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CONTRO GLI ATTI PROCESSUALI IRRITUAL

Lorenzo Pelle

SOMMARIO:1. L’eccezione di nullità formale degli atti processuali. 2. La “regola” dell’eccezione di parte e “l’eccezione” del rilievo d’ufficio. 3. Coesi- stenza di interessi di parte e di interessi pubblici all’osservanza delle forme. 4. Natura imperativa del regime degli atti e ordine pubblico processuale. 5. Criteri identificativi delle nullità formali rilevabili d’ufficio «praeter le- gem». 6. Conclusioni.

1. L’eccezione di nullità formale degli atti processuali

Nel linguaggio processuale civile con il nomen iuris “eccezione” viene indicato il mezzo con cui le parti, conferendo rilievo giuridico a un fatto, radicano il dovere del giudice di pronunciarsi sulla relativa questione.

Com’è noto, con l’eccezione di merito non si fa valere un diritto proprio, ma si vuole, con l’allegazione di un fatto impeditivo, modifica- tivo o estintivo, escludere il diritto altrui, estendendo la cognizione del giudice a questioni non comprese nella domanda attorea. Le eccezioni di merito appartengono al diritto sostanziale e sono correlate alla prete- sa materiale azionata. Con esse, chi resiste alla pretesa amplia la cogni- zione del giudice su un fatto o un diritto, lasciando invariato l’oggetto del giudizio fissato dalla domanda.

Le eccezioni di rito, al contrario, non hanno alcuna attinenza con la res in iudicio deducta, ma liberano l’avversario dall’onere di contestare la lite nel merito. Tramite queste si lamenta o la divergenza di un singo- lo atto dal corrispondente modello legale (nullità di forma) o il difetto di un presupposto condizionante la decidibilità nel merito dell’intera serie degli atti processuali (nullità non-formale). Poiché l’oggetto del- l’eccezione di rito ha carattere pregiudiziale, la conformità degli atti al

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diritto processuale deve essere scrutinata dal giudice con priorità rispet- to alla loro fondatezza sostanziale. In accordo col significato etimologi- co, dunque, l’eccezione di rito non è altro che la reazione di una parte alla patologica divergenza di un (f)atto (Sein) dalla regola (Sollen).

È sulla ricostruzione teorica delle eccezioni “di merito” che si è principalmente concentrata l’attenzione della dottrina1, mentre l’ecce-

zione “di rito” – e, in particolare, quella volta a contestare la nullità formale degli atti – è rimasta nell’ombra, come se, a dispetto della sua rilevanza pratica, non godesse della medesima dignità scientifica. Il presente contributo ha a oggetto questa eccezione, quale strumento di- fensivo di cui la parte dispone contro le deviazioni degli atti dall’arche- tipo normativo, e si concentra su un particolare profilo dell’istituto: quello dei limiti entro cui, nel «giusto processo», è rimessa alla dispo- nibilità delle parti la rilevazione del vizio formale e la sua sanatoria per acquiescenza. Caratterizzando il sistema di relazioni e di poteri tra il giudice e le parti, il tema della rilevazione della nullità rappresenta un privilegiato punto di osservazione dal quale esaminare in che misura l’impulso di parte e l’impulso ufficiale coesistano nel processo civile e ne delineino i tratti fisiognomici.

2. La “regola” dell’eccezione di parte e “l’eccezione” del rilievo d’uf- ficio

Nei confronti del giudice le norme processuali sono tutte egualmen- te vincolanti, indipendentemente dal fatto che abbiano natura imperati- va o dispositiva, così come a prescindere dal fatto che dettino canoni di

1 Le fasi salienti del dibattito dottrinario italiano sull’inquadramento teorico-genera-

le dell’eccezione sono scandite dai contributi di G. CHIOVENDA, Sulla eccezione, in

Saggi dir. proc. civ., I, Roma, 1930, 149 ss.; F.CARNELUTTI, Diritto e Processo,Napoli,

1958,177 s.;E.T.LIEBMAN, Intorno ai rapporti tra azione ed eccezione, in Riv. dir.

