• Non ci sono risultati.

Attivazione, inserimento professionale, conciliazione

I CAMPI DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO NELLE POLITICHE SOCIAL

3.3. Attivazione, inserimento professionale, conciliazione

La necessità fondamentale che induce i sistemi di welfare contemporanei ad adottare misure rivolte a incoraggiare l’occupazione (soprattutto quella femminile) e a tamponare le fuoriuscite dal mercato del lavoro può essere considerata da almeno due punti di vista differenti.

(I) Dal punto di vista economico si tratta di un intervento che il settore pubblico adotta per correggere un fallimento del mercato.

Un esempio tipico riguarda il contesto italiano in cui l’offerta di lavoro femminile è limitata e si associa alla carenza di servizi destinati all’infanzia. Questo aspetto configura un fallimento del mercato. Il ragionamento dell’economia pubblica è più o meno il seguente. Nel momento in cui nasce un figlio, alla famiglia si prospetta uno scenario inedito in base al quale occorrerà definire una strategia di conciliazione che tenga conto delle necessità di cura del nuovo nato e del bisogno di lavorare dei genitori. Quindi, anziché conferire sussidi monetari alla madre per la cura del figlio (come avviene in Italia con la politica del bonus per le nascite) è preferibile garantire l’accesso a servizi di

44

custodia per l’infanzia, in modo tale da consentire ai genitori di continuare a lavorare.

(II) Dal punto di vista sociologico la spiegazione non è così automatica, ma si concentra sul mutamento della struttura sociale nel suo complesso.

In particolare la questione riguarda l’evoluzione degli stili organizzativi individuali e familiari, la diffusione dei nuclei monogenitoriali, il crescente carico di cura che grava sulle spalle degli attuali quarantenni e cinquantenni45, il passaggio dalla famiglia tradizionale di tipo Male Breadwinner/Female Housekeeper alla diffusione principio culturale e della necessità materiale della famiglia a doppio reddito (Dual Earner). Le ricadute sociali causate da queste modifiche comportano un ricorso sempre più massiccio al part-time da parte delle donne, e un generale ritardo (postponement) della progettualità affettivo-familiare (emancipazione dalla famiglia di origine, matrimonio, natalità, ingresso nel mondo del lavoro). Questi mutamenti strutturali sono oggetto di una vastissima letteratura, sia economica che socio-demografica, che però non sempre riesce a sottolineare un tema fondamentale. Se da un lato la necessità che gli individui hanno di lavorare (specie se coinvolti in una relazione stabile di tipo familiare) non ammette deroghe, dall’altro questa necessità non si traduce in un calcolo utilitaristico che l’individuo compie nel delineare il quadro futuro della propria crescita professionale. Piuttosto la conciliazione dei tempi diventa un obiettivo pratico e un movente organizzativo della famiglia nel suo complesso, che spesso – per essere realizzato – impone decisioni sofferte e complesse che si presentano in maniera intrinseca alla strategia concretamente adottata. Rappresentare una realtà dicotomica del tipo lavoro/famiglia all’interno della quale tutte le energie individuali e devono tendere verso la pressoché piena assimilazione nel primo polo come naturale processo di emancipazione dal secondo conduce a un errore razionalistico (Duncan et al. 1999, 2005) che spesso viene compiuto in primo luogo dalle politiche sociali, dal loro modo di rappresentarsi nel contesto di welfare e dal loro stile di coinvolgimento dei destinatari interessati.

45

A questo proposito, Zahl (1992) parlerà di compressione della generazione di mezzo, o di sandwich generation, intendendo con questo termine il fenomeno del sovraccarico di cura familiare che grava su genitori autonomi, che possiedono un lavoro retribuito, ma che spesso mantengono ancora i propri figli già adulti e si fanno carico di familiari anziani ancora in vita ma non più completamente autosufficienti.

La conciliazione fra tempi di lavoro e di cura familiare e affettiva diviene quindi il principio organizzativo principale della società contemporanea fondata su un nuovo stile di divisione del lavoro fra i generi.

Questo aspetto ha sicuramente determinato una significativa evoluzione nella logica di azione dello Stato sociale che sempre più si configura come Active Welfare State, cioè un welfare che ravvisa nell’ottenimento e nel mantenimento dell’occupazione la fonte principale del benessere garantito agli individui. La definizione di questo principio si ispira, come ricordato nel primo capitolo, alla riforma del workfare all’americana, pur conservando alcuni tratti salienti del welfare assistenziale. Gli interventi in politica sociale vanno pensati in questo senso. E il voucher non fa eccezione, ma viene – per così dire – catapultato all’interno di una inedita disciplina di accesso ai servizi. Esistono voucher per l’occupazione, cioè titoli il cui scopo situato è quello di favorire l’ingresso del destinatario nel mercato del lavoro. Il funzionamento di tali dispositivi è estremamente eterogeneo, anche in virtù del carattere ancora largamente sperimentale dei singoli programmi.

