sito della RGE offre la funzione di traduzione automatica delle parti "statiche"

del modulo. I moduli OEI (allegati A, B e C) sono disponibili in tutte le lingue dell'UE in formato Word nella biblioteca giudiziaria, sul sito web della RGE. (Vedesi Allegato A o "Ordine Europeo d’Indagine - moduli" per trovare gli allegati A, B e C).

Un OEI inviato senza traduzione deve essere considerato "incompleto", ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a, DIR OEI. In tale situazione, l'autorità di esecuzione dovrebbe, quindi, informare l'autorità di emis- sione che l'OEI è "incompleto", piuttosto che rigettare il modulo, o trattarlo come "non esistente".

Il documento RGE "Autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di applicazione della di- rettiva OEI" fornisce informazioni utili sulle lingue accettate, anche in casi urgenti.

(2) A differenza dell'articolo 8, comma 1, lettera c della decisione quadro sul MAE (per un'interpretazione di questa disposizione, cfr. Sentenza Bob Dogi, CGUE, causa 241/15), l'articolo 5 DIR OEI non fa alcun riferimento a una decisione giudiziaria sottostante.

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NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

Lo Stato membro di emissione deve verificare se l’atto d'indagine avrebbe potuto essere richiesto alle stesse condizioni in un caso nazionale analogo.

deve verificare se l’atto d'indagine è necessario e Lo Stato membro di emissione

proporzionato.

Condizioni che devono essere verificate dall'autorità di emissione (articolo 6 DIR OEI):

4. Emissione e trasmissione di un Ordine Europeo d'Indagine

4.1. Autorità competenti coinvolte (autorità di emissione e di convalida)

La DIR OEI ha “giurisdizionalizzato” la fase di emissione, richiedendo che gli OEI siano emessi da un giudice, da un tribunale, da un giudice istruttore o da un pubblico ministero competenti nel caso in questione (autorità giudiziaria in qualità di autorità di emissione) o richiedendo che un OEI sia con- validato da una di queste autorità (autorità giudiziaria in qualità di autorità di convalida). Vedi arti- colo 2, lettera c DIR OEI.

Conformemente all'articolo 7, comma 3, della DIR OEI, le autorità centrali possono svolgere un utile ruolo amministrativo a sostegno delle autorità giudiziarie. In alcuni Stati membri, l'autori- tà centrale svolge ulteriori ruoli, ad esempio nel trasferimento di persone detenute e negli accordi sul- la condivisione dei costi.

Per quanto riguarda la verifica, se l'autorità di emissione o di convalida di un OEI è l'organo competen- te, le autorità di esecuzione si basano solitamente sulla fiducia reciproca. Tuttavia, possono essere ef- fettuate delle verifiche, in linea con l'articolo 9, comma 3 DIR OEI. Il documento della RGE, intitolato

"Autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di applicazione della direttiva OEI"

può servire a valutare se l'OEI ricevuto è stato emesso o convalidato da un'autorità competente.

(Vedi anche Capitolo 5.5. Casi urgenti.)

4.2. Controllo di proporzionalità (articolo 6, comma)

La DIR OEI lascia il controllo di proporzionalità nelle mani dell'autorità di emissione (articolo 6, com- ma 1, DIR OEI), ma, se l'autorità di esecuzione ha motivo di ritenere che tale condizione non sia soddi- sfatta, può consultare l'autorità di emissione (articolo 6, comma 3 DIR OEI).

Questa situazione potrebbe verificarsi nel caso in cui la descrizione del reato non sia sufficientemente dettagliata, o l’atto d’indagine richiesto sia troppo ampio e difficile da giustificare, oppure l’atto d'in- dagine non sia descritto in modo sufficientemente concreto da consentire una valutazione adeguata.

Questo meccanismo di consultazione può essere utilizzato per fornire informazioni pertinenti ed evitare il rischio che l'esecuzione venga ulteriormente ritardata. All’ esito della consultazione, l'autori- tà di emissione può anche decidere di ritirare l'OEI.

Questioni relative ai costi e reati minori: i casi che comportano costi "ritenuti eccezionalmente elevati"

possono essere risolti attraverso il meccanismo di consultazione di cui all'articolo 21, comma 2 DIR OEI. Esistono opinioni diverse in relazione a casi che comportano costi che, in quanto tali, non sono eccezionalmente elevati, ma che si riferiscono a reati minori, e che, se reiterati , potrebbero compor- tare costi elevati. Tuttavia, i motivi del mancato riconoscimento sono indicati con precisione nella DIR OEI e le considerazioni relative ai costi non possono essere utilizzate come motivo di non riconosci- mento.

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NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

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Trasmissione (articolo 7 DIR OEI):

Direttamente dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione (fatta salva la designazione delle autorità centrali).

4.3. Diversi atti, diversi Ordini Europei d’Indagine?

Quando sono richiesti più atti d'indagine, questi dovrebbero, in linea di principio, essere inclu- si in un solo OEI. Tuttavia, a seconda della natura e della portata di un caso, potrebbe essere consigliabile un approccio diverso. Le seguenti considerazioni potrebbero essere utili:

Problemi di riservatezza e rischio di divulgazione: è preferibile utilizzare OEI separati per impedire che determinate informazioni vengano divulgate a indagati che potrebbero mette- re a repentaglio l'esecuzione di altre misure.