proc., 1960, 449 ss.; M. CAPPELLETTI, L’eccezione come controdiritto del convenuto, in

Riv. dir. proc., 1961, 274 ss.; V. DENTI, L’eccezione nel processo civile, in Riv. trim.

dir. e proc. civ., 1961, 22 ss.; V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir.,

XIV, Milano, 1965, 172 ss.; e G. FABBRINI, L’eccezione di merito nello svolgimento del

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comportamento sulla conduzione del procedimento o che siano metro di giudizio con cui sindacare eventuali errores in procedendo. Se quanto premesso risponde a verità, è allora astrattamente concepibile un ordi- namento che attribuisca al giudice il potere-dovere di rilevare ed elimi- nare d’ufficio ogni nullità processuale. Al contrario, sarebbe incoerente un sistema che cedesse la rilevabilità del vizio al monopolio esclusivo dell’ufficio o delle parti, perché, nella prima ipotesi, si lascerebbe al- l’arbitrio del giudice il sindacato di ogni attività processuale e, nella seconda, si conferirebbe ai diretti interessati il potere di sovvertire, in spregio al principio di legalità (art. 111, comma I, Cost.), le regole di procedura2.

Che gli ordinamenti storicamente dati abbiano tenuto conto di questi fattori lo dimostra l’indagine storica e comparatistica. Si consideri il processo formulare di diritto romano, ove il convenuto aveva l’obbligo di contestare la lite per non subire le conseguenze dell’indefensio3, o i

sistemi processuali moderni, in cui il contraddittorio non è avvertito come presupposto indispensabile per assoggettare le parti al giudizio (v. artt. 290 ss. c.p.c.; §§ 330 ss. dZPO; e §§ 396 ss. öZPO), in ogni caso la tecnica di rilevazione delle nullità è improntata a un modello di tipo misto, che solo parzialmente esige l’impegno delle parti.

Nell’ordo iudiciorum classico, infatti, se nella fase in iure risultava provato il difetto di un presupposto processuale o il vizio della postulatio actionis, il praetor, anche d’ufficio, denegava l’actio, altrimenti indu- ceva l’attore ad accettare l’inserimento nella formula dell’eccezione di rito, che il convenuto doveva provare nella fase apud iudicem, prospet- tandola come alternativa alla denegatio actionis4.

2 Il sistema trova allora la sua chiusura, scrive G. F

ABBRINI, Potere del giudice, in

ID., Scritti giuridici, cit., 417, «facendo costantemente coesistere il potere di eccezione

di parte (sia pure non necessario) con il potere di rilevazione d’ufficio, sicché basta che la parte voglia (ossia prospetti la sua eccezione) e il mancato esercizio del potere del giudice rifluirà senz’altro, se la nullità sussiste, in motivo d’impugnazione della senten- za che abbia tenuto per validi gli effetti viziati dell’atto nullo».

3 G. P

UGLIESE, Il processo formulare, II, Torino, 1948-1949, 209 s.

4 M. K

ASER, Das römische Zivilprozessrecht, II ed., München, 1996, 242 e 261 nt.

30, che rileva altresì (585, nt. 21) come nell’età post-classica l’eccezione di rito diventi strumento di opposizione anche contro i vizi formali degli atti e della sentenza.

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A un sistema di tipo misto si ispirano anche le codificazioni moder- ne: e così mentre la tecnica di rilevazione dei vizi non-formali è impo- stata sul principio della rilevabilità d’ufficio (cfr. artt. 37, 38, comma III, 39, 102, 158, 182, 183, comma I, c.p.c.; artt. 100, 120, 125 n.c.p.c.; § 56 dZPO; § 230, comma III, 411, comma II, öZPO e 41, comma I, JN), cosicché, solo nei casi previsti dalla legge, al giudice ne è sottratta la delibazione in difetto di eccezione (artt. 38, comma I, e 819 ter, comma I, c.p.c., e art. 4, comma I, L. 218/95; § 39 dZPO; 43, comma I, JN e §§ 18, comma II, 260, comma IV, öZPO), l’accertamento delle imperfezioni formali è improntato al modello inverso5. E invero, secon-

do una formula comune ai §§ 196 öZPO e 295 dZPO e agli artt. 157, comma I, c.p.c. e 112 n.c.p.c., la rilevabilità della nullità formale è, di regola, subordinata all’istanza di parte, mentre è, nei residui casi previ- sti dalla legge, rimessa all’autonoma iniziativa del giudice.