Negli USA è stato attivato, da qualche anno il «Benefit Transfer Program» (BTP). «L’idea di fondo […] consiste nell’offrire al percettore del sussidio di disoccupazione la possibilità di trasformare una parte di tale sussidio in un voucher a favore del datore di lavoro che lo assuma». (Beltrametti 2004, 124).

Poi ci sono voucher per la conciliazione, che funzionano in modo diverso, offrendo servizi di cura ai destinatari per rimuovere vincoli di natura familiare al proprio percorso di inserimento professionale.

Lo scopo di queste misure è quello di favorire l’inserimento e la crescita occupazionale (in particolare quella femminile) nel quadro promozionale delle politiche per le Pari Opportunità. Questo è quanto è avvenuto, per esempio, con la programmazione FSE 2000/2006 che ha predisposto un tipo particolare di voucher per favorire la conciliazione fra tempi di lavoro e di cura familiare. In particolare, il voucher di conciliazione rappresenta uno «strumento esplicitamente volto alla rimozione di ostacoli riconducibili alla gestione familiare». (ISFOL-CLES 2002, 8). (Corsivi miei).

3.3.1. Le logiche di gestione dei voucher del FSE. Una forma di nominalismo?

Quali sono le logiche di gestione sottese al voucher di conciliazione predisposto dal FSE? Il documento redatto dall’Isfol nel maggio del 2002 ne individua sostanzialmente tre. In questa sede intendo richiamarle e proporne un disegno capace di aggiornare e completare lo schema offerto da Francalanci e Toso (2001) richiamato in precedenza. (Si veda il secondo capitolo).

Modello 1. Finanziamento diretto agli individui da parte dell’autorità pubblica di gestione.

Fig. 3.3. Modello 1. Finanziamento diretto agli individui da parte dell’autorità di gestione. Fonte: Isfol-Cles (2002). Rielaborazione di Martignani.

In questo scenario, il voucher è gestito direttamente dall’ente pubblico, che interagisce con i destinatari attraverso un sistema di avvisi pubblici. La risposta degli interessati a questi avvisi precede la successiva fase di selezione delle domande. I soggetti che vedono accolta la propria domanda accedono al voucher, che può essere speso per l’acquisto di un determinato servizio presso le strutture in grado di erogarlo (non importa se accreditate o meno dall’ente pubblico).

Come ricordato in precedenza, questo schema descrive la logica di assegnazione del titolo di accesso da parte di un ente pubblico a un destinatario,

Utente Ente erogatore

che può scegliere liberamente un erogatore (linea continua), lo paga (linea a puntini) e riceve in cambio la prestazione di servizio richiesta (linea tratteggiata).

Il massimo grado di libertà del destinatario, si coniuga con la sovrapposizione delle figure di gestore e beneficiario (quasi sempre un ente erogatore di servizi pubblici) che di fatto produce il massimo grado di dipendenza della domanda e dell’offerta dal controllo esercitato dal settore politico-amministrativo.

Questo è lo schema che maggiormente si avvicina alla figura fornita da Francalanci e Toso, che in effetti non riporta alcun contatto (insomma, nessuna freccia) capace di connettere ente gestore ed ente erogatore, forse presupponendo una comune provenienza di entrambi dal settore pubblico (ad esempio la Regione nel ruolo di soggetto erogatore che limita la validità del voucher all’utilizzo di servizi pubblici). L’impressione finale è quella di essere di fronte a un modello lib/lab inadatto a produrre competizione di mercato, e che si limita a potenziare la rete dei servizi pubblici disciplinando in modo più o meno ampia l’istituzionalizzazione della libertà di scelta individuale.

Modello 2. Finanziamento diretto agli individui da parte di strutture selezionate tramite delega o con procedura concessoria. Si tratta di una logica che presuppone l’esistenza di un’autorità pubblica di gestione che assegna a un soggetto esterno la gestione del voucher tramite un opportuno atto contrattuale, solitamente un bando di concorso.