Complessità del caso: in casi complessi, in cui sono necessarie atti d'indagine diversi, nei con- fronti di diverse persone fisiche e giuridiche con posizioni diverse nel procedimento, la coerenza interna e la coerenza tra le diverse sezioni dell'allegato A (in particolare tra le sezioni C, D, E , G, H e I) è una preoccupazione condivisa. Per questo motivo, l'emissione di più OEI anziché di un unico OEI può essere l'opzione preferibile.

Diverse autorità incaricate dell'esecuzione dell'OEI: in tal caso potrebbero essere necessa- ri più OEI. Tuttavia, alcuni paesi ritengono che questo problema sia di natura interna e che lo Stato membro di esecuzione debba essere responsabile della distribuzione del lavoro, piuttosto che esigere distinti OEI.

4.4. Trasmissione di Ordini Europei d’Indagine (articolo 7)

A seconda della natura, della complessità e dell'urgenza del caso, vengono utilizzati diversi canali per accelerare la trasmissione degli OEI e garantirne l'autenticità. Questi includono Eurojust, i punti di contatto della RGE e i magistrati di collegamento.

Una rete di comunicazioni, che consenta agli OEI di essere trasmessi in modo sicuro, è di particolare importanza. A tal fine, la Commissione europea sta attualmente sviluppando un Portale Sicuro Online (sistema di scambio digitale di prove elettroniche; una versione di prova dovrebbe essere operativa entro la fine del 2019). Questo portale sarà una piattaforma con un canale di comunicazione sicuro per lo scambio digitale di OEI e delle risposte delle autorità giudiziarie dell'UE.

Inoltre, gli OEI possono essere trasmessi tramite la connessione protetta di Eurojust (tuttavia, non tutti gli Stati membri sono collegati e la comunicazione è possibile solo tra un'autorità naziona- le ed Eurojust, non tra le autorità nazionali) e il collegamento telefonico sicuro della RGE (articolo 9 della decisione RGE e articolo 7, comma 4, DIR OEI). Tuttavia, la connessione protetta non è utilizzabile per il contatto diretto tra le autorità competenti.

5. Riconoscimento ed esecuzione di un Ordine Europeo d’Indagine 5.1. Autorità competenti coinvolte

L'articolo 2, lettera d, DIR OEI definisce l'autorità di esecuzione come "l'autorità che ha la competen- za per riconoscere un OEI e garantirne l'esecuzione".

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NOTA CONGIUNTA - EUROJUST/EJN SULL'APPLICAZIONE PRATICA DELL'OEI

Riconoscimento ed esecuzione (articolo 9 DIR OEI) Regola:

obbligo di esecuzione (articolo 1 DIR OEI),

"senza ulteriori formalità richieste" (articolo 9, comma 1, DIR OEI).

MA, soggetto al riconoscimento dell'autorità di esecuzione.

Legge applicabile per l'esecuzione

L'esecuzione è regolata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Tuttavia, l'autorità di esecuzione si conforma alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, "se non contrarie ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecu- zione".

se l’atto d'indagine non esiste nello Stato membro di esecuzione sempre che non sia uno degli atti d'indagine inclusi nell'articolo 10, comma 2, DIR OEI (ad esempio atti non coercitivi).

se l’atto d'indagine non è disponibile in un caso nazionale analogo; o se un atto d'indagine meno intrusivo può raggiungere lo stesso risultato.

Ricorso a un diverso atto d'indagine (articolo 10 DIR OEI):

Se un OEI viene inviato all'autorità non competente nello Stato di esecuzione, anziché es- sere restituito, deve essere inoltrato all'autorità di esecuzione competente , in linea con l'artico- lo 7, comma 6, DIR OEI; questa circostanza dovrebbe essere annotata nell'allegato B.

Alcuni Stati membri hanno individuato un'autorità di ricezione centralizzata, vale a dire un'autorità giudiziaria che riceve e, se competente, riconosce l'OEI e, successivamente, asse- gna l'OEI per l’esecuzione all'autorità di esecuzione competente.

pratica virtuosa identificata:

— Per l'identificazione dell'autorità di esecuzione competente e dei relativi contatti, è possibile consultare l'Atlante della RGE.

— Se sono previsti vari atti d'indagine in diverse aree geografiche e lo Stato di esecuzione non ha un'autorità centrale di ricezione, l'autorità di emissione dovrebbe rendere le rispettive autori- tà di esecuzione consapevoli dell'esistenza dei vari atti d'indagine richiesti all'interno del paese.

5.2. Riconoscimento ed esecuzione (articolo 9)

L'articolo 9, comma 1, DIR OEI stabilisce che l'autorità di esecuzione riconosce un OEI "senza che siano richieste ulteriori formalità" e ne garantisce l'esecuzione. Quindi, la DIR OEI non consente uno studio approfondito da parte dello Stato di esecuzione. Tuttavia, alcuni controlli devono comunque es- sere effettuati. (Si veda anche l'articolo 10, comma 3 e l'articolo 11 DIR OEI.)