Al fine di soddisfare il bisogno di certezza intorno allo stato di pen- denza degli effetti dell’atto, l’eccezione dei vizi rilevabili su impulso di parte è poi scandita sui tempi delle deduzioni difensive dell’avversario che ha interesse a far valere la nullità. È così stabilito che, se la parte legittimata all’eccezione trascuri di opporsi entro «la prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso», il vizio smarrisce, per acquiescenza implicita dell’interessato, la sua rilevanza giuridica (qui tacet consentire videtur). Tale meccanismo cautela dal rischio che la questione pregiudiziale venga strumentalmente sollevata, per la prima volta, in una fase avanzata del giudizio per fini meramente defatigatori. Laddove invece la nullità dell’atto sia rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, la sanatoria per omessa o intempestiva eccezione è da escludersi fintantoché non siano esauriti gli ordinari mezzi d’impu-

5 Per la verità occorre riconoscere con C. M

ANDRIOLI, Vizi c.d. non formali degli at-

ti processuali civili, in Jus, 1966, 320 ss., che «la dottrina e la giurisprudenza si limita-

no ad affermare, con riguardo al difetto di presupposti, che tale fenomeno è rilevabile d’ufficio, senza impegnarsi nella riconduzione del fenomeno stesso sotto la specie della nullità e tanto meno nella individuazione del fondamento positivo di tale nullità». Sulla differente tecnica di rilevazione a cui rispondono le imperfezioni formali e i vizi dei presupposti processuali nella letteratura austriaca, tedesca e francese v. rispettivamente H. SPERL, Lehrbuch der bürgerlichen Rechtspflege, Wien, 1925, 373; B.RIMMELSPA- CHER, Zur Prüfung von Amts wegen im Zivilprozess, Göttingen, 1966, 30; e H.SOLUS,

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gnazione. Una volta che questi siano preclusi, sarà quindi il passaggio in giudicato a privare la nullità di rilevanza giuridica.

Ebbene, la questione che ci siamo proposti di indagare è se, nel de- scritto modello di tipo misto, l’onere dell’impulso di parte incontri dei limiti naturali inespressi dal legislatore di modo tale che – se mi è per- messo il bisticcio di parole – l’eccezione di parte costituisca davvero “la regola” e l’iniziativa ufficiale una “eccezione” confinata entro le ipotesi tassativamente previste.

Perplessità sull’effettività di questo modello sorgono infatti dalla di- samina di almeno due nullità testuali (artt. 161, comma II, e 167, com- ma II, c.p.c.), di rilevanza per nulla trascurabile, che, seppur non quali- ficate dalla legge come “assolute”, non si sottraggono, per evidenti ra- gioni logico-sistematiche, al rilievo ufficiale6. L’assolutezza della rego-

la posta dall’art. 157, comma I, c.p.c. appare altresì incrinata dall’esi- guità delle disposizioni che apertamente codificano i vizi formali come rilevabili d’ufficio (artt. 164, comma II, e 182, comma I, c.p.c.), per cui è lecito dubitare che il controllo e la sanatoria di ogni altro – non meno grave – error in procedendo restino affidati all’esclusiva iniziativa della parte interessata.