È il caso, ad esempio, del Progetto Futura istituito nel 2002 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che affida a un consorzio di cooperative sociali il finanziamento proveniente dall’FSE (secondo le modalità previste dalla Sovvenzione Globale, o SG) a seguito della presentazione di un progetto consistente nella definizione di un programma preciso finalizzato alla promozione delle Pari Opportunità e all’inserimento professionale femminile. Il consorzio, di concerto con altri soggetti interessati a partecipare, si costituisce in un ente gestore creato ad hoc (la cui stessa esistenza è legata alla durata del progetto) e che configura un apposito Organismo Intermediario (OI), capace di orientare i destinatari del voucher ai servizi convenzionati.

La gestione di questo modello non è univoca, e dipende dalla relazione fra l’ente gestore e gli enti erogatori coinvolti. La disciplina concreta

dell’accreditamento può incidere in maniera decisiva sul grado di libertà di scelta concesso all’utenza e – in certi casi – può addirittura concorrere a modificare il profilo strutturale e culturale del voucher come strumento di politica sociale. I modelli gestionali che individuo sono prettamente riconducibili a due sottotipi.

Fig. 3.4. Modello 2 A. Finanziamento diretto agli individui da parte di strutture selezionate con procedura concessoria. Dispositivo fiduciario con voucher controfattuale.

Fonte: Isfol-Cles (2002). Rielaborazione di Martignani.

Modello 2 A. Dispositivo fiduciario con voucher controfattuale. Il destinatario produce la documentazione necessaria a formulare la domanda per l’ottenimento del voucher e la consegna all’ente gestore. Quest’ultimo procede alla selezione e comunica ai richiedenti l’esito del vaglio delle domande pervenute. In seguito procede all’erogazione del voucher, che il destinatario potrà spendere presso gli erogatori accreditati. In questo schema viene tutelata la libertà di scelta del destinatario, che può optare per un erogatore (linea continua), corrispondergli il prezzo del servizio con il voucher, (linea a puntini) e ricevere in cambio la prestazione di richiesta (linea tratteggiata).

In aggiunta, però, l’ente gestore autorizzato (OI), procede agendo come dispositivo fiduciario (Karpik 1998) orientando il destinatario al servizio, sia presso strutture pubbliche, che private o di privato sociale (sovente presso le cooperative operanti all’interno dello stesso consorzio).

Utente Ente erogatore

Ente pubblico OI

Fig. 3.5. Modello 2 B. Finanziamento diretto agli individui da parte di strutture selezionate con procedura concessoria.

Fonte: Isfol-Cles (2002). Rielaborazione di Martignani.

Modello 2 B. Dispositivo fiduciario con virtualizzazione del voucher. Anche in questo caso, in seguito alla valutazione e all’approvazione delle domande, l’ente gestore procede all’erogazione del voucher.

La procedura di designazione dell’erogatore però è differente, rispetto a quella del Modello 2 A, che incoraggia maggiormente la libertà di scelta del destinatario. In questo modello, invece l’ente gestore e il destinatario concordano sull’esigenza avvertita da quest’ultimo (linea rossa). In seguito l’ente gestore propone un ventaglio di proposte che riguardano gli enti erogatori del servizio richiesto presenti nel territorio. Scelto l’erogatore, i tre soggetti sottoscrivono un contratto che tutela la scelta del richiedente (linea continua). L’ente erogatore fornisce il servizio (linea tratteggiata) e l’ente gestore gli conferisce il pagamento.

Anche in questo modello l’ente gestore autorizzato (OI), procede agendo come dispositivo fiduciario (Karpik 1998) orientando il destinatario al servizio, sia presso strutture pubbliche, che private o di privato sociale. Tuttavia, la libertà di scelta dell’utente è vincolata in sede di designazione dell’erogatore e di stesura del contratto, mentre il pagamento spetta direttamente al gestore. In questo caso, il voucher è virtuale, poiché il titolo di accesso non passa effettivamente mai per le mani del destinatario del servizio.

Utente Ente erogatore

Ente pubblico OI

Fig. 3.6. Modello 3. Finanziamento ai soggetti erogatori tramite procedura di appalto. Fonte: Isfol-Cles (2002). Rielaborazione di Martignani.

Modello 3. Finanziamento ai soggetti erogatori tramite procedura di appalto. In questo disegno l’autorità di gestione individua uno o più soggetti esterni destinati all’erogazione dei servizi attraverso una gara di appalto. Si tratta di un meccanismo di creazione di uno scenario di quasi/mercato afferente allo scenario del welfare mix, che produce una triangolazione (astrattamente) perfetta fra gestore-erogatore-destinatario.