Le autorità di esecuzione dovrebbero conformarsi, per quanto possibile, alle formalità e alle procedure espressamente indicate dalle autorità emittenti (articolo 9, comma 2, DIR OEI), ma l'OEI dovrebbe es- sere eseguito “allo stesso modo e secondo le stesse modalità con cui sarebbe stato eseguito se l’atto d'indagine in questione fosse stato ordinato da un'autorità dello Stato di esecuzione” (articolo 9, com- ma 1, DIR OEI).

5.3. Ricorso a un diverso atto d'indagine (articolo 10)

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La DIR OEI pone il controllo di proporzionalità nelle mani dell'autorità di emissione (cfr. Capitolo 4.2.

Controllo di proporzionalità), ma stabilisce anche che l'autorità di esecuzione possa ricorrere ad un altro atto d'indagine, se quest'ultimo possa conseguire lo stesso risultato con mez- zi meno invasivi (articolo 10, comma 3 DIR OEI), ad es. una richiesta di consegna invece che una perquisizione domiciliare.

Problematica identificata: quando esistono differenti prerequisiti legali per gli atti d'indagine negli Sta- ti membri interessati.

Pratica migliore: per evitare consultazioni e ritardi non necessari tra le autorità di esecuzione e di emissione, quest'ultima può indicare nell’ EIO il consenso all’ adozione di atti meno invasivi (che portino allo stesso risultato).

L'articolo 10, comma 2 DIR OEI fa riferimento agli atti d'indagine che devono sempre essere disponibili secondo la legge dello Stato di esecuzione, come gli atti non coercitivi, quali definiti dalla legge dello Stato di esecuzione (articolo 10, comma 2, lettera d DIR OEI). La maggior parte degli Stati membri non ha una definizione di "atti non coercitivi" nella propria legislazione, ma considera il termine piuttosto come un concetto comune definito nel linguaggio giuridico quotidiano, che incorpora atti che non pre- giudicano i diritti fondamentali, e che spesso non richiedono un provvedimento del giudice (si veda anche il considerando 16).

5.4. Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione (articolo 11)

Motivi di non riconoscimento / non esecuzione (articolo 11 DIR OEI):

a) Immunità o privilegi, che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI. Possono include- re tutele riguardanti le professioni mediche e legali. Può anche includere, anche se non pri- vilegi o immunità stricto sensu, regole relative alla libertà di stampa e alla libertà di pa- rola (considerando 20).

b) Se l'esecuzione danneggia interessi essenziali per la sicurezza nazionale.

c) Nei procedimenti amministrativi o in altri procedimenti avviati dalle autorità giudiziarie, se la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi a un tribunale penale e l’atto non sia autorizzato in un caso nazionale analogo.

d) Violazione del principio del ne bis in idem.

e) Se un OEI si riferisce a un reato parzialmente commesso nello Stato di esecuzione ma che non è reato in tale paese.

f) Violazione di diritti fondamentali.

g) Doppia incriminazione (con eccezioni - Allegato D).

h) L'uso di atto d’indagine è limitato dalla legge dello Stato di esecuzione ad una lista o ad una categoria di reati o ad una soglia, in cui non è incluso il reato a cui l'OEI si riferisce.

Articolo 11, comma 4 DIR OEI: obbligo di consultazione in relazione a a), b), d), e) e f) prima di de- cidere di non riconoscere o non eseguire un OEI.

I motivi di non riconoscimento previsti dalla DIR OEI (articolo 11 e altri motivi menzionati nel capo IV della DIR OEI) sono contenuti in un elenco chiuso, che deve essere interpretato in modo restrittivo, poiché tali motivi costituiscono un'eccezione al principio di mutuo riconoscimento. Pertanto, nell'ambi- to della disciplina dell’OEI, non è disponibile alcun margine per rifiutare l'esecuzione degli OEI per mo- tivi che non sono inclusi in questo elenco, come ad esempio il principio di opportunità.

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Termini obbligatori (articolo 12 DIR OEI):

La decisione relativa al riconoscimento o all'esecuzione dell'OEI deve essere presa e l'esecuzione dell’atto deve essere operata "con la stessa rapidità e priorità di un caso nazionale".

Termini obbligatori

o Per prendere una decisione in merito al riconoscimento o all'esecuzione (30 giorni + 30 giorni), e

o Per il compimento dell’atto (90 giorni dopo la decisione sul riconoscimento o l'e- secuzione).

5.5. Casi urgenti

L'adempimento delle formalità richieste dalla DIR OEI potrebbe rivelarsi particolarmente difficile in ca- si urgenti: ad esempio, garantire che un modulo OEI firmato sia inviato nella lingua originale e tradotto nella lingua accettata dallo Stato membro di esecuzione, o che il processo di convalida sia rispettato durante i giorni festivi o nel fine settimana. La DIR OEI non regolamenta le misure provvisorie da adottare prima dell'emissione di un OEI.