3. Coesistenza di interessi di parte e di interessi pubblici all’osservanza delle forme

Se la rilevabilità d’ufficio può talvolta sfuggire alla clausola di tas- satività, quale valore deve allora attribuirsi alla proposizione per cui «non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio»? Esiste evidentemente un’area della nullità processuale che “fa eccezione” alla regola laconicamente enunciata dall’art. 157, comma I, c.p.c. Per delimitare questa “zona franca” occorre previamente comprendere quale è il fondamento del binomio impulso di parte-intervento d’ufficio nella rilevazione delle nullità. Il tema, come ognuno può vedere, è la proiezione di quella più

6 Rilevabile d’ufficio è la nullità insanabile della sentenza carente di sottoscrizione

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ampia e impegnativa problematica rappresentata dal rapporto tra auto- nomia privata e diritto processuale ossia tra istanza di libertà, espressa dall’iniziativa di parte, e principio di autorità, manifestato dall’impulso ufficiale.

Secondo l’esegesi tradizionalmente fornita7, poiché le forme proces-

suali rispondono all’interesse dei litiganti di esercitare paritariamente i poteri-oneri difensivi connaturali alla dialettica processuale, alla rileva- bilità del vizio non può che essere onerata quella stessa parte a tutela della quale è prescritta la norma violata. Da tale postulato ne viene a contrario dedotto che, qualora il vizio aggredisca un elemento dell’atto imposto a salvaguardia non dell’interesse di parte ma del corretto eser- cizio della funzione giurisdizionale, il giudice sarebbe ammesso a rile- varlo d’ufficio8.

L’interesse all’osservanza della norma è un fattore che lo stesso le- gislatore mostra di tenere in considerazione. Senonché, nell’ambito del diritto processuale non è sempre agevole discernere con precisione se un certo requisito è imposto dall’ordinamento a tutela dell’interesse di parte o dell’interesse pubblico né è meno problematico predeterminare la misura entro cui l’uno possa considerarsi recessivo rispetto all’altro. E infatti, come si potrebbe con sicurezza asserire che i requisiti di for- ma imposti a salvaguardia delle garanzie processuali fondamentali (contraddittorio, diritto di difesa, eguaglianza delle parti, principio di-

7 Riferiscono le modalità di rilevazione dei vizi processuali al carattere disponibile o

indisponibile ovvero alla natura pubblica o privata degli interessi sottesi: G. CHIOVENDA,

Istituzioni di diritto processuale civile, II, Napoli, 1934, 274; R.MOREL, Traité élémen-

taire de procédure civile, II ed., Paris, 1949, 329 s.; F. CORDERO, Tre studi sulle prove

penali, Milano, 1963, 71 e 190; E. GRASSO,La regola della corrispondenza tra il chiesto e il

pronunciato e le nullità da ultra e da extrapetizione, in Riv. dir. proc., 1965, 419 ss.;D. LEI- POLD,sub § 295, n.ri 1 e 5, in F. STEIN,M.JONAS (a cura di), Kommentar zur Zivilprozess-

ordnung, XXII ed., Tübingen, 2008, 832 s.; e L.ROSENBERG, K.H. SCHWAB, P. GOT- TWALD, Zivilprozessrecht, XVII ed., München, 2010, 352.

8 Per la rilevabilità d’ufficio dei vizi dei requisiti formali prescritti a tutela del supe-

riore interesse pubblico v. R. ORIANI,Nullità degli atti processuali,in Enc. giur., XXI,

Milano, 1990, 9 s.; F. LENT, O. JAUERNIG, Zivilprozessrecht, XXIX ed., München,

2007, 101; eS. GUINCHARD,F.FERRAND,C. CHAINAIS, Procédure civile, XXIX ed.,

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spositivo e ragionevole durata del giudizio) tutelano l’interesse di parte piuttosto che l’interesse meta-individuale?

