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Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali

Nel documento CIRCOLARE N. 23/E. Roma, 23 giugno 2022 (pagine 11-15)

L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, come in precedenza precisato, è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio che, alla lettera c), richiama gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” che hanno diritto alla agevolazione per

interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni.

L’applicazione del Superbonus, pertanto, nei confronti dei predetti soggetti è subordinata all’esistenza di due requisiti:

- soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La verifica dei profili soggettivi - che deve essere effettuata caso per caso - attiene all’applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale sociale nonché, per le società “in house providing”, della legislazione europea in materia e presuppone un’indagine di natura extra tributaria;

al riguardo, giova ricordare che l’appuramento della sussistenza delle predette condizioni esula dalle competenze esercitabili dall’Agenzia delle entrate in sede di trattazione delle istanze di interpello di cui alla legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 4.3.1, e circolare n. 31/E del 2020).

Ad ogni modo, si evidenzia che le società a partecipazione pubblica che soddisfano i requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, qualora realizzino interventi su immobili gestiti per conto dei Comuni, possono fruire del Superbonus ancorché, nell'ambito del rapporto tra il Comune che affida in gestione il proprio patrimonio abitativo e le predette società affidatarie, le spese sostenute da queste ultime vengano, di fatto, fisiologicamente riaddebitate all'Amministrazione “affidante”, qualunque sia la tipologia di contratto che ne regoli i rapporti “di gestione” (es. appalto o concessione, ecc.).

Al riguardo, occorre considerare infatti che, nell’ambito del Superbonus, le predette società sono individuate espressamente dal legislatore quali destinatarie dell'agevolazione proprio in relazione ad interventi realizzati, tra l’altro, su

immobili gestiti “per conto” dei Comuni. Di conseguenza, si ritiene che, dalla espressa indicazione dei soggetti in esame tra i beneficiari della agevolazione, si ricava che il suddetto meccanismo di “riaddebito” dei costi nell’ambito del rapporto tra il Comune che affida in gestione il proprio patrimonio abitativo e le società affidatarie non è preclusivo della fruizione del beneficio; e ciò senza contraddire il requisito oggettivo relativo alle spese “rimaste a carico del contribuente”, previsto in linea generale per tutti i beneficiari. Dal tenore letterale dell’articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto Rilancio, peraltro, non pare siano rinvenibili ulteriori limiti o condizioni riguardanti le modalità di esecuzione degli interventi agevolabili.

Alle medesime conclusioni si perviene, infatti, non solo nelle ipotesi in cui, come sopra illustrato, le predette società agiscano, nell'ambito della catena dei contratti d'appalto, in qualità di soggetto appaltatore (nei confronti del Comune appaltante), ma anche nelle ipotesi in cui intervengano in qualità di soggetto appaltante (nei confronti di altri soggetti sub-appaltatori), sempre per conto del soggetto affidatario della gestione degli immobili, nel rispetto delle norme generali che ordinariamente regolano i rapporti con l’ente affidante.

Anche in tale ultimo contesto, in linea di massima, il meccanismo di

“riaddebito dei costi” nei confronti del soggetto appaltante da parte del soggetto appaltatore porta ad individuare nel committente (i.e. la società in house providing) il soggetto che "sostiene" di fatto i costi agevolabili e, di conseguenza, ad identificare nel medesimo committente il beneficiario delle agevolazioni.

Il Superbonus spetta, inoltre, anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dalle predette società “in house providing” “internamente” o “in amministrazione diretta” (ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. n. 50 del 2016), a condizione che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte con personale interno o in “amministrazione diretta” (cioè senza ricorso al mercato) siano debitamente documentati e rilevati almeno nella contabilità interna.

In ordine alla verifica dei profili oggettivi, il Superbonus si applica con riferimento agli interventi realizzati su immobili:

- adibiti ad edilizia residenziale pubblica essendo esclusi, invece, quelli adibiti a finalità diverse;

- di proprietà degli IACP comunque denominati o degli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, ovvero gestiti per conto dei Comuni.

In tale contesto, l’agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di Comuni, essendo quest’ultima una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i Comuni costituenti il consorzio.

Sono escluse, invece, dall’agevolazione le spese sostenute per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, gestiti per conto di soggetti diversi dai Comuni (come, ad esempio, le Province o altri enti locali) o su alloggi di servizio del demanio militare assegnati dallo Stato per assicurare la mobilità del personale militare e civile non sussistendo, in tale ultima ipotesi, né il requisito soggettivo né quello oggettivo.

Sussistendo, invece, sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo, nel senso sopra delineato, un IACP, comunque denominato, che possiede immobili all’interno di un edificio in condominio potrà, nel rispetto di ogni altra condizione prevista, fruire del Superbonus sia con riferimento alle spese imputate per interventi “trainanti” e “trainati” sulle parti comuni di tale edificio e sia con riferimento alle spese sostenute per interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari possedute. Si ricorda che per tali enti non opera la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari (fermo restandoil riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio) in quanto, come più volte precisato, tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Nel documento CIRCOLARE N. 23/E. Roma, 23 giugno 2022 (pagine 11-15)