I ruoli tra questi tre poli principali sono assolutamente equidistanti e il focus dell’analisi si sposta prettamente sulle intitolazioni (entitlements) di ognuno degli attori coinvolti nella transazione. La libertà di scelta del destinatario è tutelata dal meccanismo di concessione dei voucher (linea punteggiata), cui fanno da corollario l’individuazione del soggetto erogatore (linea continua) e il versamento del titolo (linea a puntini). L’erogatore fornisce la prestazione (linea tratteggiata) e richiede il pagamento in valuta corrente all’ente pubblico (in quanto nessun gestore è stato individuato, linea rossa).

Insomma, siamo in presenza di veri e propri voucher? O è il sistema pubblico che esternalizza i costi di gestione dei servizi accreditando privati o consorzi di cooperative che forniscono prestazioni in natura? E le esigenze realmente avvertite dal singolo? Gli viene conferita una vera libertà di scelta, per quanto radicata nel contesto dei circuiti di servizio convenzionati? Questi interrogativi

Utente Ente erogatore

sollevano un dubbio fondamentale legato all’approccio nominalista allo studio del voucher. Il monitoraggio effettuato lungo il primo triennio della programmazione FSE 2000/2006 da parte dell’Unità Pari Opportunità dell’Isfol, ha evidenziato le tipologie di voucher di conciliazione riportate nella tab. 3.12.

Tipologia Descrizione

Buono pre-pagato Si tratta di un titolo di accesso spendibile unicamente per ottenere

servizi liberamente scelti presso enti precedentemente convenzionati46.

Erogazione diretta di

servizi

Si tratta di un accordo tra l’ente gestore e l’ente erogatore che concerne le modalità di erogazione dei servizi e il pagamento delle prestazioni

Erogazione diretta di

contributi monetari

In questo modello, l’ente gestore conferisce al destinatario una quota in denaro per pagare servizi di conciliazione presso privati convenzionati.

Rimborso spese L’ente gestore rimborsa al destinatario la spesa che quest’ultimo ha già

sostenuto per l’acquisto di servizi di cura. Tab. 3.12. Il voucher di conciliazione. Classificazione per tipologia.

Fonte: Dipartimento per le Pari Opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tipologia (1). Buono pre-pagato. Il buono pre-pagato rappresenta la modalità classica di titolo di accesso a servizi. È quindi assimilabile alla formulazione originaria del voucher come strumento economico, una via di mezzo fra trasferimenti in cash e trasferimenti in kind.

Tipologia (2). Erogazione diretta di servizi. (Trasferimento in kind). Il tratto essenziale di questa tipologia è che nella relazione di servizio non interviene in alcun modo il destinatario. In altre parole viene meno la libertà di scelta accordata al destinatario nell’originaria formulazione del voucher. Il modello di erogazione diretta di servizi configura quindi una logica di trasferimento in kind, che le istituzioni finanziate con fondi strutturali adottano per rimediare a un fallimento del mercato.

Tipologia (3). Erogazione diretta di contributi monetari. (Trasferimento in cash vincolato a precise realtà di servizio). In questo particolare scenario, si assiste a un meccanismo di virtualizzazione del voucher. I destinatari ottengono

46 La convenzione ha luogo tra l’ente locale e quello che attua il progetto e può assumere la forma di un protocollo di intesa, della costituzione di albi di operatori o di specifici cataloghi di servizi.

una quota in denaro che l’ente gestore assegna loro in seguito alla stipula di un contratto di servizio. La massima libertà da vincoli di destinazione accordata dai trasferimenti in cash è quindi mitigata da procedure più rigide di certificazione degli erogatori, spesso coinvolti con procedure di accreditamento autorizzativo.

Tipologia (4). Rimborso spese. (Trasferimento in cash con strategia temporale differita). Con questa tipologia si prefigura uno scenario che in parte abbiamo già considerato nel descrivere l’andamento del sistema ligure di assegnazione di buoni per l’istruzione scolastica. In pratica, il contratto fra l’ente gestore e il destinatario prevede che quest’ultimo anticipi l’ammontare necessario per pagare il servizio richiesto. In seguito, l’autorità di gestione provvederà a rimborsarlo. Questa forma di coinvolgimento dell’utente è assimilabile a un trasferimento in cash, ma non ne conserva i caratteri di estrema contingenza (e dunque di libertà da vincoli di bilancio) a causa del differimento che comporta nel tempo.

Rispetto a una definizione ortodossa del voucher come strumento per le politiche sociali soltanto la prima tipologia rientra a pieno titolo nell’argomentazione. Prevale la logica di esternalizzazione dei costi di gestione diretta che conduce all’adozione di uno strumento lib, come il trasferimento in cash, innestato su un dispositivo gestionale tipicamente lab, cioè quello dell’accreditamento di strutture di servizio per autorizzazione accordata dal sistema politico. Una simile ibridazione non conduce ovviamente alla creazione di un voucher in senso stretto.