La pratica virtuosa in relazione a questioni urgenti:

— In casi urgenti, è raccomandata la comunicazione con l'autorità di esecuzione, il più pre- sto possibile, per valutare le diverse opzioni, preferibilmente con la tempestiva partecipazione di Eurojust o dei punti di contatto della RGE.

In alcuni Stati membri, le richieste via e-mail, via fax o anche via telefono sono accettate in casi urgenti, prima che venga inviato l'OEI effettivo. L'articolo 7 della convenzione MAP del 2000 sullo scambio spontaneo di informazioni potrebbe offrire una soluzione in alcune situa- zioni.

— Alcuni Stati membri che non hanno indicato l'accettazione di un'altra lingua ufficiale ai sensi dell'articolo 5, comma 2 DIR OEI, accetteranno comunque un OEI urgente in inglese, a con- dizione che l'OEI tradotto segua subito dopo.

— Quando è richiesta la convalida di un OEI, alcuni Stati membri sono disposti, in casi urgenti, ad adottare delle misure preliminari per assicurare le prove prima che l'OEI convalidato sia sta- to ricevuto dall'autorità di esecuzione. In questi casi è richiesta un’e-mail, con un breve riassun- to scritto dei fatti. Inoltre, alcuni Stati membri accettano una conferma via e- mail dall'autorità competente di convalida, quando l'autorità di convalida non sia disponibile per firmare l'OEI.

Il documento della RGE "Autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di ap- plicazione della direttiva OEI" comprende informazioni sul da farsi in ciascuno Stato membro in caso d'urgenza, ad es. sulla misura in cui la lingua inglese può essere utilizzata e sull'uso della posta elettronica come primo passo.

5.6. Avviso di ricevimento (articolo 16, comma 1, allegato B) e termini (articolo 12, allegato B)

L'uso dell'allegato B per comunicare la ricezione dell'OEI è obbligatorio (articolo 16, comma 1, DIR OEI); infatti, l'allegato B deve essere compilato e inviato all'autorità di emissione ogni volta che viene ricevuto un OEI. Quando l'autorità ricevente trasmette l'OEI ad un'altra autorità per la sua esecuzione, tale informazione dovrebbe essere inclusa nell'allegato B, e, da allora in poi, l'autorità di emissione do- vrebbe direttamente contattare l'autorità di esecuzione. L'allegato B serve anche a informare l'autorità di emissione della data a partire dalla quale dovrebbero decorrere termini.

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Provvedimenti provvisori (articolo 32)

o Decisione, se possibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI.

Come per altri strumenti di riconoscimento reciproco, la DIR OEI prevede limiti di tempo per il ricono- scimento o l'esecuzione, e per il compimento di atti d’indagine. L'articolo 12, comma 6, DIR OEI pre- vede che, nei casi in cui l'autorità di esecuzione non sia in grado di rispettare il termine, essa informi l'autorità di emissione dei motivi del ritardo e si consulti con questa in merito alla tempistica ap- propriata per eseguire l’/gli atto/i d’indagine. L'esecuzione dell'OEI è quindi rinviata. In nessun caso il ritardo può essere la causa o il motivo della mancata esecuzione.

Casi che riguardano prove informatiche e brevi periodi di conservazione dei dati: La DIR OEI offre la possibilità di un cosiddetto provvedimento provvisorio per situazioni particolarmente urgenti (ar- ticolo 32 DIR OEI), al fine di impedire , provvisoriamente, la distruzione, la trasformazione, la rimozio- ne, il trasferimento o la disposizione di un oggetto (compresi i dati) che può essere utilizzato come pro- va. In questa situazione, l'autorità di esecuzione decide e comunica la decisione sull’atto provvisorio quanto prima o, se possibile, entro 24 ore. Sarà richiesto un coordinamento tempestivo e il coin- volgimento delle autorità giudiziarie.

6. Specifici atti d'indagine (articoli 22-31) 6.1. Disciplina generale

La DIR OEI prevede vari atti d'indagine specifici ai sensi degli articoli 22-31 DIR OEI.

I capitoli da 6.2 a 6.7 incorporano le esperienze raccolte da Eurojust e dalla RGE in relazione ad alcuni atti d'indagine. Tuttavia, essi non contengono una panoramica completa, poiché sono disponibili infor- mazioni limitate in relazione a determinati atti d'indagine, quali il trasferimento temporaneo di

persone detenute (articolo 22 DIR OEI) e le operazioni di infiltrazione (articolo 29 DIR OEI).

6.2. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovi- siva (articolo 24)

L'articolo 24 DIR OEI prevede la possibilità che gli indagati/imputati vengano ascoltati tramite vi- deoconferenza o altra trasmissione audiovisiva . Alcune leggi nazionali di attuazione consentono l'audizione di un indagato o imputato tramite videoconferenza solo se la persona acconsente ("deve" ri- fiutare: motivo obbligatorio di non riconoscimento) mentre le altre leggi nazionali di attuazione sono meno rigide ("può" rifiutare: motivo opzionale di non riconoscimento).

