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Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Nel documento CIRCOLARE N. 23/E. Roma, 23 giugno 2022 (pagine 22-26)

Il comma 9, lettera e), dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta anche «agli interventi effettuati» dalle «associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Con riferimento ai predetti soggetti è necessario che gli interventi agevolabili siano realizzati esclusivamente su immobili o parti di immobili adibiti «a spogliatoio».

Anche per tali soggetti la detrazione spetta per interventi realizzati sui predetti immobili o parte di immobili posseduti - in qualità di proprietari o titolari di un diritto reale di godimento - o detenuti sulla base di un titolo idoneo - contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato - al

momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Può considerarsi titolo idoneo, ai fini della detrazione, anche una convenzione stipulata dalle predette associazioni e società sportive dilettantistiche con un ente pubblico concedente quale, ad esempio, un Comune, proprietario dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili; ciò a condizione che sia possibile verificare che l'associazione o la società sportiva abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo prima dell’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione (ad esempio,mediante il sistema di protocollazione adottato dal Comune), nonché il consenso del concedente all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario. Non si ritiene rilevante, ai fini dell’applicazione del Superbonus, che gli impianti sportivi oggetto degli interventi non siano utilizzati in maniera esclusiva dalla associazione o società sportiva dilettantistica in quanto utilizzati anche dal Comune proprietario, ad esempio, per l'attività scolastica.

Qualora l’intervento sia effettuato su un immobile che solo parzialmente è adibito a spogliatoi, il Superbonus si applica - nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento degli obiettivi energetici sull'edificio risultante dall'intervento) e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento previsto - solo relativamente alle spese riferibili all’intervento realizzato sulla parte dell’edificio adibita a spogliatoi.

Pertanto, ad esempio, qualora venga sostituito l’impianto di climatizzazione invernale esistente a servizio non solo degli spogliatoi ma anche del resto dell’immobile, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte dell’edificio adibita a spogliatoi da quelle riferite all’intervento realizzato sulla restante parte dell’edificio medesimo. In alternativa, dovrà essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi le predette spese rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Inoltre, qualora la parte dell'edificio adibita a spogliatoi non costituisca una autonoma unità immobiliare, l’A.P.E. “ante” e “post” intervento prevista dal comma 3 del citato articolo 119 del decreto Rilancio deve riguardare l'intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoi.

1.6 «Comunità Energetiche Rinnovabili»

L’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d.

Milleproroghe), convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto - nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Red II)8, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva - una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare “configurazioni” sperimentali di

“autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.

La norma stabilisce che le predette “configurazioni” sono costituite nel rispetto delle modalità e alle condizioni indicate nella norma stessa. È previsto inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), adotti i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del citato articolo 42-bis e che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una «tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti [nelle citate]

configurazioni sperimentali».

In attuazione del comma 9 dell'articolo 42-bis, con la delibera ARERA n.

318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sono disciplinate le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o

8In attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, è stato emanato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 entrato in vigore il 15 dicembre 2021.

condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la citata “tariffa incentivante” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

Ai fini fiscali, specifiche disposizioni in materia di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” sono contenute nell’articolo 119 del decreto Rilancio. In particolare:

- il comma 16-bis dispone che «L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale». La norma prevede inoltre che, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni” in esame, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;

- il comma 16-ter stabilisce inoltre che, per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW per l’installazione dei predetti impianti, si applica il Superbonus a condizione che l'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021, sono stati forniti chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal GSE a condomìni, composti solo da persone fisiche (non esercenti attività d’impresa, arti e professioni), che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis. In particolare, la risoluzione chiarisce, tra l’altro, che il corrispettivo per la vendita dell’energia erogato dal GSE, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in

rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Al riguardo, va rilevato che il predetto corrispettivo viene erogato con riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente e sia all’energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo.

Pertanto, per quanto concerne i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, quanto affermato nella citata risoluzione relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Nel documento CIRCOLARE N. 23/E. Roma, 23 giugno 2022 (pagine 22-26)