Non v’è allora da stupirsi se il parametro dell’interesse sia stato fo- riero di soluzioni arbitrarie. E infatti, nell’applicazione di tale criterio, la risposta fornita dalle Corti è stata nel senso di dichiarare rilevabili su istanza di parte: la nullità della consulenza tecnica d’ufficio derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data delle operazioni peri- tali, in quanto il vizio «deriva dalla non controversa violazione del principio del contraddittorio»9; la nullità della testimonianza resa da

persona incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c., in quanto il divieto è posto nell’interesse dell’avversario10; l’invalidità della vendita senza incanto

avvenuta in violazione dell’art. 572, comma III, c.p.c., che può essere fatta valere dal solo creditore procedente, sebbene «la complessiva di- sciplina della vendita (…) risulti predisposta – anche – a beneficio della procedura, in quanto finalizzata alla realizzazione della garanzia patri- moniale nell’interesse vuoi dei creditori, vuoi anche del debitore, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che deve presiedere anche alla fase dell’esecuzione»11. Al contra-

rio, la decadenza per violazione dei termini perentori è ritenuta «del tutto sottratta alla disponibilità delle parti – e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice – essendo le preclusioni ispirate a esigenze di ordine pubblico processuale»12.

Bisogna allora concludere che, ove non si rinvenga nella legge la formula «rilevabile d’ufficio», la prescrizione di forma sia sempre “ce- devole” in omaggio a un presunto interesse di parte? A me non sembra che il problema possa inquadrarsi in questi termini. Anzi, la casistica mostra come, accanto all’interesse di parte, coesista sempre un interesse

9 Cass. 14 febbraio 2013, n. 3716, in Guida al dir., 2013, 15, 47 (s.m.); Cass. 24

gennaio 2013, n. 1744, in Mass. Giust. civ., 2013; e Cass. 18 aprile 1997, n. 3340, in

Giur. bollettino legisl. tecnica, 1997, 4313.

10 Cass. 10 aprile 2012, n. 5643, in Mass. Giust. civ., 2012, 4, 466. 11 Cass. 11 maggio 2012, n. 7267, in Mass. Giust. civ., 2012, 5, 586.

12 Cass. 24 gennaio 2012, n. 947, in Giust. civ., 2012, 3, I, 629. A favore della sana-

bilità per acquiescenza degli atti compiuti in violazione dei termini perentori v. invece A.BAUMBACH,W.LAUTERBACH,J.ALBERS,P.HARTMANN,ZPO, LXXII ed., sub § 295,

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meta-individuale. E la ragione sta in ciò: il regime delle forme proces- suali, che procedimentalizza i rapporti tra parti e giudice secondo un canovaccio predeterminato, presenta sempre, seppur in misure diverse, una connotazione anche pubblicistica. Non può pertanto immaginarsi qui un interesse “di parte”, degno di tutela, che non si coordini in qual- che modo con l’interesse pubblico al corretto funzionamento della giu- risdizione13, anche perché lo Stato attinge dall’iniziativa delle parti l’in-

dispensabile contributo all’attuazione dell’ordinamento giuridico che si realizza con il provvedimento conclusivo. Non è un caso che, per la stessa ragione, non è considerata risolutiva la distinzione tra norme im- perative e norme dispositive fondata sul carattere pubblico o di parte dell’interesse protetto14.

La praticabilità di un criterio dai confini così incerti, com’è quello dell’interesse, si rivela insomma problematica. Come suggerisce la let- tera dell’art. 157, comma II, c.p.c. – cfr. anche l’art. 1441, comma I, c.c. – è allora preferibile riservare all’«interesse» della parte, a tutela del quale «è stabilito un requisito» dell’atto, nulla più che la funzione di criterio legittimante all’esercizio dell’eccezione.

4. Natura imperativa del regime degli atti e ordine pubblico processuale Neppure mi sembra più utile il suggerimento di distinguere tra nor- me dispositive (derogabili su accordo delle parti) e norme imperative (che escludono deroghe pattizie)15. Che non tutti gli atti contrari a nor-

me cogenti siano insanabili per acquiescenza è dimostrato dal fatto che

13 Si consideri, peraltro, che il regime degli atti trascende la disciplina di quei poteri

che rappresentano la naturale proiezione, nel processo, dell’autonomia privata. Perciò, non è neppure consentito invocare il carattere privato-disponibile del diritto oggetto del giudizio per affermare la soggezione delle nullità al solo principio dispositivo.

14 P.S

CHLOSSER,Einverständliches Parteihandeln im Zivilprozeβ,Tübingen, 1968,

9s.;eG.WAGNER,Prozessverträge, Tübingen, 1998,50.