L'articolo 24, comma 1 DIR OEI consente anche a i "testimoni" o agli "esperti" di essere ascoltati in videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva . Sebbene le "persone offese" non siano menzio- nate esplicitamente e, secondo alcuni sistemi giuridici nazionali, le "persone offese" non siano "te- stimoni" (diversi diritti e obblighi procedurali, nessun obbligo di testimoniare o di dire la verità), la maggior parte degli Stati membri sembra accettare che queste rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 24 DIR OEI.

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva nella fase processuale: è stata sollevata la questione se l'OEI potesse essere utilizzato per l'audizione di imputati durante il pro- cesso e quindi come un modo per garantire la partecipazione degli imputati a un processo penale, al posto di un trasferimento temporaneo. Il considerando 25 conferma che la DIR OEI copre tutte le fasi

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dei procedimenti penali, compresa la fase processuale. L'audizione mediante videoconferenza nella fa- se processuale - in questo specifico contesto - non sarà certamente utilizzata da quegli Stati membri la cui legislazione nazionale richiede l'effettiva presenza degli imputati in giudizio. Questo stesso atto potrebbe anche non essere utilizzato, nelle stesse circostanze, da quegli Stati membri che possono utilizzare solo videoconferenze per la raccolta di elementi di prova. Tuttavia, questi paesi possono ese- guire tali OEI provenienti da Stati membri in cui sono consentite tali videoconferenze, a condizione che i diritti dell'imputato siano garantiti, e che ciò non sia considerato contrario ai principi fondamen- tali del diritto dello Stato membro di esecuzione (vedi articolo 24, comma 2, lettera b DIR OEI).

La Pratica migliore:

— Se la persona da sentire ha uno status diverso nello Stato membro di emissione (testimone) ri- spetto allo Stato membro di esecuzione (indagato), la persona deve essere informata, al momen- to dell'audizione, dei suoi rispettivi diritti come testimone/indagato nei due Stati membri.

— Analogamente, nel caso di una videoconferenza, una persona indagata/imputata è protetta dai diritti concessi da entrambi i sistemi giuridici, ovvero i diritti esistenti sia negli Stati membri di esecuzione, che in quelli di emissione, e testimoni ed esperti possono rivendicare un diritto a non testimoniare, nel caso in cui questo diritto sia garantito da uno dei sistemi giuridici (si veda l'articolo 24, comma 5, lettera e) DIR OEI).

6.3. Audizione mediante teleconferenza (articolo 25)

La DIR OEI prevede la possibilità per i testimoni e gli esperti di essere ascoltati tramite teleconfe- renza, ma sembra escludere questa possibilità per indagati e imputati, poiché il testo dell'articolo 25, comma 2 DIR OEI non fa alcun riferimento ai commi 1 e 2 del Articolo 24 DIR OEI.

6.4. Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni fi- nanziarie (articolo 27)

L'articolo 27 DIR OEI prevede la possibilità di eseguire un OEI per ottenere elementi di prova finanziari riguardanti conti, di qualsiasi natura, detenuti in una banca o in un istituto finanziario non bancario da una persona sottoposta a procedimento penale. L'articolo non si limita a indagati o imputati, ma com- prende anche qualsiasi altra persona per la quale siano ritenute necessarie tali informazioni finanzia- rie, a condizione che la richiesta sia sufficientemente motivata riguardo all’ utilizzo nel procedimento penale (principio di proporzionalità; Considerando 27).

6.5. Acquisizione di elementi di prova in tempo reale (articolo 28)

La maggior parte degli Stati membri ritiene che la formulazione dell'articolo 28 DIR OEI sia sufficien- temente ampia da lasciare spazio ad atti d'indagine quali la videosorveglianza, il tracciamento o la lo- calizzazione con l'uso di dispositivi tecnici (GPS), e l'accesso a un sistema informatico.

6.6. Intercettazione di telecomunicazioni con assistenza tecnica (articolo 30)

Permangono opinioni differenti riguardo a se l'articolo 30 DIR OEI possa essere applicato ad una richiesta di installazione di un dispositivo di ascolto occulto (ad esempio l’installazione di micro- spie su un'automobile).

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6.7. Intercettazione di telecomunicazioni senza assistenza tecnica (articolo 31)

L'articolo 31 DIR OEI disciplina la notificazione di uno Stato membro in cui si trova l'oggetto dell'intercettazione, per il quale non è necessaria alcuna assistenza tecnica (allegato C). Una man- canza di notifica e/o una mancanza di approvazione potrebbe creare problemi sull'ammissibilità delle prove. In alcuni Stati membri, l'autorità centrale è ritenuta competente a ricevere l'allegato C, mentre in altri Stati membri il destinatario è l'autorità locale, se identificata.

Il problema della estensione del potere di verifica da parte dell’ autorità notificata se "l'intercettazione non sarebbe autorizzata in un caso nazionale analogo" (articolo 31, comma 3 DIR OEI): esistono opinioni divergenti, che vanno da un controllo procedurale meramente formale ad un controllo sostan- ziale, per il quale sono richieste ulteriori informazioni per effettuare una valutazione che potrebbe por- tare alla cessazione dell'intercettazione e/o all'emissione di una decisione che impedisca l'utilizzo del materiale intercettato come prova. In ogni caso, le autorità nazionali non possono essere tenute a forni- re maggiori informazioni rispetto a quelle richieste nell'allegato A. La notifica non costituisce un ordine di riconoscimento di un atto d’indagine (allegato A), ma è una semplice conseguenza del rispetto della sovranità dell’altro paese.