L’impressione generale è che di voucher si parli per intendere le possibili forme di ibridazione fra trasferimenti destinate in ultima analisi a sorreggere la logica di azione del settore pubblico, che normalmente preferisce fornire servizi di welfare, consapevole del rischio di fallimenti di mercato in settori come l’assistenza, la sanità, la previdenza, e così via.

Siamo di fronte a una logica di welfare che riconosce la crisi di sostenibilità di costi che lo riguarda, ma che non rinuncia alla strategia di inclusione sociale dei bisogni emergenti (come la disoccupazione femminile), e anzi la implementa coinvolgendo realtà di privato sociale autorizzate a gestire autonomamente i servizi, e facendosi carico di parte dei costi di realizzazione dei servizi stessi.

Quindi, rispetto agli interventi del FSE non è sempre corretto parlare di voucher di conciliazione, perché la denominazione fornita dagli apparati

istituzionali risulta eccessivamente estensiva e induce l’osservatore (l’economista come il sociologo) a propendere per una diagnosi di nominalismo che influenza gli assetti di welfare e che li induce a considerare come voucher anche forme di trasferimento che propriamente non lo sono affatto o lo sono solo in parte.

3.3.2. Voucher per la formazione e voucher di servizio

«Con il termine voucher si intende in senso ampio un buono-spesa usufruibile da una categoria di utenti per il contributo all’acquisto di un determinato servizio prestato da un fornitore (pubblico o privato) in vista della realizzazione si specifiche finalità». (Isfol-Cles 2002, 19).

Voucher di conciliazione (FSE)

Condizioni per l’accesso

• Carico di cura familiare. (Figli minori, anziani o familiari disabili a carico).

• Situazione occupazionale. (Richiedenti in possesso di contratto di lavoro tipico o atipico).

• Collocazione territoriale. (Residenza nel territorio di competenza del programma).

• Livello di reddito. (ISEE inferiore a € 25.000 annui).

• Segnalazione da parte dei servizi sociali. Tab. 3.13. Condizioni per l’accesso ai voucher. Fonte: Isfol-Cles (2002). Rielaborazione di Martignani.

Queste finalità, riconducibili dal punto di vista culturale alla promozione delle Pari Opportunità attraverso l’investimento nella crescita professionale, possono riguardare sia l’inserimento professionale delle persone precedentemente disoccupate, che il mantenimento del lavoro per chi intraprende percorsi di ascesa occupazionale (promozioni o aumento dell’orario di lavoro), che la frequenza di corsi di formazione.

I destinatari dei voucher di conciliazione sono soprattutto le donne. La logica di questa delimitazione è ovviamente riconducibile alla promozione dell’occupazione femminile e della formazione professionale in un’ottica di Pari Opportunità.

Gli uomini non sono esclusi a priori dal dispositivo, ma vengono talvolta inclusi nel bacino dei potenziali destinatari dalla specifica declinazione dei programmi locali.

3.3.3. Che tipo di conciliazione?

Per comprendere quale sia il modello di conciliazione fra tempi di lavoro e di cura familiare sostenuto dal voucher FSE 2000/20006 occorre innanzitutto comprendere quali sono i servizi acquisibili col titolo e per quale categoria di persone sono pensati e progettati. I servizi di conciliazione sono rivolti alla cura dei familiari dei destinatari del voucher e sono riconducibili alle seguenti aree.

(1) Servizi per familiari a carico, destinati alla cura di minori di età inferiore a 15 anni, anziani e familiari disabili (si va dalle scuole di infanzia, asili nido pubblici e privati, al baby-sitting, a centri diurni e ludoteche fino ai centri estivi, passando per l’assistenza domiciliare ai non autosufficienti).

(2) Servizi di supporto alla gestione della vita familiare rivolti ad alleviare il peso delle mansioni domestiche che gravano sulle mogli e madri lavoratrici. Le tipologie di servizio previste sono soprattutto pulizie e pasti a domicilio.

(3) Servizi di supporto alla mobilità che rispondono ovviamente alle esigenze di trasporto delle persone.

Il voucher di conciliazione predisposto dal FSE ha come scopo principale il rafforzamento della posizione professionale delle donne con familiari a carico. In modo curioso, nonostante la famiglia venga esplicitamente trattata come un vincolo, i modelli attuativi locali non hanno esitato a definire questi dispositivi come interventi family friendly. Il riferimento implicito è ovviamente l’aiuto