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Capitolo 3: La trascrizione di intercettazioni e i suoi protagonist

3.1 La perizia nel sistema giuridico italiano

3.1.4 L’attività del perito

La norma prevede che una volta accettato formalmente l’incarico, il perito svolga in maniera tempestiva e immediata la perizia. Il primo comma dell’art. 227 stabilisce infatti che egli proceda “immediatamente ai necessari accertamenti” e, nell’ambito dell’udienza stessa, che risponda ai quesiti con parere innanzitutto orale, che verrà documentato nel processo verbale. Se però il quesito è particolarmente complesso e, per questo, il perito ritiene di non poter dare una risposta immediata, questi può richiedere al giudice un termine, che potrà anche non essere accettato dal giudice, con la conseguente sostituzione del perito. Nel caso della perizia di trascrizione, è facile immaginare che il trascrittore si vedrà impossibilitato a dare già un parere immediato al momento di conferimento dell’incarico. Secondo quanto riferito dalle persone intervistate nello studio, è generalmente il giudice che chiede al perito quanto tempo pensa di aver bisogno per espletare la perizia.

Secondo il comma 3 dell’art. 227, il giudice può concedere non oltre i novanta giorni entro i quali il perito dovrà rispondere ai quesiti e “dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici”. Tuttavia, se il perito dovrà svolgere accertamenti di particolare complessità, attraverso richiesta motivata, il giudice potrà prorogare il termine anche più volte per periodi di tempo non superiori ai trenta giorni, ma, in ogni caso “il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi” dal conferimento dell’incarico. Nella realtà dei fatti, lo svolgimento e la conclusione immediata della perizia rappresentano l’eccezione e non la regola: come si legge in Brescia (2015: 397), questa immediatezza consiste più che altro in “una valutazione ottimistica sui tempi della perizia del tutto ingiustificata”. In genere, quindi, nell’udienza di conferimento dell’incarico, il perito si limita a fare una stima del tempo necessario per lo svolgimento del lavoro e si riserva di fare accertamenti più accurati prima di fornire il proprio parere.

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Analogamente, la norma (art. 227 comma 5) stabilisce che, se proprio indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può richiedere di presentare una relazione scritta. Infatti, nonostante rientri nel principio di oralità di ricerca della prova, la natura stessa della perizia - che richiede l’applicazione di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o artistico - “impone molto spesso una documentazione scritta del supporto tecnico-conoscitivo su cui si fonda la risposta dei quesiti” (AA.VV., 2014: 322).

A questo punto, il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti, attività questa che può essere svolta in qualsiasi luogo e con ogni mezzo. Se necessario, il perito può essere autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose acquisiti nel fascicolo dibattimentale. Oltre a poter partecipare all’esame delle parti e all’assunzione delle prove, il perito può (sotto autorizzazione del giudice) decidere di nominare un ausiliario di fiducia solamente per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. La ragione di questo limite consiste nell’evitare “la sostituzione mascherata del perito nominato dal giudice con altro soggetto: questi, e questi soltanto è responsabile dell’indagine peritale, come tale indelegabile ad altri” (AA.VV., 2014: 322). Nel caso della perizia trascrizione, teoricamente il collaboratore dovrebbe limitarsi a trascrivere quanto dettato dal perito durante l’ascolto delle registrazioni.

Proseguendo nella lettura dell’art. 228, ai commi 3 e 4 si legge:

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

Le operazioni possono svolgersi in presenza o in assenza (molto più frequente) del giudice, in quanto soggetto che vigila e supervisiona l’intero procedimento. Nel caso in cui nasca una controversia tra le parti riguardo i poteri del perito o i limiti dell’incarico, la risoluzione della questione spetta al giudice, senza che la sua assenza impedisca il proseguimento delle operazioni.

Nel rispetto del diritto al contraddittorio, durante lo svolgimento della perizia, anche le parti hanno il diritto di partecipare allo svolgimento delle operazioni. Per questa ragione, secondo quanto stabilito dall’art. 229 c.p.p., il perito dovrà indicare al momento del conferimento dell’incarico il giorno, l’ora e il luogo in cui le operazioni inizieranno. Nel caso in cui poi il lavoro non si esaurisca durante un’unica sessione, egli informa le parti presenti, senza alcuna formalità di procedura riguardo dove e quando si svolgerà la seguente sessione.

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Altro aspetto normativo degno di menzione per la figura del perito, già precedentemente accennato è la sostituzione del perito, normata dall’art. 231 c.p.p.. Essa può dipendere da cause diverse: da una parte quelle legate al non corretto adempimento dell’incarico e dall’altra quelle legate all’astensione o ricusazione.

Nello specifico, al comma 1 il legislatore ha previsto che il perito venga sostituito nei casi in cui non fornisce il proprio parere nel termine fissato dal giudice o se dopo richiesta di proroga, il giudice decide di non accogliere la richiesta per carenza di presupposti o, infine, se svolge negligentemente l'incarico affidatogli, “in tal modo violando l’impegno assunto e arrecando pregiudizio alla corretta amministrazione della giustizia” (AA.VV., 2014: 325). Dopo aver sentito il perito, salvo che il ritardo o l’inadempimento non dipenda da cause a lui imputabili, il giudice procede alla sua sostituzione attraverso ordinanza (comma 2) e può condannarlo al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende (comma 3).

Al di fuori di questi casi, come già si accennava, il perito può essere sostituito da un altro nominato dal giudice, se quest’ultimo accoglie la dichiarazione di astensione o la domanda di ricusazione del perito stesso.

Ad ogni modo, che sia per inadempimento totale o parziale del compito o per astensione o ricusazione, sostituito dovrà mettere a disposizione del giudice i risultati e la documentazione delle operazioni peritali già espletate fino a quel momento.