Ambito di applicazione dell'articolo 31 DIR OEI: esistono opinioni divergenti sul fatto che questa dispo- sizione si applichi anche nel caso di un dispositivo di ascolto nascosto (ad esempio l’installazione di mi- crospie su un’automobile).

7. Principio di specialità

Oltre al suo ruolo specifico in materia di estradizione e trasferimento delle persone condannate, la il principio di specialità si applica tradizionalmente anche alle richieste di raccolta di elementi di prova tramite rogatoria (ad esempio l'articolo 23 della convenzione MAP del 2000). Tuttavia, la DIR OEI non disciplina espressamente il principio di specialità, e gli Stati membri hanno opinioni divergenti sulla applicabilità del principio nel contesto della DIR OEI.

Queste divergenti visioni portano a approcci diversificati nei confronti dell’emissione o dell'esecuzione degli OEI. Dal punto di vista dello Stato membro di esecuzione, alcuni affermano esplicitamente che, quando si esegue un OEI, gli elementi di prova possono essere utilizzati solo ai fini di tale specifica inda- gine; altri Stati membri non dicono nulla a riguardo, ma danno per scontato che gli elementi di prova non saranno utilizzati per un altro scopo. Dal punto di vista dello Stato membro di emissione, alcuni ritengono che l'autorizzazione debba sempre essere richiesta allo Stato membro di esecuzione, prima che le prove vengano utilizzate in un caso diverso; altri ritengono che questo passaggio non sia necessario, in quanto è l'autorità di emissione a decidere, e gli Stati membri di esecuzione trasferiranno le prove di conseguenza, nel rispetto della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati.

pratiche virtuose identificate:

— Nei casi in cui sia una squadra comune investigativa che un OEI siano stati utilizzati in paral- lelo, è consigliabile indicare esplicitamente negli OEI che gli elementi di prova ottenuti con OEI (al di fuori della SIC) possono essere condivise con i membri della SIC.

— Per evitare problemi, è consigliabile una richiesta separata da parte dello Stato membro di emissione, prima di utilizzare le prove per utilizzi diversi dallo scopo/i indicato nell'OEI origi- nale.

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8. Ordine Europeo d’Indagine a confronto con altri strumenti

8.1. Ordine Europeo d’Indagine e strumenti di mutuo riconoscimento di provvedimenti di sequestro

Un oggetto può essere necessario sia come prova, sia ai fini della confisca. Se un oggetto è posto al sicu- ro per la raccolta di elementi di prova, si utilizza l'OEI. Per la messa in sicurezza di un oggetto al fine della successiva confisca, è richiesto un provvedimento di sequestro (si veda anche la deci- sione quadro 2003/577 / GAI). Se un oggetto è necessario per entrambi gli scopi, opinione comune è che debba essere usato l’OEI, se l'obiettivo principale è la raccolta delle prove. L'autorità di emis- sione deve effettuare questa valutazione e chiarire lo scopo dell’atto di sequestro.

Il sequestro e la confisca di beni per la restituzione al danneggiato non rientrano nell'ambito di applica- zione della DIR OEI (l'articolo 8 della convenzione MAP del 2000 rimane applicabile, si veda anche il capitolo 2.1. Qualsiasi atto d’indagine e disposizioni corrispondenti). Al suo posto dovrebbe essere utilizzata una rogatoria. Quando viene emesso un OEI (a fini probatori) e la proprietà viene in seguito trasferita allo Stato di emissione, senza alcuna restrizione sul suo utilizzo (incluso il suo ritorno nello Stato di esecuzione), lo Stato di emissione può, conformemente alla sua legislazione nazionale, decidere sulla restituzione.

8.2. Ordine Europeo d’Indagine esquadre investigative comuni

In generale, gli OEI e le squadre investigative comuni sono strumenti diversi, e la valutazione in merito a quale sia strumento migliore da utilizzare in ogni circostanza (ad esempio, paesi coinvolti, complessi- tà del caso, tipo e numero di atti d’indagine necessari, costi, ecc.) dovrebbe essere svolta caso per caso.

A volte, entrambi gli strumenti possono essere combinati e gli elementi di prova ottenute da un paese che partecipa ad una SIC, attraverso un OEI diretto a un paese al di fuori della SIC, posso- no essere condivise all'interno della SIC (con una clausola esplicita nell'OEI che consente la condivisio- ne degli elementi di prova). Nei paesi in cui le forze dell’ordine svolgono un ruolo importante, le SIC possono essere l'opzione preferibile, piuttosto che che il regime dell’OEI ”giurisdizionalizzato”.

8.3. Ordine Europeo d’Indagine e Mandato d’Arresto Europeo

Il considerando 25 della DIR OEI sottolinea che, se una persona deve essere trasferita in un altro Sta- to membro ai fini dell’esercizio dell’azione penale, compreso il caso in cui si porti quella persona davan- ti a un tribunale affinché sia processata, deve essere emesso un MAE.