15 V’è una stretta affinità con il precedente orientamento, giacché stando a questo

criterio, condiviso da K. HELLWIG, System des deutschen Zivilprozeβrechts, Leipzig,

1912, 8 e 553; e da A. NIKISCH, Zivilprozeβrecht, II ed., Tübingen, 1952, 27, 220, e 239

s., imperative sarebbero le sole norme la cui osservanza è pretesa dallo Stato nel supe- riore interesse pubblico.

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l’inosservanza di alcune di loro è rilevabile su istanza di parte o d’uffi- cio intra certum tempus (ad es. l’art. 38, comma III, c.p.c.). Poiché l’or- dinamento non ammette il Konventionalprozess16, in realtà, le norme

sulla forma degli atti sono tutte cogenti e non possono essere mutate a discrezione delle parti perché ne traggano vantaggio. L’errore, a mio avviso, si annida qui nell’indebita sovrapposizione di distinti profili. Un conto è l’ammissibilità di un accordo preventivo in deroga alla legge – che in materia di forme processuali è appunto esclusa – ben altra cosa è la rinuncia alla sanzione ricollegata alla violazione di legge; l’imperati- vità non ammette l’una, ma può consentire benissimo l’altra17. Il crite-

rio della natura della norma è allora doppiamente inutile: da un lato, perché prescrizioni di forma dal carattere dispositivo non godono di cit- tadinanza nell’ordinamento, dall’altro perché, in ogni caso, non vi sono ostacoli a che la trasgressione di norme cogenti perda di rilevanza a se- guito del difetto di eccezione.

Occorre a questo punto domandarsi se non siano rilevabili d’ufficio quantomeno le irregolarità formali che, lasciando inattuati i canoni rego- latori del giusto processo sanciti dalla Costituzione e dall’art. 6 C.E.D.U., costituiscono violazione del c.d. ordine pubblico processuale (imparzia- lità del giudice, diritto di difesa, parità delle armi, contraddittorio, prin- cipio dispositivo e ragionevole durata). Senonché l’ordinamento interno (art. 829, comma II, c.p.c.) e comunitario (art. 45, comma I, a-b, Reg.

16 Secondo A. W

ACH, Handbuch des deutschen Civilprozessrechts, I, Leipzig, 1885,

188 s., il diritto processuale è, di regola, sottratto tanto all’autonomia negoziale delle parti quanto alla potestà giurisdizionale della magistratura. Al contrario, per E.GAR- SONNET,CH.CEZAR-BRU, Traité théorique et pratique de procédure civile et commer-

ciale, II ed., I, Paris, 1912, 79, solo le norme processuali che sono d’ordine pubblico

hanno carattere imperativo, anche se poi l’A. stesso (nt. 2) confessa che «si sa quanto sia difficile trovare un criterio per (…) determinare con certezza quali leggi siano d’or- dine pubblico».

17 Ricordano come all’osservanza delle prescrizioni di forma e alle norme imperati-

ve non si possa validamente rinunciare ex ante ma solo dopo l’irregolare compimento dell’atto processuale: A. SCHÖNKE,H.SCHRÖDER,W.NIESE, Zivilprozessrecht, VIII ed.,

Karlsruhe, 1956, 150; e G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, II ed., I,

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1215/2012/UE)18 lasciano chiaramente intendere come la primazia di

siffatti principi non esiga affatto di essere presidiata dal controllo del giudice. La ragione di questa scelta positiva, a mio avviso, risiede nel convincimento del legislatore che le garanzie fondamentali servano a tutelare la posizione delle parti più che l’amministrazione statuale della giustizia. Perché questi diritti connessi al fair trial possano considerarsi effettivamente tutelati, dunque, è necessario e sufficiente che la parte interessata disponga del potere di eccepirne la violazione e ciò implica, di converso, la possibilità dell’acquiescenza.

Viene allora da chiedersi: se ogni prescrizione di forma è norma im- perativa e tutela simultaneamente interessi pubblici e privati, perché poi