Tuttavia, la DIR OEI potrebbe essere utilizzata per il trasferimento di persone al fine di ottenere elementi di prova dalla persona interessata. Poiché questo atto comporta la privazione della liber- tà, un giudice dello Stato membro di emissione dovrebbe essere coinvolto nelle modalità pratiche di cui all'articolo 22, comma 5 DIR OEI.

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8.4. Sorveglianza transfrontaliera

Secondo il considerando 9 dell'DIR OEI, la direttiva non dovrebbe applicarsi alla sorveglianza transfrontaliera di cui alla Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen. La maggior parte de- gli Stati membri ritiene che la sorveglianza transfrontaliera sia una questione di cooperazione di polizia e che in questi casi non si dovrebbe emettere un OEI. Per gli altri Stati membri, la sorveglianza tran- sfrontaliera è una questione di cooperazione giudiziaria. Alcuni Stati membri hanno anche espresso l'opinione secondo cui la sorveglianza transfrontaliera non rientra nell'ambito di applicazione dell'OEI, a meno che il monitoraggio di dispositivi, la geolocalizzazione e/o le intercettazioni non siano coinvolte nel suo svolgimento. Le diverse interpretazioni del campo di applicazione dell'OEI, per quanto riguarda la sorveglianza transfrontaliera, possono creare dei problemi. Un problema è costituito dalla limitazio- ne all'uso degli elementi di prova ottenuti attraverso la sorveglianza transfrontaliera. In alcuni Stati membri, gli elementi di prova raccolti utilizzando questo atto possono essere utilizzati in tribunale, mentre in altri Stati membri ciò non è possibile.

In alcuni Stati membri, in cui l'emissione di un OEI per la sorveglianza transfrontaliera non è possibi- leperché è esclusa dal campo di applicazione della legislazione nazionale, questo atto, se richiesto, può comunque essere eseguito, in quanto la legislazione nazionale tiene conto di eventuali differenze nor- mative di altri Stati membri.

9. Assistenza fornita da Eurojust e dalla Rete Giudiziaria Europea 9.1. Osservazioni generali

Eurojust e la RGE possono facilitare e dare consigli durante le diverse fasi del ciclo di vita di un OEI, incluse le fasi di redazione, trasmissione, riconoscimento, esecuzione e la fase seguente. Per scegliere se contattare Eurojust o la RGEsi può fare riferimento al Protocollo di lavoro comune - L’assistenza alle autorità nazionali nella cooperazione internazionale in materia penale, La Rete Giudi- ziaria Europea ed Eurojust.

Prima dell'emissione dell'OEI, Eurojust e la RGE possono, ad esempio, fornire assistenza nel: (i) redi- gere l'OEI e chiarire questioni giuridiche; (ii) identificare l'autorità ricevente/di esecuzione competen- te; (iii) svolgere un ruolo consultivo nella scelta dell'uso dell'OEI in relazione ad altri stru- menti (di riconoscimento reciproco); (iv) sviluppare una possibile strategia di cooperazione (com- presa la programmazione temporale).

Dopo l'emissione dell'OEI, l'autorità di emissione o di esecuzione può richiedere l'assistenza di Euro- just e della RGE in relazione a questioni quali: se (i) l'OEI è stato ricevuto correttamente; (ii) l'OEI è pronto per l'esecuzione (articolo 9, comma 6 DIR OEI); (iii) sono stati individuati ostacoli (articolo 7, comma 7 DIR OEI); e (iv) sono richieste ulteriori informazioni/documenti (Articolo 11, comma 4 DIR OEI).

Ogni volta che viene avviata una procedura di consultazione o quando sono necessari ulteriori riscon- tri, Eurojust e la RGE possono svolgere il ruolo di mediatori. L'OEI prevede diverse procedure di con- sultazione, in base alle quali una richiesta può essere presentata a Eurojust e alla RGE, per chiedere lo- ro assistenza, ad esempio:

— verificare la pertinenza dell'OEI (controllo di proporzionalità) (articolo 6, comma 3, DIR OEI);

— chiarire eventuali ostacoli o verificare l'autenticità di un documento (articolo 7, comma 7, DIR OEI);

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— facilitare il riconoscimento e l'esecuzione degli OEI (articolo 9, comma 6, DIR OEI);

— consultarsi sulla possibilità di ricorrere a un diverso tipo di atto d’indagine e sulla possibilità di ritirare l'OEI (articolo 10, comma 4, DIR OEI);

— consultarsi sulla fornitura di tutte le informazioni necessarie, se sono presenti motivi di rifiu- to del riconoscimento o dell’esecuzione di un OEI, prima di prendere una decisione a ri- guardo (articolo 11, comma 4, DIR OEI);

— discutere la tempistica necessaria per attuare il particolare atto d’indagine, nei casi in cui limi- ti di tempo delle riunioni non sono applicabili (articolo 12, comma 6, DIR OEI);

— consultarsi sul trasferimento temporaneo di prove (articolo 13, comma 4, DIR OEI);

— scambiarsi opinioni sui rimedi giudiziari (articolo 14, comma 5, DIR OEI);

— decidere se e come ripartire i costi straordinari (articolo 21, comma 2, DIR OEI); e

— chiarire le questioni relative al compilazione del modulo di cui all'allegato C (notificazione delle intercettazioni che non richiedono assistenza tecnica) (articolo 31 DIR OEI; Allegato C).

9.2. Eurojust

La DIR OEI è essenzialmente uno strumento per la cooperazione bilaterale. Essa non affronta il coordi- namento multilaterale/multi-giurisdizionale o la dimensione multidisciplinare della lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

In casi multilaterali complessi, in cui gli atti d'indagine interessano diverse parti del territo- rio nazionale, e richiedono anche un coordinamento simultaneo con altri atti d'indagine riguardanti lo Stato membro di emissione e/o altri Stati membri o Stati terzi non UE, Eurojust può essere d'aiuto. Allo stesso modo, le autorità di emissione possono fare affidamento su Eurojust quando prevedono che emetteranno un OEI in casi multi-giurisdizionali. Questi casi, in particolare quando gli atti d’indagine de- vono essere svolti in una specifica giornata di azione comune, richiedono il compimento di varie at- tività in diversi Stati membri in modo coordinato e simultaneo, tenendo conto dei meccanismi di coordinamento esistenti offerti da Eurojust (riunioni di coordinamento e centri di coordinamento).

Le bozze di OEI vengono spesso fornite prima di una riunione di coordinamento o prima di una giornata di azione comune , in modo da consentire alle autorità di esecuzione fornire contributi finalizzati ad assicurare una agevole esecuzione degli OEI definitivi.

9.3. La Rete Giudiziaria Europea

I punti di contatto della RGE fungono da "intermediari attivi" e assistono le autorità di emissione e di esecuzione nello stabilire contatti diretti. Come descritto sopra, i punti di contatto della RGE forniscono assistenza in relazione agli OEI in maniera continuativa . Contattare i punti di contatto della RGE si è ri- velato particolarmente utile sia nei casi urgenti, sia, quando un'autorità competente per la convalida in uno Stato membro di emissione non è stata immediatamente rintracciabile per firmare un OEI. Un'altra situazione in cui si raccomanda di contattare i punti di contatto della RGE, è quando vi è la neces- sità di eseguire attività investigative in diverse aree geografiche di uno stesso Stato membro .

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Il sito web della RGE contiene informazioni e mezzi per l'applicazione pratica degli strumenti giuridici dell'UE, tra cui la DIR OEI. In esso le autorità nazionali possono trovare la DIR OEI in tutte le lingue dell'UE, informazioni sullo stato della trasposizione della DIR OEI (ad esempio la data di entrata in vigo- re nei rispettivi Stati membri, notifiche e collegamenti con la legislazione nazionale), autorità compe- tenti, lingue accettate nei rispettivi Stati membri e allegati A, B e C in tutte le lingue dell'UE in formato Word, ecc.

Il sito Web fornisce i seguenti strumenti pratici online:

Il Compendium, che consente di redigere un OEI online con traduzione automatica delle parti statiche del modulo in ogni lingua ufficiale dell'UE;

L’Atlante giudiziario, utilizzato per identificare l'autorità locale competente a ricevere l'OEI;

Le "Fiches belges", che forniscono informazioni pratiche e giuridiche concise sugli atti d’indagine; e

La Biblioteca giudiziaria, che contiene molti documenti utili, ad es. Versioni Word dei tre allegati OEI e manuali nazionali sull’OEI, se disponibili. Questi manuali, se condivisi con la RGE, sono caricati sul sito web della RGE, ed è previsto un accesso limitato agli stessi.

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Bibliografia

Direttiva 2014/41/UE, del 3 aprile 2014, relativa all'Ordine Europeo d’Indagine penale

Rapporto finale della riunione dell'Eurojust sull'Ordine Europeo d’Indagine, L'Aia, 19-20 settembre 2018

Conclusioni sull’OEI del 2017 – 48° e 49° riunioni plenarie della RGE a Malta e Tallinn Conclusioni della RGE del 2018 sull'Ordine Europeo d’Indagine

Documento della RGE, "Autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di applicazione della direttiva OEI"

Nota Eurojust/RGE sul significato di "disposizioni corrispondenti" e il regime giuridico applicabile in caso di ritardo nel recepimento della direttiva OEI

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia ai fini di una di- rettiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’Ordine Europeo d’Indagine penale - Elenco delle disposizioni degli strumenti giuridici attualmente vigenti che potrebbero essere interessati (do- cumento del Consiglio 14445/2011)

Protocollo di lavoro comune - L’assistenza alle autorità nazionali nella cooperazione internazionale in materia penale, La Rete Giudiziaria Europea ed Eurojust

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© Eurojust and European Judicial Network, 2019

Eurojust, Johan de Wittlaan 9, 2517 JR The Hague, The Netherlands www.eurojust.europa.eu • [email protected] • +31 70 412 5000

Twitter & LinkedIn: @Eurojust

Catalogue number: QP-02-19-415-EN-N • ISBN: 978-92-9490-300-6 • DOI: 10.2812/664870

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